Art. 10. Regolamentazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato. Norme sulle libere professioni. 1. I cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 che procedono alla regolarizzazione della loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno, qualora intendano iniziare un'attivita' lavorativa nel settore dell'artigianato o del commercio debbono iscriversi nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (a), o nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (b), e sono autorizzati all'esercizio delle attivita' commerciali prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocita'. 2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (b), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni organizzano appositi corsi professionali, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o di altri enti pubblici e di enti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge-quadro in materia di formazione professionale (c), per la qualificazione all'esercizio delle attivita' commerciali riservati ai cittadini extracomunitari di cui al comma 1 e della durata di almeno centoventi ore. Entro centoventi giorni dalla data predetta, le camere di commercio debbono indire sessioni speciali per gli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (b), riservate ai cittadini extracomunitari suddetti. I criteri e le modalita' di svolgimento degli esami in tali sessioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (b), si prescinde per i cittadini extracomunitari di cui al comma 1 dall'adempimento degli obblighi scolastici. I programmi dei corsi e degli esami di cui al comma 2 debbono comunque assicurare la conoscenza della lingua italiana ed un grado di cultura generale equiparabile a quello derivante dal possesso della licenza elementare. 4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' disciplinato, in conformita' con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, nonche' delle qualifiche di mestiere acquisite nei Paesi di origine, e sono istituiti altresi' gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da svolgersi presso istituti scolastici o universitari italiani. 5. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attivita' economiche in violazione delle norme concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle stesse e l'iscrizione in registri, albi e ruoli, sempre che entro un anno dalla data suddetta regolarizzino la loro posizione, non sono punibili per le violazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che si tratti di attivita' concernenti armi, munizioni ed esplosivi. 6. In deroga a quanto disposto dal primo e dal quarto comma dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1976, n. 398 (d), i titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio ambulante possono assumere in qualita' di lavoratori dipendenti fino a cinque cittadini extracomunitari ed apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 che abbiano regolarizzato la loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno. 7. Salvo quanto previsto al comma 5, i cittadini extracomunitari, in possesso di laurea o diploma, conseguiti in Italia, oppure che abbiano il riconoscimento legale di analogo titolo, conseguito all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni. -------------------- (a) La legge n. 443/1985 reca: "Legge-quadro per l'artigianato". (b) Il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 426/1971 e' riportato in appendice. (c) Il testo dell'art. 5 della legge n. 845/1978 e' riportato in appendice. (d) Il testo del primo e quarto comma dell'art. 1 della legge n. 398/1976 (Disciplina del commercio ambulante) e' il seguente: "E' considerato commercio ambulante quello esercitato da colui che vende merci al minuto o somministra al pubblico alimenti e bevande, con la sola collaborazione dei familiari e di non piu' di due dipendenti, presso il domicilio dei compratori o su spazi o aree pubbliche, purche' non si adoperino impianti fissati permanentemente al suolo. (Omissis). Le attivita', di cui al comma precedente, sono consentite solo se esercitate con non piu' di due automezzi in un solo punto di vendita, anche con la collaborazione di dipendenti purche' in numero non superiore a due".
Con riferimento alla nota (b) all'art. 10 Il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 426/1971 (Disciplina del commercio) e' il seguente: "Art. 5 (Requisiti professionali per il commercio). - Coloro che intendono esercitare il commercio di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'art. 1 devono, per l'iscrizione nel registro, dimostrare di: 1) aver superato presso apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui ambito il richiedente intende svolgere la propria attivita', un esame di idoneita' nell'esercizio del commercio con specifico riguardo al commercio dei prodotti per i quali si richiede l'iscrizione, indicando il settore e la specializzazione merceologica; 2) oppure aver esercitato in proprio per almeno due anni, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al minuto o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tali attivita', in qualita' di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione, o, se trattasi di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore. In ogni caso l'attivita' deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione; 3) oppure aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dallo Stato. Il requisito di cui al punto 1) del comma precedente e' in ogni caso richiesto per coloro che intendono esercitare il commercio dei prodotti alimentari per i quali siano necessarie operazioni preliminari di lavorazione e di trasformazione. La gamma di tali prodotti sara' determinata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Art. 6 (Requisiti professionali per l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande in sede fissa). - Coloro che intendono somministrare al pubblico alimenti o bevande in sede fissa devono, per l'iscrizione nel registro, dimostrare di: 1) avere superato presso l'apposita commissione di cui al punto 1) del primo comma dell'art. 5 un esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande; 2) oppure avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tale attivita' quali dipendenti qualificati addetti alla vendita o all'amministrazione, o, se si tratti del coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore. In ogni caso l'attivita' deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda d'iscrizione; 3) oppure avere frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dallo Stato, avente ad oggetto l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.". Con riferimento alla nota (c) all'art. 10 Il testo dell'art. 5 della legge n. 845/1978 e' il seguente: "Art. 5 (Organizzazione delle attivita'). - Le regioni, in conformita' a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attivita' di formazione professionale. L'attuazione dei programmi e dei piani cosi' predisposti e' realizzata: a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano; b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo. Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti: 1) avere come fine la formazione professionale; 2) disporre di strutture, capacita' organizzativa e attrezzature idonee; 3) non perseguire scopi di lucro; 4) garantire il controllo sociale delle attivita'; 5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria; 6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita'; 7) accettare il controllo della regione, che puo' effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati. Le regioni possono altresi' stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente. Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa. Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni".