(TESTO UNICO-art. 10)
                              Art. 10. 
  (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, articoli 7, 6, primo comma, e 8) 
 
Pubblicazioni notiziali  relative  alle  leggi  ed  agli  altri  atti
                          normativi statali 
 
  1. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono  pubblicati,
a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella prima parte
della  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana,   mediante
annotazione in calce al testo della legge. 
  2. Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto
normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la  sostituzione  di
una  o  piu'  parole  nel  corpo  di  una  preesistente   espressione
normativa,  il  Ministro  di  grazia  e   giustizia   provvede   alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,  in  calce  al  provvedimento
modificativo, anche del nuovo testo, della intera  disposizione  come
risulta a seguito delle modifiche apportatevi, le quali sono stampate
in modo caratteristico. 
  3. Quando una legge  ovvero  un  decreto  o  altro  atto  normativo
contenga  rinvii  numerosi  o  comunque  complessi   a   preesistenti
disposizioni normative, il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
ovvero, per i decreti e gli altri atti, il  Ministro  competente  per
materia, trasmette, unitamente alla legge, al decreto o  all'atto  da
pubblicare, il testo delle norme alle quali  e'  operato  il  rinvio.
Queste  norme  sono  pubblicate,  per  informazione,  nella  Gazzetta
Ufficiale  unitamente  alla  legge,  al  decreto  o  all'altro   atto
normativo.