Art. 10 
                       Relazione al Parlamento 
 
  1. Trascorsi due  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale
riferisce,  entro  trenta   giorni,   alle   competenti   commissioni
parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei  deputati
sull'attuazione della legge stessa, sulla base di un rapporto redatto
dal Comitato di cui all'articolo 5.