(Norme-art. 10)
                               Art. 10 
      (Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni) 
  1. Lo stato giuridico e la carriera  del  personale  delle  sezioni
sono  disciplinati  dagli  ordinamenti   delle   amministrazioni   di
appartenenza. 
  2. Ai fini della compilazione della  documentazione  caratteristica
del personale, nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il  capo
dell'ufficio presso cui e' istituita  la  sezione  fornisce  elementi
informativi che concorrono alla formazione della valutazione. 
  3. Il personale delle sezioni e' esonerato, quanto all'impiego, dai
compiti  e  dagli  obblighi   derivanti   dagli   ordinamenti   delle
amministrazioni di  apparte  nenza  non  inerenti  alle  funzioni  di
polizia giudiziaria, salvo che per casi eccezionali o per esigenze di
istruzione e addestrative,  previo  consenso  del  capo  dell'ufficio
presso il quale la sezione e' istituita.