Art. 10. 
              Norme regionali e delle province autonome 
  1.  Le  leggi  regionali   e   provinciali   devono   salvaguardare
l'autonomia di organizzazione e  di  iniziativa  del  volontariato  e
favorirne lo sviluppo. 
  2. In particolare, disciplinano: 
    a) le modalita' cui dovranno attenersi le organizzazioni  per  lo
svolgimento delle prestazioni che formano oggetto  dell'attivita'  di
volontariato, all'interno delle strutture pubbliche  e  di  strutture
convenzionate con le regioni e le province autonome; 
    b) le forme di  partecipazione  consultiva  delle  organizzazioni
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli
interventi nei settori in cui esse operano; 
    c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di  priorita'  nella
scelta delle organizzazioni per la  stipulazione  delle  convenzioni,
anche in relazione ai diversi settori di intervento; 
    d) gli organi e le forme di controllo,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 6; 
    e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno  delle
attivita' di volontariato; 
    f) la partecipazione dei volontari aderenti  alle  organizzazioni
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi  di  formazione,
qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi  dalle
regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei  settori  di
diretto intervento delle organizzazioni stesse.