Art. 10. Qualora in uno stesso allevamento, situato in uno stesso impianto, le operazioni relative alla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi o dalla leucosi ed i trattamenti immunizzanti contro le malattie infettive e diffusive vengono effettuati contestualmente tra di loro, oppure vengono effettuate vaccinazioni di animali di due o piu' specie, i compensi relativi agli accessi non sono cumulabili tra di loro, compete al veterinario un solo compenso nella misura piu' alta tra quelli spettanti, qualunque sia il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante o controllo.