Art. 10.
  Qualora  in uno stesso allevamento, situato in uno stesso impianto,
le operazioni relative  alla  bonifica  sanitaria  degli  allevamenti
dalla  tubercolosi, dalla brucellosi o dalla leucosi ed i trattamenti
immunizzanti  contro  le  malattie  infettive  e  diffusive   vengono
effettuati  contestualmente  tra  di  loro, oppure vengono effettuate
vaccinazioni di animali di due o piu'  specie,  i  compensi  relativi
agli  accessi non sono cumulabili tra di loro, compete al veterinario
un solo  compenso  nella  misura  piu'  alta  tra  quelli  spettanti,
qualunque   sia   il   numero   dei  capi  sottoposti  a  trattamento
immunizzante o controllo.