Art. 10.
                          Controlli statali

  Il  controllo  sulla  conformita'  delle  disposizioni del presente
legge  degli  imballaggi  preconfezionati  C.E.E  e'  effettuato  dal
personale  degli  uffici  di  cui al successivo articolo 15 presso il
fabbricante  o,  quando si tratti di preimballaggi importati da Paesi
non  membri  della  C.E.E.,  presso i magazzini dell'importatore o de
suoi aventi causa stabiliti nel territorio nazionale.
  Le  spese  di  viaggio  e di soggiorno del personale incaricato del
controllo  sono  a  carico  del  fabbricante,  dell'importatore o del
detentore dei preimballaggi.
  Sono del pari a carico del predetto fabbricante, dell'importatore o
del  detentore  di  preimballaggi  le  spese  per  il  trasporto  del
materiale metrologico necessario alle operazioni di controllo.
  Le  somme  relative  alle  spese  previste al comma precedente sono
determinate  sulla  base  delle  tariffe vigenti per la verificazione
degli  strumenti  di  misura  presso  il domicilio degli utenti e dei
fabbricanti   metrici  e  versate  in  conto  entrate  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato (capitolo 3600).
  Al  personale  incaricato delle operazioni di controllo spettano le
indennita' di missione ed i rimborsi previsti dalle norme vigenti per
le  verificazioni  di  strumenti  di misura presso il domicilio degli
utenti e dei fabbricanti metrici.
  Le  disposizioni  di  cui ai commi precedenti si applicano anche ai
controlli  previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 3 luglio 1976,
n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n.
614.
  Il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
stabilisce,  con  propri  decreti, le modalita' del controllo, tenuto
conto dei metodi di riferimento di cui all'allegato II.
  Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno indicati
gli  organi  competenti  e  le  modalita'  dei controlli che dovranno
essere effettuati in ogni fase del commercio.