Art. 10. (Norme comuni alle commissioni sanitarie) Per ciascun membro effettivo delle commissioni sanitarie provinciali e regionali deve essere nominato con le stesse modalita' un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo. Per gli accertamenti davanti alle predette commissioni l'invalido puo' farsi assistere da un medico di fiducia. Le commissioni sanitarie provinciali e regionali durano in carica tre anni.