Art. 10. Entrata in vigore e disposizioni transitorie 1. Il presente regolamento entrera' in vigore il 1° agosto 2008. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi avviati dopo la sua entrata in vigore. 3. Ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro conclusione continueranno ad essere applicate le disposizioni del regolamento della Banca d'Italia adottato con provvedimento del 27 giugno 2006 nonche' le disposizioni dei provvedimenti della Banca d'Italia ad esso successivi richiamati in premessa. 4. Per i procedimenti amministrativi di cui al precedente comma le unita' organizzative responsabili previste dal citato regolamento del 27 giugno 2006, sono cosi' sostituite: a) per gli intermediari bancari e finanziari accentrati: il Servizio concorrenza, normativa e affari generali e' sostituito dal Servizio rapporti esterni e affari generali; il Servizio vigilanza sugli enti creditizi dal Servizio supervisione gruppi bancari e dal Servizio supervisione intermediari specializzati per le banche specializzate; il Servizio vigilanza sull'intermediazione finanziaria dal Servizio supervisione intermediari specializzati; b) per gli intermediari bancari e finanziari decentrati: il Servizio vigilanza sugli enti creditizi e il Servizio vigilanza sull'intermediazione finanziaria dall'«Unita' di coordinamento d'area e collegamento filiali» dell'Area vigilanza bancaria e finanziaria. Roma, 25 giugno 2008 Il Governatore: Draghi