Art. 10. 1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni (a), con esclusione di quelle previste alla voce n. 125 e alla voce n. 131 della stessa tariffa, sono aumentate del 100 per cento. 2. L'aumento di cui al comma 1 si applica alle tasse di rilascio, di rinnovo, per il visto e per la vidimazione relative ad atti e provvedimenti amministrativi emanati, rinnovati, sottoposti a visto o vidimazione successivamente al 31 dicembre 1991; l'aumento si applica, altresi', alle tasse annuali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente alla predetta data. Gli importi delle tasse vanno arrotondati alle mille lire superiori. 3. Le relative integrazioni, dovute per l'intero 1992, devono essere corrisposte entro il 31 ottobre 1992, mediante versamento in conto corrente postale, intestato all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma. Per i pagamenti effettuati a mezzo marche, compresi quelli relativi alle patenti di guida, l'integrazione puo' essere corrisposta anche mediante le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. 4. Con effetto dal 1 gennaio 1992, la tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle societa' nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (b), e' stabilita nella misura di lire 4 milioni per le societa' per azioni e in accomandita per azioni, di lire 2 milioni e 500 mila per le societa' a responsabilita' limitata e di lire 500 mila per le societa' di altro tipo. I contribuenti, che sino alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno omesso di corrispondere le tasse dovute per l'anno in corso, possono corrisponderle nella misura sopra indicata entro il 31 ottobre 1992, con applicazione della soprattassa del 6 per cento. I contribuenti, che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno corrisposto le tasse dovute per l'anno in corso, possono scomputare le maggiori somme versate da quelle dovute per gli anni successivi ovvero chiederle a rimborso, quando le tasse non risultino piu' dovute. (( 5. Il canone di concessione previsto dall'articolo 51 della )) (( convenzione tra il Ministero delle poste e delle )) (( telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio )) (( telefonico p.a. per la concessione dei servizi di )) (( telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con )) (( decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523 )) (( )) (c), (( e' elevato al 3,5 per cento. La disposizione si )) (( applica a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata )) (( in vigore del presente decreto. Entro il 31 ottobre di ciascun )) (( anno deve essere versata, a titolo di acconto, una somma pari )) (( ad un settimo del canone dovuto per l'anno precedente; per )) (( l'anno 1992 la somma da versare a titolo di acconto e' pari ad )) (( un sesto di quella dovuta per il 1991. )) 6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, valutate in 600 miliardi di lire a decorrere dal 1993, si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto. 6-bis. (( Con decreti del Ministro delle finanze, da )) (( pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni )) (( dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del )) (( presente decreto, saranno approvate la nuova tariffa )) (( dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al decreto del )) (( Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e )) (( successive modificazioni (d), nonche' la nuova tariffa )) (( delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto )) (( del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e )) (( successive modificazioni (a). A tal fine si dovra' tenere )) (( conto delle variazioni di importo disposte con il presente )) (( decreto apportando alle tariffe stesse le modificazioni )) (( necessarie per inserirvi le voci di imposta o di tassa previste )) (( in disposizioni diverse dalle predette tariffe, per )) (( razionalizzare i singoli articoli e voci di tariffa e per )) (( ridurre il loro numero mediante accorpamenti di quelli compresi )) (( nelle singole parti; nell'attuazione della razionalizzazione e )) (( degli accorpamenti potranno essere apportate variazioni ai )) (( singoli importi, in misura non superiore al 20 per cento in )) (( aumento, e in misura non superiore al 40 per cento in )) (( diminuzione. Sara' comunque assicurato nel complesso un )) (( gettito non inferiore a quello previsto a seguito )) (( dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 e dei )) (( commi da 1 a 6 del presente articolo. ))
(a) Il D.P.R. n. 641/1972 reca la disciplina delle tasse sulle concessioni governative. Le voci 125 e 131 della tariffa annessa al decreto riguardano, rispettivamente, il libretto di iscrizione alla radiodiffusione rilasciato ai sensi dell'art. 6 del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, per la detenzione degli apparecchi radioriceventi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni e delle diffusioni televisive; la licenza, o il documento sostitutivo della stessa, per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione. Con D.M. 20 agosto 1982, pubblicato nel suppl. ord. n. 106 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 21 agosto 1992, e' stata approvata la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, in vigore dal 24 agosto 1992, in esecuzione del comma 6- bis del presente articolo. (b) Il D.L. n. 853/1984 reca disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria. I commi 18 e 19 dell'art. 3 del predetto decreto determinano la misura della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella dovuta entro il 30 giugno di ciascun anno solare successivo. (c) Il D.P.R. n. 523/1984 approva e da' esecuzione alle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle societa' SIP, Italcable e Telespazio. Si trascrive il testo del relativo art. 51: "Art. 51 (Canone di concessione). - A partire dal primo esercizio sociale, il cui bilancio viene approvato dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la Societa' e' tenuta a corrispondere all'Amministrazione un canone annuo di concessione, nella misura minima stabilita dalle vigenti disposizioni e successive modifiche, da calcolare su tutti gli introiti lordi di competenza per i servizi di telecomunicazioni concessile con la presente convenzione. Ove la misura minima del canone venga legislativamente prevista al di sotto del 3%, la Societa' e' tenuta a corrispondere all'Amministrazione il canone nella misura del 3%. Nel caso in cui per effetto di modifiche legislative il canone venga stabilito in misura fissa ed inferiore al 3%, l'Amministrazione ha facolta' di rivedere le aliquote percentuali di ripartizione e di attribuzione di cui al successivo art. 52, le cui misure sono state determinate tenuto conto anche di quanto stabilito dal precedente comma. La revisione sara' approvata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Per introiti lordi, ai fini del presente articolo, si intende il complesso degli introiti di competenza della Societa' per i servizi di telecomunicazioni summenzionati, in base ai canoni e tariffe stabiliti con provvedimento formale, deduzione fatta delle somme di spettanza dell'Amministrazione, di quelle per soprattasse telefoniche interurbane e tasse telegrafiche percepite per l'espletamento del servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica e di recapito del telegrammi, a norma dell'art. 31 della presente convenzione. Il versamento del canone dovra' essere effettuato all'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale della Societa'". (d) Con D.M. 20 agosto 1992, pubblicato nel suppl. ord. n. 106 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 21 agosto 1992, e' stata approvata la nuova tariffa dell'imposta di bollo in vigore dal 24 agosto 1992, in esecuzione del comma 6-bis del presente articolo, in sostituzione di quella annessa al D.P.R. n. 642/1972.