Art. 10.
             Attribuzioni della giunta dell'Universita'
  1.  La  giunta  dell'Universita' compie tutti gli atti di ordinaria
amministrazione che non sono riservati dallo statuto ad altri organi.
  2.  Le  sedute  della  giunta  dell'Universita' sono valide qualora
intervenga  la  maggioranza  dei  suoi  membri; le deliberazioni sono
approvate  con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nei
casi  in  cui  non si raggiunga la maggioranza dei voti o nei casi in
cui  la  giunta  dell'Universita'  ritardi od ometta di compiere atti
obbligatori,  decide  e  provvede  in  via  definitiva  il  consiglio
dell'Universita'.
  3. La giunta dell'Universita' in particolare:
    a)  formula  le  proposte  al  consiglio dell'Universita' ai fini
dell'approvazione    di    regolamenti,    programmi,   direttive   e
dell'organizzazione degli organi;
    b) predispone il programma di gestione economico-finanziaria e il
conto   consuntivo   dell'Universita'   da  sottoporre  al  consiglio
dell'Universita';
    c)  delibera sulla costituzione in giudizio dell'Universita', nel
caso di liti attive o passive;
    d) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni;
    e)  approva, sentiti i consigli di facolta', i ruoli organici del
personale  docente  e delibera, sentito il senato accademico, criteri
per il loro trattamento economico;
    f)  approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo
e il suo trattamento economico;
    g)  approva  i  regolamenti  interni  della Libera Universita' di
Bolzano;
    h) delibera l'ammontare delle tasse di iscrizione, i contributi e
gli eventuali esoneri;
    i)  determina  per  ogni  facolta'  e  corso  di laurea il numero
massimo   delle   immatricolazioni,   dopo  aver  sentito  il  senato
accademico e i consigli di facolta';
    j)  delibera  l'assegnazione delle risorse finanziarie nei limiti
delle  previsioni del programma di gestione economico-finanziaria per
l'attivita' di ricerca delle facolta';
    k)   esercita   tutte  le  altre  attribuzioni  demandategli  dal
consiglio dell'Universita' e dai regolamenti dell'Universita'.
  4.   Ad  ogni  seduta  del  consiglio  dell'Universita'  la  giunta
dell'Universita' riferisce sulle decisioni nel frattempo adottate.
  I  consiglieri/Le consigliere, per l'effettivo esercizio delle loro
funzioni,  hanno  diritto di prendere visione e di ottenere copia dei
verbali  e delle delibere della giunta dell'Universita'. Ad essi/esse
viene  comunicato  inoltre  l'ordine  del giorno di ogni seduta della
giunta dell'Universita'.