(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 10)
                              Art. 10. 
                         Albo dei collettori 

 
  Possono  essere  iscritti  nell'albo  dei  collettori  i  cittadini
italiani di eta' non inferiore ai ventuno anni che  siano  muniti  di
titolo di studio non inferiore al diploma di istituto  di  istruzione
secondaria di secondo  grado,  abbiano  superato  apposito  esame  di
idoneita' e posseggano i requisiti morali necessari per  gestire  una
esattoria  o  una  ricevitoria,  purche'  non  sussistano  cause   di
esclusione o incompatibilita' ai sensi dell'articolo 8. 
  La cancellazione  dall'albo  e'  disposta  per  le  cause  indicate
nell'art. 9.