Art. 10. Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali di cui all'art. 9, comma 1, possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi. 2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28: a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parita' di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie; b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00-19,59; seconda fascia 12,00-14,59; terza fascia 21,00-23,59; quarta fascia 7,00-8,59; quinta fascia 15,00-17,59; sesta fascia 9,00-11,59; d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; e) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente; f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio elettorale gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.