Art. 10.
                  (Norme di coordinamento e finali)

  Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio
delle maggiori pene previste dal Codice penale.
  Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546,
concernenti   la   repressione  dell'attivita'  fascista,  in  quanto
incompatibili con la presente legge.
  La  presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546,
non  abrogate,  cesseranno  di  aver  vigore appena che saranno state
rivedute  le  disposizioni  relative  alla  stessa materia del Codice
penale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 giugno 1952

                               EINAUDI

                                              DE GASPERI - PICCIONI -
                                             SFORZA - SCELBA - ZOLI -
                                                   - PELLA - VANONI -
                                                    PACCIARDI - SEGNI
                                                  ALDISIO - FANFANI -
                                               MALVESTITI - SPATARO -
                                               CAMPILLI - RUBINACCI -
                                                     LA MALFA - CAPPA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI