Art. 10. Agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si considera scorta indispensabile al normale funzionamento dell'azienda la media, delle consistenze di materie prime o merci risultanti dagli inventari di chiusura degli esercizi 1937 e 1938. Il contribuente e l'ufficio hanno la facolta' di dimostrare che la consistenza della scorta indispensabile deve essere stabilita in misura maggiore o minore, in rapporto a situazioni contingenti verificatesi negli esercizi presi come base di commisurazione. La consistenza della scorta indispensabile e' ridotta o aumentata in corrispondenza di modificazioni sopravvenute nella potenzialita' produttiva o nelle esigenze tecniche dell'azienda. Per le imprese che hanno iniziata la loro attivita' dopo il 1 gennaio 1937, la consistenza della scorta indispensabile si determina avendo riguardo a quella delle aziende similari preesistenti.