Art. 10. 1. Il congedo per cure previsto dall'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, puo' essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento, sempreche' le cure siano connesse alla infermita' invalidante riconosciuta.
Nota all'art. 10, comma 1: Il testo dell'art. 26 della legge n. 118/1971, e' il seguente: "Art. 26 (Congedo per cure). - Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacita' lavorativa inferiore ai due terzi, puo' essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale".