Art. 10. Oneri deducibili Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente o dalle persone i cui redditi gli sono imputati a norma dell'art. 4, anche nell'interesse di altre persone al mantenimento delle quali siano obbligati per legge: a) l'imposta locale sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, iscritta nei ruoli la cui riscossione ha inizio nel periodo d'imposta. Nell'ipotesi prevista dall'art. 5 l'imposta iscritta a ruolo nei confronti della societa' si deduce per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita nello stesso articolo; b) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili, compresi i contributi ai consorzi obbligatori; c) gli interessi passivi per i quali sia indicato il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione del percipiente e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, salvo quanto stabilito nel quarto comma dell'art. 58; d) i contributi previdenziali e assistenziali; e) i premi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e contro gli infortuni; f) le spese per cure mediche e chirurgiche e le spese necessarie per l'assistenza specifica di persone colpite da grave e permanente invalidita' o menomazione, compresi gli onorari o altri compensi per i quali sia indicato il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire, nonche' le spese funebri per un importo non superiore a cinquecentomila lire; g) gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, sempreche' risultino da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; h) gli assegni periodici corrisposti al beneficiario in forza di testamento o in adempimento di oneri modali a carico del donatario; i) le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali. Sono inoltre deducibili, nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, le spese relative ad immobili di interesse artistico, storico o archeologico sostenute ai sensi dell'art. 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Le deduzioni di cui ai precedenti commi sono ammesse nella misura in cui gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente o delle altre persone indicate nel primo comma e risultino da idonea documentazione.