ART. 10. 
                         Comunita' del parco 
1. La Comunita' del parco e' costituita dai presidenti delle  regioni
e delle province, dai sindaci  dei  comuni  e  dai  presidenti  delle
comunita' montane nei cui  territori  sono  ricomprese  le  aree  del
parco. 
2.  La  Comunita'  del  parco  e'  organo  consultivo  e  propositivo
dell'Ente parco. 
In particolare, il suo parere e' obbligatorio: 
a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11; 
b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12; 
c) su altre questioni, a richiesta di un  terzo  dei  componenti  del
Consiglio direttivo; 
d) sul bilancio e sul conto consuntivo. 
3. La Comunita' del parco  delibera,  previo  parere  vincolante  del
Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di  cui
all'articolo 14 e vigila sulla sua  attuazione;  adotta  altresi'  il
proprio regolamento. 
4. La Comunita' del parco elegge al suo interno un  Presidente  e  un
Vice Presidente. E' convocata dal Presidente almeno due volte  l'anno
e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo
dei suoi componenti.