Art. 10. 
Partecipazione  alle  cooperative  sociali  delle  persone  esercenti
               attivita' di assistenza e di consulenza 
  1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non  si
applicano le disposizioni di cui alla  legge  23  novembre  1939,  n.
1815. 
 
          Nota all'art. 10:
             -  La  legge  n.  1815/1939  reca: "Disciplina giuridica
          degli studi di assistenza e di consulenza".