Art. 10. 
                          Oneri deducibili 
 
  Dal reddito complessivo si deducono, se non sono  deducibili  nella
determinazione dei singoli  redditi  che  concorrono  a  formarlo,  i
seguenti oneri sostenuti dal  contribuente  o  dalle  persone  i  cui
redditi gli sono imputati a norma dell'art. 4,  anche  nell'interesse
di altre persone al mantenimento  delle  quali  siano  obbligati  per
legge: 
    a) l'imposta locale sui  redditi  che  concorrono  a  formare  il
reddito complessivo, iscritta nei ruoli la cui riscossione ha  inizio
nel periodo d'imposta. Nell'ipotesi prevista  dall'art.  5  l'imposta
iscritta a ruolo nei confronti della societa' si deduce  per  ciascun
socio o associato nella proporzione stabilita nello stesso articolo; 
    b) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti  sui  redditi
degli immobili, compresi i contributi ai consorzi obbligatori; 
    c) gli interessi passivi per i quali sia indicato  il  domicilio,
la residenza o la stabile organizzazione  del  percipiente  e  quelli
soggetti a ritenuta alla  fonte  a  titolo  d'imposta,  salvo  quanto
stabilito nel quarto comma dell'art. 58; 
    d) i contributi previdenziali e assistenziali; 
    e) i premi per assicurazioni sulla vita,  contro  le  malattie  e
contro gli infortuni; 
    f) le spese per cure mediche e chirurgiche e le spese  necessarie
per l'assistenza specifica di persone colpite da grave  e  permanente
invalidita' o menomazione, compresi gli onorari o altri compensi  per
i quali sia indicato il domicilio o la residenza del percipiente  nel
territorio dello Stato, per la parte del loro  ammontare  complessivo
che eccede il dieci o il cinque per  cento  del  reddito  complessivo
dichiarato secondo che questo sia o  non  sia  superiore  a  quindici
milioni di  lire,  nonche'  le  spese  funebri  per  un  importo  non
superiore a cinquecentomila lire; 
    g) gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di
separazione legale ed effettiva, di scioglimento o  annullamento  del
matrimonio o  di  cessazione  dei  suoi  effetti  civili,  sempreche'
risultino da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; 
    h) gli assegni periodici corrisposti al beneficiario in forza  di
testamento o in adempimento di oneri modali a carico del donatario; 
    i) le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria  e
universitaria, in misura non superiore  a  quella  stabilita  per  le
tasse e i contributi degli istituti statali. 
  Sono inoltre deducibili, nel limite del  settantacinque  per  cento
del loro ammontare,  le  spese  relative  ad  immobili  di  interesse
artistico, storico o archeologico sostenute  ai  sensi  dell'art.  16
della legge 1° giugno 1939, n. 1089. 
  Le deduzioni di cui ai precedenti commi sono ammesse  nella  misura
in  cui  gli  oneri  siano  rimasti  effettivamente  a   carico   del
contribuente o  delle  altre  persone  indicate  nel  primo  comma  e
risultino da idonea documentazione.