Art. 10.
  1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il  Ministro  della  sanita',  emana,  entro  centoventi
giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale  delle categorie economiche interessate, un decreto recante
norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i
meccanismi  di  regolazione,  nonche'  le modalita' di esercizio e di
applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici  di
cui  all'elenco  allegato  alla  presente legge. L'elenco allegato e'
aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto con il Ministro della sanita', tenuto
conto   dell'evoluzione   tecnologica   del   settore,   sentite   le
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale delle categorie economiche interessate.
  2.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nell'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 2,  deve
fare   riferimento   ai   requisiti  tecnici  ed  alle  modalita'  di
utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1
del   presente  articolo,  al  fine  di  integrare  e  aggiornare  le
cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.