ANNESSO MODIFICHE E AGGIUNTE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1973 PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA PARTE DELLE NAVI ALLEGATO I. REGOLE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA IDROCARBURI. REGOLA 1. (Definizioni). Paragrafi da (1) a (7) - Nessun cambiamento. Il testo esistente del paragrafo (8) viene sostituito dal seguente: (8) (a) "Grande trasformazione" (Major conversion) significa una trasformazione di una nave esistente: (i) che altera sostanzialmente le dimensioni o la capacita' di trasporto della nave; o (ii) che cambia il tipo della nave; o (iii) lo scopo della quale e', a giudizio dell'Amministrazione, quello di prolungare la vita della nave; o (iv) che altera altrimenti la nave in modo che, se essa fosse una nave nuova, diverrebbe soggetta alle relative disposizioni del presente Protocollo che non sono applicabili ad essa come nave esistente. (b) Nonostante le disposizioni del comma (a) del presente paragrafo (8), la trasformazione di una nave petroliera esistente avente portata lorda di 20.000 t o piu' al fine di farla soddisfare alle disposizioni della Regola 13 del presente Allegato non sara' considerata costituire grande trasformazione ai fini del presente Allegato. Paragrafi da (9) a (22) - Nessun cambiamento. Il testo esistente del paragrafo (23) viene sostituito dal seguente: (23) "Dislocamento leggero" (Lightweight) significa il dislocamento di una nave (in t) senza carico, combustibile, olio lubrificante, acqua di zavorra, acqua dolce ed acqua di alimento in cisterne, provviste di consumo e passeggeri ed equipaggio coi loro effetti personali. Paragrafi (24) e (25) - Nessun cambiamento. Al testo esistente vengono aggiunti i seguenti paragrafi: (26) Nonostante le disposizioni del paragrafo (6) della presente Regola, ai fini delle Regole 13, 13 B, 13 E e 18 (5) del presente Allegato "nave petroliera nuova" significa una nave petroliera: (a) per la quale il contratto di costruzione abbia data posteriore al 1 giugno 1979; o (b) in mancanza di contratto di costruzione, la chiglia della quale sia impostata, o la nave si trovi ad uno stadio di costruzione corrispondente, dopo il 1 gennaio 1980; o (c) la consegna della quale avvenga dopo il 1 giugno 1982; o (d) la quale abbia subito una grande trasformazione: (i) per la quale il contratto abbia data posteriore al 1 giugno 1979; o (ii) in mancanza di contratto, il lavoro di costruzione della quale Sia iniziato dopo il 1 gennaio 1980; o (iii) la quale sia completata dopo il 1 giugno 1982; con la differenza che, per navi petroliere aventi portata lorda di 70.000 t o piu', la definizione data nel paragrafo (6) della presente Regola si applica ai fini della Regola 13 (1) del presente Allegato. (27) Nonostante le disposizioni del paragrafo (7) della presente Regola, ai fini delle Regole 13, 13A, 13B, 13C, 13D e 18 (6) del presente Allegato "nave petroliera esistente" significa una nave petroliera che non e' una nave petroliera nuova quale definita al paragrafo (26) della presente Regola. (28) "Petrolio greggio" (Crude oil) significa qualsiasi miscela di idrocarburi liquidi che si trova allo stato naturale nella terra, sia o no trattata per renderla atta al trasporto, e comprende: (a) petrolio greggio da cui possono essere state tolte certe frazioni distillate; e (b) petrolio greggio a cui possono essere state aggiunte certe frazioni distillate. (29) "Nave trasporto petrolio greggio" (Crude oli tanker) significa una nave petroliera adibita al servizio di trasporto di petrolio greggio. (30) "Nave trasporto prodotti" (Product carrier) significa una nave petroliera adibita al servizio di trasporto di petroli diversi dal petrolio greggio. REGOLE 2 E 3 - Nessun cambiamento REGOLA 4. (Visite ed ispezioni). Il testo esistente della Regola 4 viene sostituito dal seguente: 1. - Ogni nave petroliera avente stazza lorda di 150 tons o piu' ed ogni altra nave avente stazza lorda di 400 tons o piu' e' soggetta alle visite qui sotto specificate: (a) Una visita iniziale prima che la nave entri in servizio o prima che venga rilasciato per la prima volta il Certificato richiesto alla Regola 5 del presente Allegato; essa deve includere una visita completa della struttura della nave, del suo equipaggiamento, dei suoi impianti, delle sue sistemazioni, delle sue attrezzature e dei suoi materiali per tutto quanto e' coperto, per la nave, dal presente Allegato. Questa visita deve essere tale da assicurare che struttura, equipaggiamento, impianti, sistemazioni, attrezzature e materiali rispondono pienamente alle richieste applicabili del presente Allegato. (b) Visite periodiche agli intervalli specificati dall'Amministrazione, sia non eccedenti 5 anni, che devono essere tali da assicurare che struttura, equipaggiamento, impianti, sistemazioni, attrezzature e materiali rispondono pienamente alle richieste del presente Allegato. (c) Almeno una visita intermedia durante il periodo di validita' del Certificato, che deve essere tale da assicurare che l'equipaggiamento e gli impianti di pompaggio e i relativi sistemi di tubazioni, compresi gli impianti di monitoraggio e di controllo degli scarichi oleosi, gli impianti di lavaggio con petrolio greggio, gli impianti di separazione dal petrolio dall'acqua e di filtraggio del petrolio, rispondono pienamente alle richieste applicabili del presente Allegato e si trovano in buono stato di funzionamento. Nei casi in cui venga effettuata soltanto una di tali visite intermedie in un periodo di validita' del Certificato, essa deve avvenire non 6 mesi prima e non 6 mesi dopo rispetto alla data alla meta' del periodo di validita' del Certificato. Tali visite intermadie devono essere indicate sul Certificato rilasciato in base alla Regola 5 del presente Allegato. 2. - L'Amministrazione deve stabilire appropriate misure per le navi che non sono soggette alle disposizioni del paragrafo (1) della presente Regola al fine di assicurare che le disposizioni applicabili dal presente Allegato siano soddisfatte. 3. - (a) Le visite alle navi per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del presente allegato devono essere effettuate da funzionari dell'Amministrazione. L'Amministrazione puo' pero' affidare le visite a ispettori all'uopo da essa nominati o ad organizzazioni da essa riconosciute. (b) L'Amministrazione deve prevedere l'effettuazione di ispezioni non programmate da eseguire durante il periodo di validita' del Certificato. Tali ispezioni devono assicurare che la nave e il suo equipaggiamento siano soddisfacenti sotto ogni punto di vista per il servizio cui la nave e' adibita. Queste ispezioni possono essere effettuate dai servizi di ispezione dell'Amministrazione stessa, oppure da ispettori nominati o da organizzazioni riconosciute, oppure da altre Parti su richiesta dell'Amministrazione. Se l'Amministrazione, in base alle disposizioni del paragrafo (1) della presente Regola, stabilisce visite annuali obbligatorie, le suddette ispezioni non programmate non saranno obbligatorie. (c) Un'Amministrazione che nomina ispettori o riconosce organizzazioni per effettuare visite ed ispezioni come detto nei commi (a) e (b) del presente paragrafo (3) deve almeno autorizzare ogni ispettore nominato od organizzazione riconosciuta a: (i) richiedere riparazioni alla nave; e (ii) effettuare visite e ispezioni se richieste dalle competenti autorita' dello Stato del porto. L'Amministrazione deve notificare alla Organizzazione la responsabilita' e le condizioni specifiche dell'autorizzazione data agli ispettori nominati o alle organizzazioni riconosciute, da far circolare tra le Parti contraenti del presente Protocollo per informazione dei loro funzionari. (d) Quando un ispettore nominato od una organizzazione riconosciuta trova che le condizioni della nave o del suo equipaggiamento non corrispondono sostanzialmente ai dati del Certificato o sono tali che la nave non e' atta a prendere il mare senza presentare una irragionevole minaccia di danno all'ambiente marino, tale ispettore o organizzazione deve immediatamente sincerarsi che venga preso un provvedimento correttivo e ne deve dare notizia in tempo debito all'Amministrazione. Se tale provvedimento correttivo non viene preso, il Certificato deve essere ritirato e l'Amministrazione deve esserne informata immediatamente; e se la nave si trova in un porto di un'altra Parte, anche le competenti autorita' dello Stato del porto devono esserne informate immediatamente. Quando un funzionario dell'Amministrazione, un ispettore nominato od una organizzazione riconosciuta hanno informato le competenti autorita' dello Stato del porto, il Governo dello Stato del porto interessato deve fornire a tale funzionario, ispettore o organizzazione, ogni assistenza necessaria a che i loro obblighi vengano assolti secondo la presente Regola. Se del caso, il Governo dello Stato del porto interessato deve compiere quei passi necessari per garantire che la nave non parta finche' non possa prendere il mare o lasciare il porto per giungere al piu' vicino adatto cantiere di riparazione disponibile senza presentare una irragionevole minaccia di danno all'ambiente marino. (e) In ogni caso, l'Amministrazione interessata deve garantire pienamente la compiutezza e l'efficienza della visita e dell'ispezione e deve provvedere ad assicurare i mezzi necessari per assolvere tale obbligo. 4. - (a) Le condizioni della nave e del suo equipaggiamento devono essere mantenute a soddisfazione delle disposizioni del presente Protocollo in modo da assicurare che la nave rimarra' sotto ogni punto di vista atta a prendere il mare senza presentare una irragionevole minaccia di danno all'ambiente marino. (b) Dopo che ogni visita della nave secondo il paragrafo (1) della presente Regola sia stata completata, nessun cambiamento deve essere apportato a struttura, equipaggiamento, impianti, sistemazioni, attrezzature o materiali che sono stati oggetto della visita senza benestare dell'Amministrazione, eccetto diretta sostituzione di tali equipaggiamenti e sistemazioni. (c) Qualora avvenga un'avaria o venga scoperto un difetto che influisca sostanzialmente sull'integrita' della nave o sulla efficienza o completezza del suo equipaggiamento di cui al presente Allegato, il comandante o l'armatore della nave deve riferirne alla prima opportunita' all'Amministrazione, alla organizzazione riconosciuta o all'ispettore nominato responsabile del rilascio del relativo Certificato, che provvedera' a che siano iniziate indagini per stabilire se e' necessaria una visita quale richiesta al paragrafo (1) della presente Regola. Se la nave si trova in un porto di un'altra Parte, il comandante o l'armatore deve riferire immediatamente anche alle competenti autorita' dello Stato del porto e l'ispettore nominato o l'organizzazione riconosciuta deve accertarsi che cio' sia stato fatto. REGOLE 5, 6 E 7. Nel testo esistente di tali Regole, vanno cancellati i riferimenti alla data "(1973)" relativa al Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da petrolio. REGOLA 8. (Durata del Certificato). Il testo esistente della Regola 8 va sostituito dal seguente: 1. - Un Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da petrolio deve essere rilasciato per un periodo specificato dalla Amministrazione, che non deve eccedere 5 anni dalla data del rilascio; ma nel caso di nave petroliera che fa servizio con cisterna dedicata a zavorra pulita per un periodo limitato specificato alla Regola 13 (9) del presente Allegato, il periodo di validita' del Certificato non deve eccedere tale periodo specificato. 2. - Un Certificato cessera' di essere valido se hanno avuto luogo significative modifiche nella costruzione, nell'equipaggiamento, negli impianti, nelle sistemazioni, nelle attrezzature o nei materiali richiesti senza il benestare dell'Amministrazione, eccetto la diretta sostituzione di tali equipaggiamenti o sistemazioni, o se non sono state effettuate le visite intermedie quali specificate dall'Amministrazione secondo la Regola 4 (1) (c) del presente Allegato. 3. - Un Certificato rilasciato ad una nave cessera' di essere valido anche dopo il trasferimento della nave alla bandiera di un altro Stato. Un nuovo Certificato sara' rilasciato solo quando il Governo che emette il nuovo Certificato e' pienamente soddisfatto che la nave risponda in tutto alle norme della Regola 4 (4) (a) e (b) del presente Allegato. Nel caso di trasferimento tra due Parti, se richiesto entro 3 mesi dopo che ha avuto luogo il trasferimento, il Governo della Parte, la cui bandiera la nave batteva prima trasmettera' al piu' presto all'Amministrazione una copia del Certificato che la nave possedeva prima del trasferimento e, se disponibile, una copia del rapporto di visita relativo. REGOLE DA 9 A 12 - Nessun cambiamento. REGOLA 13. (Cisterne di zavorra segregata, cisterne adibite ad acqua di zavorra e lavaggio con petrolio greggio). Il testo esistente della Regola 13 viene sostituito dal seguente: Secondo le disposizioni delle Regole 13C e 13D del presente Allegato, le navi petroliere devono soddisfare alla richiesta delle presenti Regole. Navi petroliere nuove aventi portata lorda di 20.000 t o piu': 3. - Ogni nave trasporto petrolio greggio nuova avente portata lorda di 20.000 t o piu' ed ogni nave trasporto prodotti nuova avente portata lorda di 30.000 t o piu' deve essere provvista di cisterne di zavorra segregata e deve rispondere ai paragrafi (2), (3) e (4), o (5) come appropriato, della presente Regola. 2. - La capacita' delle cisterne di zavorra segregata deve essere determinata in modo che la nave possa operare con sicurezza nei viaggi in zavorra senza far ricorso all'uso di cisterne del carico per acqua di zavorra, eccetto quanto previsto al paragrafo (3) o (4) della presente Regola. In ogni caso, pero', la capacita' delle cisterne di zavorra segregata deve essere almeno tale che, in qualsiasi condizione di zavorra in ogni parte del viaggio, comprese le condizioni di dislocamento leggero con in piu' solo la zavorra segregata, i pescaggi e l'assetto della nave possono soddisfare a tutte le seguenti richieste: (a) il pescaggio al centro della nave (dm) in metri (senza tener conto di alcuna deformazione della nave) non deve essere inferiore a dm = 2 + 0,02 L (b) i pescaggi relativi alle perpendicolari a poppa e a prua devono corrispondere a quelli determinati dal pescaggio al centro della nave (dm) come specificato al comma (a) di questo paragrafo associato ad un assetto poppiero non maggiore di 0,015 L; e (c) in ogni caso il pescaggio relativo alla perpendicolare a poppa non deve essere inferiore a quello necessario per ottenere un'immersione completa dell'elica o delle eliche. 3. - In nessun caso l'acqua di zavorra deve essere portata in cisterne del carico eccettoche' in quei rari viaggi in cui le condizioni atmosferiche sono cosi' cattive che, a giudizio del comandante, sia necessario imbarcare acqua di zavorra addizionale in cisterne del carico per la sicurezza della nave. Tale acqua di zavorra addizionale deve essere trattata e scaricata secondo la Regola 9 del presente Allegato e in accordo con le prescrizioni della Regola 15 del presente Allegato; menzione di cio' deve essere fatta nel Registro degli idrocarburi di cui alla Regola 20 del presente Allegato. 4. - Nel caso di navi trasporto petrolio greggio nuove, la zavorra addizionale consentita al paragrafo (3) della presente Regola deve essere imbarcata in cisterne del carico solo se tali cisterne sono state lavate con petrolio greggio secondo la Regola 13 B del presente Allegato prima della partenza da un porto o terminale di scarico del petrolio. 5. - Nonostante le disposizioni del paragrafo (2) della presente Regola, le condizioni di zavorra segregata per navi petroliere di lunghezza inferiore a 150 m devono essere di soddisfazione dell'Amministrazione. 6. - Ogni nave trasporto petrolio greggio nuova avente portata lorda di 20.000 t o piu' deve essere provvista di impianto di pulizia delle cisterne del carico mediante lavaggio con petrolio greggio. L'Amministrazione deve provvedere ad assicurare che l'impianto risponda pienamente alle richieste della Regola 13B del presente Allegato entro 1 anno dopo che la nave e' stata per la prima volta adibita al servizio di trasporto di petrolio greggio o al termine del terzo viaggio con trasporto di petrolio greggio atto al lavaggio con petrolio greggio, assumendo la piu' recente delle due date. A meno che una tale nave petroliera trasporti petrolio greggio non atto al lavaggio con petrolio greggio, la nave deve impiegare l'impianto secondo le richieste della presente Regola. Navi trasporto petrolio greggio esistenti aventi portata lorda di 40.000 t o piu': 7. - Ferme restando le disposizioni dei seguenti paragrafi (8) e (9), ogni nave trasporto petrolio greggio esistente avente portata lorda di 40.000 t o piu' deve essere provvista di cisterne di zavorra segregata e deve soddisfare alle richieste dei paragrafi (2) e (3) della presente Regola dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo. 8. - Le navi trasporto petrolio greggio esistenti di cui al paragrafo (7) della presente Regola possono, anziche' essere provviste di cisterne di zavorra segregata, operare con un procedimento di pulitura delle cisterne del carico usando lavaggio con petrolio greggio secondo la Regola 13 B del presente Allegato, a meno che la nave trasporto petrolio greggio sia adibita al trasporto di petrolio greggio non adatto al lavaggio con petrolio greggio. 9. - Le navi trasporto petrolio greggio esistenti di cui ai precedenti paragrafi (7) od (8) possono, anziche' essere provviste di cisterne di zavorra segregata o anziche' operare con un provvedimento di pulitura delle cisterne del carico usando lavaggio con petrolio greggio, operare con cisterne dedicate a zavorra pulita secondo le disposizioni della Regola 13 A del presente Allegato per i seguenti periodi: (a) fino a 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo per navi trasporto petrolio greggio aventi portata lorda di 70.000 t o piu'; e (b) fino a 4 anni dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo per navi trasporto petrolio greggio aventi portata lorda di 40.000 t o piu', ma inferiore a 70.000 t. Navi trasporto prodotti esistenti aventi portata lorda di 40.000 t o piu': 10. - Dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, ogni nave trasporto prodotti avente portata lorda di 40.000 t o piu' deve essere provvista di cisterne di zavorra segregata e deve soddisfare alle richieste dei paragrafi (2) e (3) della presente Regola, o, in alternativa, operare con cisterne dedicate a zavorra pulita secondo le disposizioni della Regola 13A del presente Allegato. Navi petroliere qualificate come navi petroliere con zavorra segregata: 11. - Una nave petroliera per la quale non e' richiesto che sia provvista di cisterne di zavorra segregata secondo i paragrafi (1), (7) o (10) della presente Regola puo' pero' essere qualificata come nave petroliera a zavorra segregata, purche' soddisfi in modo appropriato alle prescrizioni dei paragrafi (2) e (3), o (5) della presente Regola. REGOLA 13A. (Norme per navi petroliere con cisterne adibite a zavorra pulita). 1. - Una nave petroliera che opera con cisterne adibite a zavorra pulita secondo le disposizioni della Regola 13 (9) o (10) del presente Allegato, deve avere adeguata capacita' di cisterne destinate solo al trasporto di zavorra pulita come indicato nella Regola 1 (16) del presente Allegato, per soddisfare alle prescrizioni della Regola 13 (2) e (3) del presente Allegato. 2. - Le sistemazioni e i procedimenti operativi per le cisterne adibite a zavorra pulita devono soddisfare alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione. Tali prescrizioni devono contenere almeno tutte le disposizioni delle "Specifiche per le navi petroliere con cisterne dedicate a zavorra pulita" adottate dalla Conferenza internazionale del 1978 sulla sicurezza delle navi petroliere e sulla prevenzione dell'inquinamento nella Risoluzione 14 e come possono essere rivedute dall'Organizzazione. 3. - Una nave petroliera che opera con cisterne adibite a zavorra pulita deve essere provvista di un misuratore del contenuto di petrolio approvato dall'Amministrazione sulla base delle Specifiche raccomandate dall'Organizzazione, (*) per permettere l'esame del con tenuto di petrolio nelle cisterne d'acqua di zavorra che vengono scaricate. Il misuratore del contenuto di petrolio deve essere installato non piu' tardi della prima visita in cantiere programmata dalla nave petroliera che ha luogo dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo. Fino a che non venga installato il misuratore del contenuto di petrolio, deve essere constatato, immediatamente prima di una scarica di zavorra, mediante esame dell'acqua di zavorra dalle apposite cisterne, che non si e' avuta alcuna contaminazione da petrolio. 4. - Ogni nave petroliera che opera con cisterne adibite a zavorre pulita devo essere provvista di: (a) un Manuale operativo per le cisterne adibite a zavorra pulita, che dia dettagli sull'impianto e che specifichi i procedimenti operativi. Tale Manuale deve essere di soddisfazione dell'Amministrazione e deve contenere tutte le informazioni indicate nelle Specifiche di cui al paragrafo (2) della presente Regola. Se viene apportata una modifica interessante l'impianto delle cisterne adibite a zavorra pulita, il Manuale operativo deve essere riveduto in conseguenza; e (b) un Supplemento al Registro degli idrocarburi di cui alla Regola 20 del presente Allegato, quale indicato nel Supplemento I all'Appendice III del presente Allegato. Il Supplemento deve essere permanentemente allegato al Registro degli idrocarburi. ---------- (*) Si fa riferimento alla Raccomandazione sulle Specifiche internazionali per prestazioni e prove per gli impienti di separazione di acque oleose e sui misuratori del contenuto di petrolio adottata dall'Organizzazione con sua Risoluzione A. 393 (X). REGOLA 13B. (Norme per il lavaggio con petrolio greggio). 1. - Ogni impianto di lavaggio con petrolio greggio da provvedere secondo le Regole 13 (6) ed (8) del presente Allegato deve soddisfare alle prescrizioni della presente Regola. 2. - L'installazione per il lavaggio con petrolio greggio e le sistemazioni ed attrezzature connesse devono soddisfare le richieste stabilite dall'Amministrazione. Tali richieste devono comprendere almeno tutte le disposizioni delle Specifiche per il progetto, la condotta e il controllo degli impianti di lavaggio con petrolio greggio adottate dalla Conferenza internazionale del 1978 sulla sicurezza delle navi petroliere e la prevenzione dell'inquinamento nella Rivoluzione n. 15, come possono essere revisionate dall'Organizzazione. 3. - In ogni cisterna del carico ed in ogni cisterna dei residui oleosi deve essere previsto un impianto di gas inerte secondo le appropriate Regole del Capitolo II-2 della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, quale modificata e integrata dal Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare. 4. - Circa lo zavorramento delle cisterne del carico, un numero sufficiente di cisterne del carico devono essere lavate con petrolio greggio prima di ogni viaggio in zavorra, affinche' l'acqua di zavorra venga immessa solo in cisterne del carico che siano state lavate con petrolio greggio, tenendo conto del tipo di servizio della nave petroliera e delle prevedibili condizioni meteorologiche. 5. - Ogni nave petroliera che impiega impianti di lavaggio con petrolio greggio deve essere provvista di: (a) Un Manuale operativo e di equipaggiamento che dia dettagli sull'impianto e sull'equipaggiamento e specifichi i procedimenti operativi. Tale Manuale deve essere di soddisfazione dell'Amministrazione e deve contenere tutte le informazioni indicate nelle Specifiche di cui al paragrafo (2) della presente Regola. Se viene apportata una modifica interessante l'impianto di lavaggio con petrolio greggio, il Manuale operativo e di equipaggiamento deve essere riveduto in conseguenza; e (b) Un Supplemento al Registro degli idrocarburi di cui alla Regola 20 del presente Allegato, come indicato nel Supplemento 2 all'Appendice III del presente Allegato. Il Supplemento deve essere allegato permanentemente al Registro degli idrocarburi. REGOLA 13C. (Navi petroliere esistenti adibite a servizi specifici). 1. - Ferme restando le disposizioni dei paragrafi (2) e (3) della presente Regola, la Regola da 13 (7) a 13 (10) del presente Allegato non si applica ad una nave petroliera esistente adibita solo a servizi specifici tra: (a) porti o terminali entro uno Stato che e' Parte contraente del presente Protocollo; o (b) porti o terminali di Stati che sono Parti contraenti del presente Protocollo, se: (i) il viaggio si compie interamente entro una zona specifica quale definita nella Regola 10 (1) del presente Allegato; o (ii) il viaggio si compie interamente entro altri limiti indicati dall'Organizzazione. 2. - Le disposizioni del paragrafo (1) della presente Regola si applicano soltanto quando i porti o terminali dove tiene imbarcato il carico per i suddetti viaggi sono provvisti di attrezzature adeguate per la ricezione e il trattamento delle acque di zavorra e di lavaggio delle cisterne da parte delle navi petroliere che le impiegano, e quando sono soddisfatto tutte le seguenti condizioni: (a) con le eccezioni di cui alla Regola 11 dal presente Allegato, tutte le acque di zavorra, comprese quelle di zavorra pulita, e i residui del lavaggio delle cisterne vengono tenuti a bordo e trasferiti alle attrezzature ricettive e la competente autorita' dello Stato del porto da' di cio' informazione mediante registrazione nelle appropriate Sezioni del Supplemento al Registro degli idrocarburi di cui al paragrafo (3) della presente Regola; (b) tra l'Amministrazione e i Governi degli Stati del porto di cui al paragrafo (1) (a) o (b) della presente Regola riguardante l'impiego di una nave petroliera esistente per un servizio specifico viene raggiunto un accordo in tal senso; (c) l'adeguatezza delle attrezzature ricettive in accordo con le relative disposizioni del presente Allegato nei porti o terminali di cui sopra, ai fini della presente Regola, e' approvata dai Governi degli Stati che sono Parti contraenti del presente Protocollo ove sono situati tali porti o terminali; e (d) il Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da petrolio viene vidimato con l'annotazione che la nave petroliera e' adibita solo al suddetto servizio specifico. 3. - Ogni nave petroliera adibita ad un servizio specifico deve essere provveduta di un Supplemento al Registro degli idrocarburi di cui alla Regola 20 del presente Allegato quale indicato nel Supplemento 3 all'Appendice III del presente Allegato. Il Supplemento deve essere allegato permanentemente al Registro degli idrocarburi. REGOLA 13D. (Navi petroliere esistenti aventi speciali attrezzature di zavorra). 1. - Se una nave petroliera esistente e' costruita in modo od opera in modo da soddisfare sempre alle disposizioni di pescaggio e di assetto indicate nella Regola 13 (2) del presente Allegato senza far ricorso all'uso di acqua di zavorra, deve essere considerato che essa soddisfa alle disposizioni riguardanti le cisterne di zavorra segregata di cui alla Regola 13 (7) del presente Allegato, purche' siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a) i procedimenti operativi e le attrezzature di zavorra sono approvate dall'Amministrazione; (b) tra l'Amministrazione e i Governi interessati degli Stati del porto che sono Parti contraenti del presente Protocollo viene raggiunto un accordo, quando la rispondenza alle disposizioni circa pescaggi e assetto viene ottenuta mediante un procedimento operativo; e (c) il Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da petrolio viene vidimato con l'annotazione che la nave petroliera opera con attrezzature di zavorra speciali. 2. - In nessun caso puo' essere imbarcata su navi petroliere acqua di zavorra, eccettoche' in quei rari viaggi in cui le condizioni meteorologiche sono cosi' cattive che, a giudizio del comandante, e' necessario, per la sicurezza della nave, imbarcare acqua di zavorra addizionale in cisterne del carico. Questa acqua di zavorra addizionale deve essere trattata e scaricata secondo la Regola 9 del presente Allegato e seguendo le disposizioni della Regola 15 del presente Allegato, e di cio' deve essere fatta annotazione nel Registro degli idrocarburi di cui alla Regola 20 del presente Allegato. 3. - Un'Amministrazione che ha vidimato un Certificato secondo il paragrafo (1) (c) della presente Regola, ne deve comunicare i particolari all'Organizzazione, per distribuzione alle Parti contraenti del presente Protocollo. REGOLA 13E. (Ubicazione protettiva dagli spazi per zavorra segregata). 1. - In ogni nave trasporto petrolio greggio nuova avente portata lorda di 20.000 t o piu' e in ogni nave trasporto prodotti nuova avente portata lorda di 30.000 t o piu', le cisterne di zavorra segregata, richieste per ottenere la capacita' necessaria per soddisfare alle richieste della Regola 13 del presente Allegato e situate nella lunghezza della zona delle cisterne del carico, devono essere sistemate, secondo le richieste dei paragrafi (2), (3) e (4) della presente Regola, in modo da costituire una misura di protezione contro l'efflusso di petrolio in caso di incaglio o collisione. 2. - Le cisterne di zavorra segregata e gli spazi diversi dalle cisterne di petrolio entro la lunghezza della cisterna del carico (Lt) devono essere sistemati in modo da soddisfare la seguente relazione: Parte di provvedimento in formato grafico dove: PAc = area (in m quadri) laterale del fasciame di ogni cisterna di zavorra segregata od ogni spazio diverso da una cisterna di petrolio, basata sulle dimensioni di costruzione progettate; Lt = area (in m quadri) del fondo per ognuno di tali cisterne o spazi, basata sulle dimensioni di costruzione progettate; PAs = lunghezza (in m) tra le estremita' prodiera e poppiera delle cisterne del carico; B = larghezza massima (in m) della nave quale definita nella Regola 1 (21) del presente Allegato; D = altezza di costruzione (in m) misurata verticalmente tra la faccia superiore della chiglia e la retta del baglio del ponte di bordo libero, al centro nave. Nelle navi aventi trincarino curvo l'altezza di costruzione deve essere misurata al punto di intersezione delle linee di costruzione del ponte e del fasciame, tali linee estendentisi come se il trincarino fosse progettato ad angolare. J = 0,45 per navi petroliere aventi portata lorda di 20.000 t; = 0,30 per navi petroliere aventi portata lorda di 200.000 t o piu', salve le disposizioni del paragrafo (3) della presente Regola. Per valori intermedi della portata lorda, il valore di J deve essere determinato con interpolazione lineare. Dove, nella presente Regola, compaiono i simboli indicati nel presente paragrafo (2), essi hanno i significati definiti nel paragrafo stesso. 3. - Per le navi petroliere aventi portata lorda di 200.000 t o piu', il valore di J puo' essere ridotto come segue: Parte di provvedimento in formato grafico oppure = 0,2 assumendo il valore maggiore, dove: a = 0,25 per navi petroliere aventi portata lorda di 200.000 t; 0,40 per navi petroliere aventi portata lorda di 300.000 t; 0,50 per navi petroliere aventi portata lorda di 420.000 t o piu'. Per valori intermedi dalla portata lorda, il valore di a deve essere determinato per interpolazione lineare; 0c = come definito nella Regola 23(1)(a) del presente Allegato; 0s = come definito nella Regola 23(1)(b) del presente Allegato; 0A = efflusso di petrolio ammissibile come detto nella Regola 24 (2) del presente Allegato. 4. - Nella determinazione di PAc e di PAs per le cisterne di zavorra segregate e per gli spazi che non siano cisterne di petrolio, si deve applicare quanto segue: (a) la larghezza minima di ogni cisterna o spazio laterale estendentesi per tutta l'altezza del fianco della nave dal ponte al cielo del doppio fondo non deve essere inferiore a 2 m. La larghezza deve essere misurata entro bordo dal fianco della nave perpendicolarmente alla linea di centro. Ove vi sia una larghezza inferiore, nel calcolo dell'area di protezione PAc non si deve tener conto della cisterna o dello spazio laterale; e (b) la minima altezza di ogni cisterna o spazio di doppio fondo deve essere B/15 o 2 m, assumendo il valore minore. Ove vi sia una altezza inferiore, nel calcolo dell'area di protezione PAs non si deve tener conto della cisterna o spazio di doppio fondo. Le larghezze e le altezze minime delle cisterne laterali e delle cisterne di doppio fondo devono essere misurate fuori dell'area dei pozzetti di sentina e, nel caso di larghezza minima, fuori di ogni zona di trincarino curvo. REGOLA 14 - Nessun cambiamento. REGOLA 15. Nel testo esistente della presente Regola va cancellato ogni riferimento alla data "1973" in relazione al Certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da petrolio. REGOLE 16 E 17 - Nessun cambiamento. REGOLA 18. (Sistemazioni delle apparecchiature di pompaggio, tubazioni e scarico nelle navi petroliere). Paragrafi da (1) a (4) - Nessun cambiamento. Al testo esistente vanno aggiunti i seguenti paragrafi: 5. - Ogni nave petroliera nuova per la quale e' richiesto che sia provvista di cisterne di zavorra segregata o di impianto di lavaggio con petrolio greggio deve soddisfare alle seguenti richieste: (a) deve essere provvista di tubazioni di petrolio progettate ed installate in modo che la ritenzione di petrolio nelle tubazioni stesse sia ridotta al minimo; e (b) devono essere previsti mezzi di drenaggio per tutte le pompe del carico e tutte le tubazioni del petrolio al completamento dello sbarco del carico, se necessario mediante connessione con l'apparecchiatura di "stripping". I drenaggi delle tubazioni e delle pompe devono poter essere scaricati sia a terra sia in una cisterna del carico o in una cisterna dei residui oleosi. Per lo scarico a terra deve a tal fine essere prevista una speciale tubazione di piccolo diametro, inserita a valle delle valvole del collettore della nave. 6. - Ogni nave trasporto petrolio greggio esistente per la quale e' richiesto che sia provvista di cisterna di zavorra segregata o di impianto di lavaggio con petrolio greggio o di cisterne adibite a zavorra pulita deve rispondere alle disposizioni del paragrafo (5) (b) della presente Regola. REGOLA 19 - Nessun cambiamento. REGOLA 20. Nel testo esistente della presente Regola va cancellato ogni riferimento alla data "1973" in relazione al Certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento. REGOLE DA 21 A 25 - Nessun cambiamento.