Art. 10. Norme regionali e delle province autonome 1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo. 2. In particolare, disciplinano: a) le modalita' cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attivita' di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome; b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano; c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorita' nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento; d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6; e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attivita' di volontariato; f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.