Art. 10. (Anzianita' di iscrizione nell'albo) 1. L'anzianita' di iscrizione e' determinata dalla data della relativa deliberazione. 2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine alfabetico che riporta il numero cronologico della deliberazione. 3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione. 4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonche', per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.