Art. 10. 
              (Ordine gerarchico e rapporti funzionali) 
  1. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria  e'  tenuto  ad
eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico. 
  2. Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla diciplina,
non eccedenti i compiti di  istituto  e  non  lesivi  della  dignita'
personale di coloro cui sono diretti. 
  3. L'appartenente al Corpo, al quale sia rivolto un ordine che egli
ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che
lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine  e'  rinnovato
per iscritto, e' tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde a tutti
gli effetti il superiore  che  lo  ha  impartito.  Qualora  ricorrano
situazioni di pericolo e di urgenza,  l'ordine  ritenuto  palesemente
illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale
del  superiore,  che  al  termine  del  servizio  ha   l'obbligo   di
confermarlo per iscritto. 
  4. L'appartenente al Corpo, al quale viene impartito un  ordine  la
cui esecuzione costituisce manifestamente reato,  non  lo  esegue  ed
informa immediatamente i superiori. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e  4  si  applicano,  in
quanto compatibili, ai rapporti di dipendenza funzionale.