Art. 10.
                   Criteri e modalita' procedurali
  1.  I  metodi  di  analisi  e  i  modelli  di AIR, nonche' i metodi
relativi  alla VIR, sono adottati con atti della Conferenza Unificata
e sono sottoposti a revisione, con cadenza semestrale.
  2. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa
provvede  all'AIR  nonche'  alla periodica comunicazione della stessa
alla Conferenza di cui al comma 1.
  3.   Le   amministrazioni,   nell'ambito  della  propria  autonomia
organizzativa   e   senza  oneri  aggiuntivi,  individuano  l'ufficio
responsabile    del    coordinamento    delle    attivita'   connesse
all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza.