Art. 10.

  Entro il limite dello stanziamento di cui al successivo art. 15, lo
Stato  concorre  alle spese degli Enti provinciali per il turismo con
contributi annuali a proprio carico.
  L'assegnazione  di  tali  contributi viene disposta con decreto del
Commissario  per il turismo, tenuto conto delle esistenze dei singoli
Enti  in  rapporto  all'importanza  turistica  della zona in cui essi
operano,  alla  consistenza del patrimonio alberghiero e turistico ed
al  movimento  di forestieri, nonche' in funzione degli interessi del
turismo nazionale.
  Per  le Regioni indicate nell'art. 18 l'assegnazione dei contributi
viene  fatta direttamente alle singole Amministrazioni regionali, che
provvederanno  alla  ripartizione  fra  gli  Enti  provinciali per il
turismo,  operanti  nella  Regione,  con  i  criteri  di cui al comma
precedente.