(Convenzione-art. 10)
                             Articolo 10 
 
  1. L'adozione conferisce all'adottante, nei  confronti  del  minore
adottato, i diritti e i doveri di qualsiasi genere,  quali  competono
ad un padre o ad una madre nei confronti del figlio legittimo. 
  L'adozione conferisce all'adottato nei confronti  dell'adottante  i
diritti e i doveri di qualsiasi genere, quali competono ad un  figlio
legittimo nei confronti del padre o della madre. 
  2. A partire dal momento in cui sorgono i diritti e i doveri di cui
al paragrafo 1 del presente articolo, i  diritti  e  i  doveri  dello
stesso genere esistenti fra l'adottato e suo padre o  sua  madre,  od
ogni altra persona o ente, cessano di  esistere.  Tuttavia  la  legge
puo' prevedere  che  il  coniuge  dell'adottante  conservi  i  propri
diritti e doveri nei  confronti  dell'adottato  ove  questi  sia  suo
figlio legittimo, illegittimo o adottivo. 
  Inoltre  la  legge  puo'  confermare  a  carico  dei  genitori  nei
confronti  del  minore  l'obbligo  degli  alimenti,   l'obbligo   del
mantenimento e l'obbligo di fornirgli una sistemazione  ed  una  dote
qualora l'adottante non adempia ad uno di questi obblighi. 
  3. Come regola generale,  l'adottato  potra'  assumere  il  cognome
dell'adottante o aggiungerlo al proprio cognome. 
  4. Se il genitore legittimo ha diritto all'usufrutto dei  beni  del
figlio,   il   diritto   all'usufrutto   dell'adottante   sui    beni
dell'adottato puo', nonostante il paragrafo 1 del presente  articolo,
venire limitato dalla legge. 
  5.  In  materia  di  successione,  nei  limiti  in  cui  la   legge
attribuisce al figlio legittimo il diritto alla successione del padre
o della madre, il minore adottato verra' trattato esattamente come se
fosse il figlio legittimo dell'adottante.