Art. 10. 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti  ai  sensi
dell'articolo 9 hanno diritto: 
     a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto
previsto dall'articolo 24; 
     b)   di   presentare   memorie   scritte   e   documenti,    che
l'amministrazione ha  l'obbligo  di  valutare  ove  siano  pertinenti
all'oggetto del procedimento.