Articolo 10. Autenticazione del testo Il testo di un trattato e' ritenuto autentico e definitivo: a) in base alla procedura stabilita in tale testo o convenuto dagli Stati partecipanti all'elaborazione del trattato; o, b) in mancanza di tale procedura, con la firma, la firma ad referendum o la parafatura, da parte dei rappresentanti di detti Stati, del testo del trattato o dell'atto finale di una conferenza nel quale il testo venga depositato.