Art. 10.
       Promozione degli interventi infrastrutturali strategici
        e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni
  1.  Al  comma  355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311 e' aggiunta la seguente lettera:
    «  c-ter)   infrastrutture  nel  settore  energetico ed in quello
delle  reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti
dal Ministero dello sviluppo economico».
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo del comma 355 dell'art. 1 della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2005),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «355.  Con  apposite  delibere del CIPE, presieduto dal
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  maniera  non
          delegabile,  da  sottoporre  al  controllo preventivo della
          Corte dei conti, il Fondo e' ripartito per essere destinato
          ad  interventi  agevolativi alle imprese, individuati dalle
          stesse delibere sulla base degli interventi gia' disposti a
          legislazione  vigente  e  per  i  quali  sussiste  apposito
          stanziamento di bilancio. Ai fini dell'individuazione degli
          interventi   ammessi   al  finanziamento  sono  considerati
          prioritariamente i seguenti progetti di investimento:
                a)  interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso
          le  tecnologie  digitali,  di  prodotti, servizi e processi
          aziendali,  su proposta del Ministro per l'innovazione e le
          tecnologie,  di  concerto  con  il Ministro delle attivita'
          produttive;
                b)    programmi    di    innovazione   ecocompatibile
          finalizzati  al  risparmio energetico secondo le specifiche
          previste  dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
          per  la  tutela ambientale, di cui alla comunicazione della
          Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee n. C/37 del 3 febbraio
          2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
          produttive;
                c)    realizzazione    dei    corridoi    multimodali
          transeuropei  n.  5,  n.  8  e n. 10 e connesse bretelle di
          collegamento,    nonche'    delle   reti   infrastrutturali
          marittime,  logistiche  ed  energetiche  comunque  ad  essi
          collegate;
                  c-bis)  infrastrutture  strategiche  di  preminente
          interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
          443;
                  c-ter)  infrastrutture nel settore energetico ed in
          quello  delle  reti  di  telecomunicazione,  sulla  base di
          programmi   predisposti   dal   Ministero   dello  sviluppo
          economico.».