Art. 10.
Regolamentazione   del   lavoro   autonomo   svolto   dai   cittadini
extracomunitari presenti nel  territorio  dello  Stato.  Norme  sulle
libere professioni.
  1.  I  cittadini  extracomunitari  e gli apolidi presenti in Italia
alla data del 31 dicembre 1989 che  procedono  alla  regolarizzazione
della  loro  posizione  relativa all'ingresso e al soggiorno, qualora
intendano    iniziare    un'attivita'    lavorativa    nel    settore
dell'artigianato  o del commercio debbono iscriversi nell'albo di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (a), o  nel  registro  di  cui  alla
legge  11  giugno  1971, n. 426 (b), e sono autorizzati all'esercizio
delle attivita'  commerciali  prescindendo  dalla  sussistenza  delle
condizioni di reciprocita'.
  2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno
1971, n. 426 (b), entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto, le regioni organizzano appositi corsi
professionali, avvalendosi  delle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  o  di  altri enti pubblici e di enti che
abbiano i requisiti di cui all'articolo 5  della  legge  21  dicembre
1978,  n.  845  (legge-quadro  in materia di formazione professionale
(c), per la qualificazione all'esercizio delle attivita'  commerciali
riservati  ai  cittadini  extracomunitari  di  cui al comma 1 e della
durata di almeno centoventi ore. Entro centoventi giorni  dalla  data
predetta, le camere di commercio debbono indire sessioni speciali per
gli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno  1971,  n.
426 (b), riservate ai cittadini extracomunitari suddetti. I criteri e
le modalita'  di  svolgimento  degli  esami  in  tali  sessioni  sono
stabiliti  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
  3.  Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971,
n. 426 (b), si prescinde per i cittadini extracomunitari  di  cui  al
comma  1  dall'adempimento degli obblighi scolastici. I programmi dei
corsi e degli esami di cui al comma 2 debbono comunque assicurare  la
conoscenza  della  lingua  italiana  ed  un grado di cultura generale
equiparabile  a  quello  derivante   dal   possesso   della   licenza
elementare.
  4.  Entro  centoventi  giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente
della  Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' disciplinato,  in
conformita'  con  la  normativa  comunitaria,  il  riconoscimento dei
titoli  di  studio  e  professionali,  nonche'  delle  qualifiche  di
mestiere  acquisite  nei  Paesi di origine, e sono istituiti altresi'
gli eventuali corsi di adeguamento e  di  integrazione  da  svolgersi
presso istituti scolastici o universitari italiani.
  5.  I  cittadini  extracomunitari  e  gli  apolidi che alla data di
entrata in vigore del presente decreto svolgono attivita'  economiche
in  violazione delle norme concernenti l'autorizzazione all'esercizio
delle stesse e l'iscrizione in registri, albi  e  ruoli,  sempre  che
entro  un  anno  dalla data suddetta regolarizzino la loro posizione,
non sono punibili per le violazioni  effettuate  fino  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  salvo  che si tratti di
attivita' concernenti armi, munizioni ed esplosivi.
  6.  In  deroga  a  quanto  disposto  dal  primo  e dal quarto comma
dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1976, n. 398 (d), i titolari di
autorizzazioni  amministrative  per  il  commercio  ambulante possono
assumere in qualita' di lavoratori dipendenti fino a cinque cittadini
extracomunitari  ed  apolidi  presenti  in  Italia  alla  data del 31
dicembre 1989 che abbiano regolarizzato la  loro  posizione  relativa
all'ingresso e al soggiorno.
  7.  Salvo  quanto previsto al comma 5, i cittadini extracomunitari,
in possesso di laurea o diploma, conseguiti  in  Italia,  oppure  che
abbiano  il  riconoscimento  legale  di  analogo  titolo,  conseguito
all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale
e  chiedere  l'iscrizione  agli  albi  professionali,  in deroga alle
disposizioni che prevedono il possesso  della  cittadinanza  italiana
per l'esercizio delle relative professioni.
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   (a) La legge n. 443/1985 reca: "Legge-quadro per l'artigianato".
   (b)  Il  testo  degli  articoli  5  e 6 della legge n. 426/1971 e'
riportato in appendice.
   (c)  Il  testo dell'art. 5 della legge n. 845/1978 e' riportato in
appendice.
   (d)  Il  testo del primo e quarto comma dell'art. 1 della legge n.
398/1976 (Disciplina del commercio ambulante) e' il seguente:
   "E' considerato commercio ambulante quello esercitato da colui che
vende merci al minuto o somministra al pubblico alimenti  e  bevande,
con  la  sola  collaborazione  dei  familiari  e  di  non piu' di due
dipendenti, presso il domicilio dei compratori  o  su  spazi  o  aree
pubbliche,  purche' non si adoperino impianti fissati permanentemente
al suolo.
(Omissis).
   Le  attivita', di cui al comma precedente, sono consentite solo se
esercitate con non piu' di due automezzi in un solo punto di vendita,
anche  con  la  collaborazione  di  dipendenti  purche' in numero non
superiore a due".
 
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 10
             Il  testo  degli  articoli 5 e 6 della legge n. 426/1971
          (Disciplina del commercio) e' il seguente:
             "Art.  5  (Requisiti  professionali per il commercio). -
          Coloro che intendono esercitare  il  commercio  di  cui  ai
          numeri  1)  e  2) del secondo comma dell'art. 1 devono, per
          l'iscrizione nel registro, dimostrare di:
              1) aver superato presso apposita commissione costituita
          presso la camera di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura  della  provincia nel cui ambito il richiedente
          intende  svolgere  la  propria  attivita',  un   esame   di
          idoneita'   nell'esercizio   del  commercio  con  specifico
          riguardo al commercio dei prodotti per i quali si  richiede
          l'iscrizione,  indicando  il  settore e la specializzazione
          merceologica;
              2)  oppure  aver  esercitato  in proprio per almeno due
          anni, l'attivita' di vendita all'ingrosso  o  al  minuto  o
          aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso
          imprese esercenti tali attivita', in qualita' di dipendente
          qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione, o,
          se trattasi di coniuge  o  parente  entro  il  terzo  grado
          dell'imprenditore,  in qualita' di coadiutore. In ogni caso
          l'attivita' deve essere stata svolta e l'opera prestata nei
          cinque   anni   anteriori   alla   data  della  domanda  di
          iscrizione;
              3)  oppure aver frequentato con esito positivo un corso
          professionale per il commercio,  istituito  o  riconosciuto
          dallo Stato.
             Il  requisito di cui al punto 1) del comma precedente e'
          in ogni caso richiesto per coloro che intendono  esercitare
          il  commercio  dei  prodotti  alimentari  per i quali siano
          necessarie  operazioni  preliminari  di  lavorazione  e  di
          trasformazione. La gamma di tali prodotti sara' determinata
          dal   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato.
             Art.  6  (Requisiti  professionali  per  l'attivita'  di
          somministrazione al pubblico di alimenti o bevande in  sede
          fissa).   -  Coloro che intendono somministrare al pubblico
          alimenti o bevande in sede fissa devono,  per  l'iscrizione
          nel registro, dimostrare di:
              1)  avere superato presso l'apposita commissione di cui
          al punto 1)  del  primo  comma  dell'art.  5  un  esame  di
          idoneita'  all'esercizio dell'attivita' di somministrazione
          al pubblico di alimenti o bevande;
              2)  oppure  avere esercitato in proprio, per almeno due
          anni,  l'attivita'  di  somministrazione  al  pubblico   di
          alimenti  o  bevande  o aver prestato la propria opera, per
          almeno due anni, presso imprese  esercenti  tale  attivita'
          quali   dipendenti   qualificati  addetti  alla  vendita  o
          all'amministrazione, o, se si tratti del coniuge o  parente
          entro  il  terzo  grado  dell'imprenditore,  in qualita' di
          coadiutore. In ogni  caso  l'attivita'  deve  essere  stata
          svolta  e  l'opera  prestata nei cinque anni anteriori alla
          data della domanda d'iscrizione;
              3) oppure avere frequentato con esito positivo un corso
          professionale istituito o riconosciuto dallo Stato,  avente
          ad  oggetto  l'attivita' di somministrazione al pubblico di
          alimenti o bevande.".
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 10
             Il  testo  dell'art.  5  della  legge  n. 845/1978 e' il
          seguente:
             "Art.  5 (Organizzazione delle attivita'). - Le regioni,
          in conformita' a quanto previsto dai programmi regionali di
          sviluppo,   predispongono  programmi  pluriennali  e  piani
          annuali  di  attuazione  per  le  attivita'  di  formazione
          professionale.
             L'attuazione dei programmi e dei piani cosi' predisposti
          e' realizzata:
               a)  direttamente nelle strutture pubbliche, che devono
          essere interamente  utilizzate,  anche  operando,  ove  sia
          necessario,  il  loro  adeguamento strutturale e funzionale
          agli obiettivi del piano;
               b)  mediante  convenzione, nelle strutture di enti che
          siano emanazione  o  delle  organizzazioni  democratiche  e
          nazionali   dei   lavoratori   dipendenti,  dei  lavoratori
          autonomi,  degli  imprenditori  o   di   associazioni   con
          finalita'   formative  e  sociali,  o  di  imprese  e  loro
          consorzi, o del movimento cooperativo.
             Gli  enti  di  cui  alla lettera b) del comma precedente
          devono possedere, per essere ammessi  al  finanziamento,  i
          seguenti requisiti:
              1) avere come fine la formazione professionale;
              2)  disporre  di  strutture,  capacita' organizzativa e
          attrezzature idonee;
              3) non perseguire scopi di lucro;
              4) garantire il controllo sociale delle attivita';
              5) applicare per il personale il contratto nazionale di
          lavoro di categoria;
              6)  rendere  pubblico  il  bilancio annuale per ciascun
          centro di attivita';
              7)  accettare  il  controllo  della  regione,  che puo'
          effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo
          dei finanziamenti erogati.
             Le  regioni  possono  altresi' stipulare convenzioni con
          imprese o loro consorzi per la realizzazione  di  corsi  di
          formazione, aggiornamento riqualificazione e riconversione,
          nel rispetto di quanto stabilito ai  numeri  2)  e  7)  del
          comma precedente.
             Le  convenzioni  di cui al presente articolo sono esenti
          da ogni tipo di imposta o tassa.
             Fino  all'entrata  in vigore del nuovo ordinamento degli
          enti locali, le convenzioni di  cui  al  presente  articolo
          sono stipulate dalle regioni".