Art. 10.

  L'articolo  31  della  legge 17 agosto 1942, n. 1150, e' sostituito
dal seguente:
  "Chiunque  intenda  nell'ambito  del  territorio  comunale eseguire
nuove  costruzioni,  ampliare, modificare o demolire quelle esistenti
ovvero  procedere  all'esecuzione  di  opere  di  urbanizzazione  del
terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco.
  Per  le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio
marittimo,  ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale,
compete  all'Amministrazione  dei  lavori  pubblici,  d'intesa con le
Amministrazioni  interessate  e  sentito  il Comune, accertare che le
opere  stesse  non  siano  in contrasto con le prescrizioni del piano
regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio
comunale in cui esse ricadono.
  Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere
richiesta sempre la licenza del sindaco.
  Gli  atti  di  compravendita  di  terreni abusivamente lottizzati a
scopo   residenziale   sono   nulli  ove  da  essi  non  risulti  che
l'acquirente  era  a  conoscenza  della mancanza di una lottizzazione
autorizzata.
  La concessione della licenza e' comunque e in ogni caso subordinata
alla   esistenza  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  o  alla
previsione  da  parte  dei  Comuni  dell'attuazione  delle stesse nel
successivo   triennio   o   all'impegno   dei  privati  di  procedere
all'attuazione  delle  medesime  contemporaneamente  alle costruzioni
oggetto della licenza.
  Le   determinazioni   del  sindaco  sulle  domande  di  licenza  di
costruzione  devono  essere  notificate  all'interessato non oltre 60
giorni  dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di
presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco.
  Scaduto  tale  termine  senza  che  il  sindaco si sia pronunciato,
l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.
  Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al
pubblico    mediante    affissione   nell'albo   pretorio,   con   la
specificazione   del  titolare  e  della  localita'  nella  quale  la
costruzione  deve  essere  eseguita.  L'affissione non fa decorrere i
termini per l'impugnativa.
  Chiunque  puo'  prendere  visione presso gli uffici comunali, della
licenza  edilizia  e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro
il  rilascio  della  licenza  edilizia  in quanto in contrasto con le
disposizioni  di  leggi  o  dei  regolamenti o con le prescrizioni di
piano   regolatore   generale   e   dei  piani  particolareggiati  di
esecuzione.
  La  licenza edilizia non puo' avere validita' superiore ad un anno;
qualora  entro  tale  termine  i  lavori  non  siano  stati  iniziati
l'interessato  dovra'  presentare  istanza  diretta  ad  ottenere  il
rinnovo della licenza.
  L'entrata  in  vigore  di nuove previsioni urbanistiche comporta la
decadenza  delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo
che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro
il termine di tre anni dalla data di inizio.
  Il  committente  titolare  della licenza, il direttore dei lavori e
l'assuntore  dei  lavori sono responsabili di ogni inosservanza cosi'
delle  norme  generali di legge e di regolamento come delle modalita'
esecutive che siano fissate nella licenza edilizia".