(Patto internazionale-art. 10)
                             Articolo 10 
 
  Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che: 
  1. La protezione e l'assistenza piu' ampia che sia possibile devono
essere  accordate  alla  famiglia,  che  e'  il  nucleo  naturale   e
fondamentale della societa', in particolare per la sua costituzione e
fin  quando  essa  abbia  la  responsabilita'  del   mantenimento   e
dell'educazione di figli a suo  carico.  Il  matrimonio  deve  essere
celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi. 
  2. Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per  un
periodo di tempo ragionevole prima e dopo il  parto.  Le  lavoratrici
madri dovranno beneficiare,  durante  tale  periodo,  di  un  congedo
retribuito o di un congedo accompagnato da  adeguate  prestazioni  di
sicurezza sociale. 
  3. Speciali misure di protezione  e  di  assistenza  devono  essere
prese in  favore  di  tutti  i  fanciulli  e  gli  adolescenti  senza
discriminazione alcuna per ragione di filiazione o per altre ragioni. 
I fanciulli e  gli  adolescenti  devono  essere  protetti  contro  lo
sfruttamento  economico  e  sociale.  Il  loro  impiego   in   lavori
pregiudizievoli  per  la  loro  moralita'  o  per  la  loro   salute,
pericolosi per la loro vita,  o  tali  da  nuocere  al  loro  normale
sviluppo, deve essere punito dalla legge. Gli Stati  devono  altresi'
fissare limiti di eta' al di sotto dei quali il lavoro  salariato  di
manodopera infantile sara' vietato e punito dalla legge.