Art. 10. 
 
  La sentenza che pronuncia lo scioglimento  o  la  cessazione  degli
effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato,  deve
essere trasmessa in copia  autentica,  a  cura  del  cancelliere  del
tribunale o della Corte che l'ha emessa,  all'ufficiale  dello  stato
civile del  comune  in  cui  il  matrimonio  fu  trascritto,  per  le
annotazioni e le ulteriori incombenze  di  cui  al  regio  decreto  9
luglio 1939, n. 1238. 
  Lo  scioglimento  e  la  cessazione  degli   effetti   civili   del
matrimonio,  pronunciati  nei  casi  rispettivamente  previsti  dagli
articoli 1 e 2 della presente legge, hanno  efficacia,  a  tutti  gli
effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza.