ART. 10. 
       (Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo) 
 
  1. Per lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cooperazione  di  cui
all'articolo 2 della presente legge, e'  istituita,  nell'ambito  del
Ministero degli affari esteri, quale suo  organo  centrale  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. 
Essa e' disciplinata dal  predetto  decreto,  salvo  quanto  previsto
dalla presente legge. In seno alla Direzione generale e' istituito un
ufficio di studio e proposta per la promozione del ruolo della  donna
nei  Paesi  in  via  di  sviluppo  nell'ambito  della   politica   di
cooperazione. 
  2. In sede di prima applicazione il Ministro  degli  affari  esteri
con proprio decreto determina l'organizzazione della Direzione. 
  3. Essa opera in conformita' con le direttive e  deliberazioni  del
Comitato  direzionale  e  attende  alla  istruzione  delle  questioni
bilaterali e multilaterali attinenti alla  politica  di  cooperazione
allo sviluppo e all'espletamento, in via diretta o  indiretta,  delle
attivita'  necessarie  alla  realizzazione  dei  programmi  e   delle
iniziative  bilaterali  finanziate  con  le  risorse  destinate  alla
cooperazione allo sviluppo, ai sensi  degli  articoli  1  e  2  della
presente legge. 
  4. La Direzione generale provvede all'istituzione, previa  delibera
del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, di unita' tecniche di
cooperazione  nei  Paesi  in  via  di  sviluppo   destinatari   della
cooperazione italiana. 
  5. La Direzione generale si  avvale  dell'Istituto  agronomico  per
l'Oltremare di  Firenze,  organo  tecnico-scientifico  del  Ministero
degli affari esteri,  oltre  che  per  servizi  di  consulenza  e  di
assistenza nel campo dell'agricoltura, anche per  l'attuazione  e  la
gestione di  iniziative  di  sviluppo  nei  settori  agro-zootecnico,
forestale e agro-industriale. 
 
          Nota all'art. 10, comma 1:
            Il    D.P.R.    n.    18/1967    concerne   l'ordinamento
          dell'Amministrazione   degli  affari  esteri.  L'istituenda
          Direzione  generale  per  la  cooperazione allo sviluppo si
          inserisce   all'interno  dell'organizzazione  centrale  del
          Ministero  che,  ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.R., e'
          attualmente cosi' ripartita:

  Gabinetto e Segreteria particolare del Ministro;
  Segreterie dei Sottosegretari di Stato;
  Ufficio del Segretario generale;
  Cerimoniale;
  Direzione generale del personale e dell'amministrazione;
  Direzione generale degli affari politici;
  Direzione generale degli affari economici;
  Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali;
  Direzione generale delle relazioni culturali;
  Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
  Servizio stampa e informazione;
  Servizio  del  contenzioso  diplomatico, dei trattati, degli affari
legislativi;
  Servizio storico e documentazione.