(Convenzione - art. 10)
                             Articolo 10 
1. In conformita' con l'obbligo  che  incombe  agli  Stati  parti  in
virtu' del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un
fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato  Parte
o  di  lasciarlo  ai  fini  di  un  ricongiungimento  familiare  sara
considerata con uno spirito positivo, con umanita' e  diligenza.  Gli
Stati parti vigilano  inoltre  affinche'  la  presentazione  di  tale
domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della
domanda e per i loro fami liari. 
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha  diritto
ad intrattere rapporti personali  e  contatti  diretti  regolari  con
entrambi i suoi genitori, salvo le circostanze eccezionali. 
A tal fine, ed in conformita  con  l'obbligo  incombente  agli  Stati
parti, in virtu' del paragrafo 1 dell'articolo  9,  gli  Stati  parti
rispettano  il  diritto  del  fanciullo  e  dei  suoi   genitori   di
abbandonare ogni paese, compreso  il  loro  e  di  fare  ritorno  nel
proprio paese. Il diritto  di  abbandonare  ogni  paese  puo'  essere
regolamentato solo dalle limitazioni  stabilite  dalla  legislazione,
necessarie  ai  fini  della  protezione  della   sicurezza   interne,
dell'ordine pubblico, della salute o della moralita pubbliche, o  dei
diritti e delle liberta' di altrui, compatibili con gli altri diritti
riconosciuti nella presente Convenzione.