(Convenzione-art. 10)
                            ARTICOLO 10. 
 
  1. I reati di cui all'articolo 1 saranno considerati  inclusi  come
reati soggetti ad  estradizione  in  ogni  trattato  di  estradizione
concluso tra gli Stati parti. Gli  Stati  parti  si  impegneranno  ad
includere detti reati come reati soggetti  ad  estradizione  in  ogni
trattato di estradizione che concluderanno tra loro. 
  2. Se uno Stato parte, che subordina  l'estradizione  all'esistenza
di un trattato, riceve una richiesta  di  estradizione  da  un  altro
Stato parte  con  il  quale  non  e'  vincolato  da  un  trattato  di
estradizione, lo Stato richiesto ha la  facolta'  di  considerare  la
presente Convenzione  come  base  giuridica  per  l'estradizione  per
quanto riguarda i  reati  previsti  dall'articolo  1.  L'estradizione
sara' subordinata alle altre condizioni previste  dalla  legislazione
dello Stato richiesto. 
  3.  Gli  Stati  parti  che  non  subordinano  l'estradizione   alla
esistenza di un trattato considereranno i reati di cui all'articolo 1
come reati soggetti ad estradizione tra loro alle condizioni previste
dalla legislazione dello Stato richiesto. 
  4. Ai fini dell'estradizione,  i  reati,  di  cui  all'articolo  1,
verranno considerati tra  gli  Stati  parti  come  se  fossero  stati
commessi non solo nel luogo della loro perpetrazione,  ma  anche  sul
territorio degli Stati che devono stabilire la loro giurisdizione  in
virtu' del paragrafo 1 dell'articolo 5.