Art. 10.

  Le  opere  necessarie  per  la  costruzione  di  impianti  nucleari
autorizzati  dal Ministro per l'industria e per il commercio possono,
con  decreto  dello  stesso  Ministro,  essere dichiarate di pubblica
utilita'  ai  sensi  e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n.
23.5, e successive modificazioni.
  Con le stesse modalita' le opere predette possono essere dichiarate
urgenti  ed  indifferibili  a  termini dello articolo 71 della stessa
legge.