(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 10)
                  Art. 10. (Art. 8 del Testo Unico) 
                    PRESEGNALAMENTO DEI CANTIERI 

 
  Quando un cantiere stradale occupa parte della  carreggiata,  (fig.
156) occorre disporre  una  congrua  serie  di  segnali  "FRECCIA  DI
OBBLIGO", con punte di freccia inclinate a 45° in  basso,  e  dirette
verso il lato dove il traffico deve incanalarsi. Tali  segnali  vanno
disposti  lungo  un  allineamento  obliquo  rispetto  all'asse  della
strada, tracciato in  rapporto  alla  porzione  di  sezione  stradale
impedita  ed  avente  inclinazione  inversamente  proporzionale  alle
velocita' predominanti dei veicoli in arrivo. In dipendenza  di  tale
incanalamento del traffico sulla rimanente parte della carreggiata e'
necessario  predisporre  il  segnalamento  temporaneo   della   linea
provvisoria di separazione dei sensi opposti di marcia, sempre che la
larghezza  risultante  non  obblighi  ad  istituire  il  senso  unico
alternato. 
  Detta linea provvisoria puo' essere demarcata con  vernici,  ovvero
coni paletti, coni e birilli segnaletici.