Art. 10.
  Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi
  1.  Al  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:
    a) nell'allegato  1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre
2004»,  indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono
sostituite,  rispettivamente,  dalle  seguenti:  «31 maggio  2005»  e
«30 settembre 2005»;
    b) nell'allegato  1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005»,
inserite  dopo  le  parole:  «deve  essere  integrata entro il», sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;
    c) al  comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
  2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini
stabiliti  per  il versamento, rispettivamente, della seconda e della
terza   rata   dell'anticipazione  degli  oneri  concessori  opera  a
condizione  che le regioni, prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.
  3.  Il  comma  2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio
2004,  n.  168,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, e successive modificazioni, e' abrogato.
  4.  Alle  minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno
2004  in  2.215,5  milioni di euro, si provvede con quota parte delle
maggiori  entrate  derivanti  dalle  altre disposizioni contenute nel
presente decreto.
  5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica,  anche  mediante  interventi  volti  alla  riduzione  della
pressione   fiscale,   nello   stato   di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e' istituito un apposito «Fondo per
interventi  strutturali di politica economica», alla cui costituzione
concorrono  le  maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro
per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 37 dell'art. 32 del
          decreto-legge n. 269 del 2003 e dell'allegato 1 al medesimo
          decreto, come modificati dalla presente legge:
              «Art.  32  (Misure per la riqualificazione urbanistica,
          ambientale    e    paesaggistica,    per   l'incentivazione
          dell'attivita'  di  repressione  dell'abusivismo  edilizio,
          nonche'  per  la definizione degli illeciti edilizi e delle
          occupazioni di aree demaniali). - 1. - 31. Omissis).
              32.  La domanda relativa alla definizione dell'illecito
          edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e
          dell'anticipazione degli oneri concessori, e' presentata al
          comune  competente,  a pena di decadenza, tra l'11 novembre
          2004  e  il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione
          di  cui al modello allegato e alla documentazione di cui al
          comma 35.
              33. -34. (Omissis).
              35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata
          dalla seguente documentazione:
                a) dichiarazione   del   richiedente  resa  ai  sensi
          dell'art.  47,  comma  1, del testo unico di cui al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
          con   allegata   documentazione  fotografica,  dalla  quale
          risulti  la  descrizione delle opere per le quali si chiede
          il  titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei
          lavori relativo;
                b) qualora  l'opera  abusiva supera i 450 metri cubi,
          da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle
          opere  e una certificazione redatta da un tecnico abilitato
          all'esercizio   della  professione  attestante  l'idoneita'
          statica delle opere eseguite;
                c) ulteriore  documentazione eventualmente prescritta
          con norma regionale.
              36. (Omissis).
              37.   Il  pagamento  degli  oneri  di  concessione,  la
          presentazione  della  documentazione  di  cui  al comma 35,
          della   denuncia   in   catasto,  della  denuncia  ai  fini
          dell'imposta  comunale  degli  immobili  di  cui al decreto
          legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, nonche', ove dovute,
          delle  denunce  ai  fini della tassa per lo smaltimento dei
          rifiuti   solidi  urbani  e  per  l'occupazione  del  suolo
          pubblico,  entro il 31 ottobre 2005, nonche' il decorso del
          termine  di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione
          di  un  provvedimento  negativo  del  comune, equivalgono a
          titolo  abilitativo  edilizio  in sanatoria. Se nei termini
          previsti   l'oblazione  dovuta  non  e'  stata  interamente
          corrisposta  o  e'  stata  determinata in forma dolosamente
          inesatta,    le   costruzioni   realizzate   senza   titolo
          abilitativo   edilizio   sono  assoggettate  alle  sanzioni
          richiamate all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
          e all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6
          giugno 2001, n. 380.
              38. - 50. (Omissis).».
          «
                                                           Allegato 1
              Tipologia  di  opere  abusive suscettibili di sanatoria
          alle condizioni di cui all'art. 32.
              Tipologia   1.   Opere   realizzate  in  assenza  o  in
          difformita'  del titolo abilitativo edilizio e non conformi
          alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
          urbanistici.
              Tipologia   2.   Opere   realizzate  in  assenza  o  in
          difformita'  del  titolo  abilitativo edilizio, ma conformi
          alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
          urbanistici  alla  data  di  entrata in vigore del presente
          provvedimento.
              Tipologia  3.  Opere  di ristrutturazione edilizia come
          definite  dall'art.  3, comma 1, lettera d) del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   6  giugno  2001,  n.  380
          realizzate   in   assenza   o  in  difformita'  dal  titolo
          abilitativo edilizio.
              Tipologia   4.   Opere   di   restauro   e  risanamento
          conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c)
          del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
          n.  380,  realizzate in assenza o in difformita' dal titolo
          abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'art.
          2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
              Tipologia   5.   Opere   di   restauro   e  risanamento
          conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c)
          del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
          n.  380,  realizzate in assenza o in difformita' dal titolo
          abilitativo edilizio.
              Tipologia  6. Opere di manutenzione straordinaria, come
          definite  all'art.  3,  comma 1, lettera b) del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
          realizzate   in   assenza   o  in  difformita'  dal  titolo
          abilitativo  edilizio;  opere o modalita' di esecuzione non
          valutabili in termini di superficie o di volume.
                      Procedura per la sanatoria edilizia
              La  domanda  di  definizione  degli illeciti edilizi da
          presentare  al  comune  entro  il 31 marzo 2004 deve essere
          compilata utilizzando il modello di domanda allegato.
              Alla domanda deve essere allegato:
                a) l'attestazione  del  versamento  del  30 per cento
          dell'oblazione,  calcolata  utilizzando  la  tabella  1 del
          modello  allegato e in base a quanto indicato nella tabella
          C.  Nel  caso  di  oblazione  di  importo  fisso o comunque
          inferiore  a  tali  importi,  l'oblazione  va  versata  per
          intero. Il versamento deve comunque essere effettuato nella
          misura   minima   di   1.700,00   Euro,  qualora  l'importo
          complessivo  sia  superiore a tale cifra, ovvero per intero
          qualora  l'importo  dell'oblazione  sia  inferiore  a  tale
          cifra;
                b) l'attestazione  del  versamento  del  30 per cento
          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori,  calcolata
          utilizzando le tabelle 3 e 4 del modello allegato e in base
          a  quanto  indicato  nella  tabella  D.  Il versamento deve
          comunque  essere  effettuato  nella misura minima di 500,00
          Euro,  qualora  l'importo  complessivo sia superiore a tale
          cifra,     ovvero     per    intero    qualora    l'importo
          dell'anticipazione  degli  oneri concessori sia inferiore a
          tale cifra.
              L'importo  restante  dell'oblazione deve essere versato
          per importi uguali, entro:
                seconda rata 31 maggio 2005;
                terza rata 30 settembre 2005.
              L'importo  restante  dell'anticipazione  degli oneri di
          concessione deve essere versato per importi uguali, entro:
                seconda rata 31 maggio 2005;
                terza rata 30 settembre 2005.
              Limporto  definitivo degli oneri concessori dovuti deve
          essere  versato  entro  il  31  dicembre  2006,  secondo le
          indicazioni   fornite   dall'amministrazione  comunale  con
          apposita deliberazione.
              La  domanda  di definizione degli illeciti edilizi deve
          essere accompagnata dalla seguente documentazione:
                a) dichiarazione   del   richiedente  resa  ai  sensi
          dell'art.  4  della  legge 4 gennaio 1968, n. 15, corredata
          dalla  documentazione  fotografica,  nella quale risulti la
          descrizione  delle  opere  per le quali si chiede il titolo
          abilitativo  edilizio  in  sanatoria  e lo stato dei lavori
          relativo;
                b) quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi una
          perizia  giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere
          e  una  certificazione  redatta  da  un  tecnico  abilitato
          all'esercizio   della  professione  attestante  l'idoneita'
          statica  delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale
          viene   presentata   istanza  di  sanatoria  sia  stata  in
          precedenza   collaudata,   tale   certificazione   non   e'
          necessaria  se  non  e'  oggetto  di' richiesta motivata da
          parte del sindaco;
                c) ulteriore  documentazione eventualmente prescritta
          con norma regionale.
              La  domanda  di definizione degli illeciti edilizi deve
          essere integrata entro il 31 ottobre 2005 dalla:
                a) denuncia   in  catasto  dell'immobile  oggetto  di
          illecito   edilizio   e   della   documentazione   relativa
          all'attribuzione  della  rendita  catastale  e del relativo
          frazionamento;
                b) denuncia   ai  fini  dell'imposta  comunale  degli
          immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504;
                c) ove  dovuto, delle denunce ai fini della tassa per
          lo   smaltimento   dei   rifiuti   solidi   urbani   e  per
          l'occupazione del suolo pubblico.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge n.
          168 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge  n.  191,  del  2004, come modificato dalla pressente
          legge:
              «Art.   5   (Esecuzione   di   sentenza   della   Corte
          costituzione   in   materia   di  definizione  di  illeciti
          edilizi). - 1. - 2. (Omissis).
              2-bis.   Al   fine   di   salvaguardare   il  principio
          dell'affidamento,  le  domande relative alla definizione di
          illeciti   edilizi   presentate   fino   alla   data  della
          pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale  della  citata
          sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004 restano
          salve  a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle
          leggi  regionali  di cui al comma 26 del citato art. 32 del
          decreto-legge    n.   269   del   2003,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  326  del  2003.  Restano,
          comunque, salvi gli effetti penali.
              2-ter.  Per  le  domande  relative  alla definizione di
          illeciti  edilizi  presentate  a  decorrere  dalla  data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto fino alla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del medesimo
          decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa
          statuizione,   piu'   favorevole,   delle   predette  leggi
          regionali.
              2-quater. (Abrogato).
              2-quinquies.  Per  consentire  il  completamento  degli
          accertamenti  tecnici  in  corso,  d'intesa  con le regioni
          interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni
          demaniali   marittimi   anche   in   relazione  al  numero,
          all'estensione,   alle   tipologie,   alle  caratteristiche
          economiche  delle  concessioni e delle attivita' economiche
          ivi   esercitate,  e  all'abusivismo,  il  termine  di  cui
          all'art.  32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del
          2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del
          2003,  e  successive  modificazioni,  e'  differito  al  30
          ottobre 2004.».
                              Art. 11.
         Attivita' di contrasto all'evasione e accelerazione
                    dell'erogazione dei rimborsi
  1. Al fine di procedere all'immediato potenziamento delle attivita'
di contrasto all'evasione, nonche' di quelle destinate all'erogazione
dei  rimborsi,  l'Agenzia delle entrate provvede all'aggiornamento ed
alla  reingegnerizzazione  dei  propri  processi  produttivi  ed alla
realizzazione   di  un  programma  straordinario  di  formazione  del
personale.
  2.  Agli  oneri  derivanti dal comma 1, ammontanti per il 2004 a 40
milioni  di  euro,  si  provvede  a  valere  sulle  maggiori  entrate
derivanti dal presente decreto.
                              Art. 12.
        Spese obbligatorie per il funzionamento dei Comitati
                      degli italiani all'estero
  1.  Al  fine  di  garantire  il  finanziamento  per l'anno 2004 dei
Comitati  degli  italiani all'estero, di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera  b),  della  legge 23 ottobre 2003, n. 286, e' autorizzata la
spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2004.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1, per l'anno
2004,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2004 - 2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 3 della legge
          23 ottobre 2003, n. 286 (Norme relative alla disciplina dei
          Comitati degli italiani all'estero):
              «Art.  3  (Bilancio  del  Comitato). - 1.  Il  Comitato
          provvede  al  proprio  funzionamento  e all'adempimento dei
          propri compiti con:
                a) le rendite dell'eventuale patrimonio;
                b) finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli
          affari esteri;
                c) gli  eventuali  finanziamenti  disposti  da  altre
          amministrazioni italiane;
                d) gli  eventuali  contributi  disposti dai Paesi ove
          hanno sede i Comitati e dai privati;
                e) il  ricavato  di  attivita'  e  di  manifestazioni
          varie.
              2. 10. (Omissis)».
                              Art. 13.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.