Art. 10. Tutti gli impianti di cui all'articolo precedente, con potenza termica al focolare eguale o superiore a 100.000 kcal/h, debbono essere sottoposti al collaudo al fine di verificarne la conformita' alle norme della presente legge. Il collaudo deve essere eseguito, entro 10 mesi dal rilascio della licenza di uso o di abitabilita', da un ingegnere iscritto all'albo professionale, che non sia intervenuto nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere. La nomina del collaudatore spetta al committente. Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e depositarle al comune il quale provvede a restituire una copia con l'attestazione dell'avvenuto deposito.