Art. 10. Criteri e modalita' procedurali 1. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche' i metodi relativi alla VIR, sono adottati con atti della Conferenza Unificata e sono sottoposti a revisione, con cadenza semestrale. 2. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR nonche' alla periodica comunicazione della stessa alla Conferenza di cui al comma 1. 3. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza.