Art. 10.

  Tutti  gli  impianti  di  cui  all'articolo precedente, con potenza
termica  al  focolare  eguale  o  superiore a 100.000 kcal/h, debbono
essere  sottoposti  al collaudo al fine di verificarne la conformita'
alle norme della presente legge.
  Il  collaudo deve essere eseguito, entro 10 mesi dal rilascio della
licenza  di  uso o di abitabilita', da un ingegnere iscritto all'albo
professionale, che non sia intervenuto nella progettazione, direzione
ed  esecuzione  delle  opere.  La  nomina  del collaudatore spetta al
committente.
  Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo
e  depositarle al comune il quale provvede a restituire una copia con
l'attestazione dell'avvenuto deposito.