Art. 10.
              (Norme comuni alle commissioni sanitarie)

  Per   ciascun   membro   effettivo   delle   commissioni  sanitarie
provinciali  e regionali deve essere nominato con le stesse modalita'
un  supplente  che  partecipa  alle  sedute  in  caso di assenza o di
impedimento del componente effettivo.
  Per  gli  accertamenti davanti alle predette commissioni l'invalido
puo' farsi assistere da un medico di fiducia.
  Le  commissioni  sanitarie provinciali e regionali durano in carica
tre anni.