Art. 10.
1.  E'  istituito  presso  il  Ministro  dei lavori pubblici il Fondo
speciale  per  l'eliminazione  e  il   superamento   delle   barriere
architettoniche negli edifici privati.
2.  Il  Fondo e' annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con  i  Ministri
per  gli  affari  sociali,  per  i  problemi  delle aree urbane e del
tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi
dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate
tra i comuni richiedenti.
3.   I   sindaci,  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  delle
disponibilita' attribuite ai  comuni,  assegnano  i  contributi  agli
interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.
4.  Nell'ipotesi  in  cui  le  somme  attribuite  al comune non siano
sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco  le  ripartisce
con  precedenza per le domande presentate da portatori di (( handicap
)) riconosciuti invalidi  totali  con  difficolta'  di  deambulazione
dalle  competenti  unita'  sanitarie  locali  e, in subordine, tenuto
conto dell'ordine cronologico  di  presentazione  delle  domande.  Le
domande  non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano
valide per gli anni successivi.
5.  I  contributi  devono  essere erogati entro quindici giorni dalla
presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.