Art. 10.
  La  Banca  d'Italia  indichera'  alla Direzione generale del debito
pubblico, entro trenta giorni dalla data di inizio  delle  operazioni
di  sottoscrizione,  i  quantitativi  per  taglio  dei nuovi buoni al
portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni  di  tesoreria
provinciale,  per  la  successiva  consegna  alle filiali della Banca
stessa.
  La  consegna  dei  nuovi buoni al portatore avra' inizio dalla data
che sara' resa nota mediante  avviso  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale.