Art. 10. Pagamento dopo la revoca 1. Il pagamento da parte del trattario di un assegno emesso dopo la ricezione della comunicazione di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, decorsi i termini di cui al comma 4 dell'articolo 9, produce tutti gli effetti di una nuova autorizzazione. 2. E' vietato in ogni caso il pagamento da parte del trattario degli assegni emessi prima della scadenza del termine stabilito dal comma 4 dell'articolo 9; il pagamento effettuato in violazione del divieto produce gli effetti previsti dal comma 5 dello stesso articolo 9.