Art. 10.
            Entrata in vigore e disposizioni transitorie

  1. Il presente regolamento entrera' in vigore il 1° agosto 2008.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  ai
procedimenti amministrativi avviati dopo la sua entrata in vigore.
  3.  Ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in
vigore   del  presente  regolamento  e  fino  alla  loro  conclusione
continueranno  ad  essere  applicate  le disposizioni del regolamento
della  Banca  d'Italia  adottato con provvedimento del 27 giugno 2006
nonche'  le  disposizioni  dei  provvedimenti della Banca d'Italia ad
esso successivi richiamati in premessa.
  4.  Per i procedimenti amministrativi di cui al precedente comma le
unita' organizzative responsabili previste dal citato regolamento del
27 giugno 2006, sono cosi' sostituite:
    a) per  gli  intermediari  bancari  e  finanziari  accentrati: il
Servizio  concorrenza,  normativa e affari generali e' sostituito dal
Servizio  rapporti  esterni  e affari generali; il Servizio vigilanza
sugli  enti  creditizi dal Servizio supervisione gruppi bancari e dal
Servizio   supervisione  intermediari  specializzati  per  le  banche
specializzate; il Servizio vigilanza sull'intermediazione finanziaria
dal Servizio supervisione intermediari specializzati;
    b) per  gli  intermediari  bancari  e  finanziari  decentrati: il
Servizio  vigilanza  sugli  enti  creditizi  e  il Servizio vigilanza
sull'intermediazione finanziaria dall'«Unita' di coordinamento d'area
e collegamento filiali» dell'Area vigilanza bancaria e finanziaria.
      Roma, 25 giugno 2008
                                               Il Governatore: Draghi