Art. 10.
             Nuova disciplina di taluni oneri deducibili
  1.  Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli
oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b-bis),  c),  d),  e),
f),  g), m), o), p) ed r), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917  (a)  , e' riconosciuta, in luogo della deduzione, una
detrazione di imposta nella misura  del  27  per  cento  degli  oneri
stessi, ridotta al 22 per cento e al 10 per cento per la parte in cui
l'ammontare  dei  predetti  oneri eccede la differenza tra il reddito
complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopra indicati, e
il limite superiore rispettivamente del secondo e del primo scaglione
di reddito.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche con riferimento a
quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 10 del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917  (a),  e   ai   fini   della
determinazione  del  reddito  degli  enti  non  commerciali  e  delle
societa' ed enti non residenti.
  3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  nell'articolo  10,  comma  1,  lettera  a),  come   modificato
dall'articolo  4 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, le
parole: "l'imposta locale sui redditi pagata nel periodo  di  imposta
esclusa  quella  relativa  a  redditi tassati separatamente; nonche'"
sono soppresse;
   b) nell'articolo 10, il comma 4 e' soppresso;
   c) nell'articolo 18, comma 1, le parole: ", al netto  dell'imposta
locale sui redditi in quanto dovuta," sono soppresse;
   d) l'articolo 101 e' soppresso.
  4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi
previste  alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 48 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a) . I  soggetti  indicati
nel  primo  comma  dell'articolo  23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (b), in  sede  di  effettuazione
del  conguaglio,  previsto  dal  successivo  terzo comma del medesimo
articolo 23 (b), devono tener conto anche della detrazione di cui  al
comma 1 del presente articolo.
  5.  Le  disposizioni  del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente  decreto; quelle dei commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dal medesimo periodo di imposta.
((    5-bis. All'articolo 78, comma 1, della legge 30 dicembre  ))
(( 1991, n. 413 (c), le parole: "dieci anni" sono sostituite ))
(( dalle seguenti: "cinque anni".                                  ))
((    5-ter.  All'articolo 78, comma 4, ultimo periodo, della    ))
(( legge 30 dicembre 1991, n. 413 (c), le parole da: "i      ))
(( consulenti del lavoro" fino a: "sostituti d'imposta" sono       ))
(( sostituite dalle seguenti: "i consulenti del lavoro e i         ))
(( consulenti tributari possono apporre il visto di conformita' di ))
(( cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei   ))
(( sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti         ))
(( dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per  ))
(( quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma".   ))
((  5-quater. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991,   ))
(( n. 413 (c), dopo il comma 13 e' inserito il seguente:     ))
(( "13- bis. Il sostituto d'imposta puo' assolvere gli obblighi di ))
(( cui al comma 13 mediante convenzione con un Centro autorizzato  ))
(( di assistenza fiscale di cui alle lettere a) e b) del comma 1   ))
(( del presente articolo; tale Centro garantisce ai lavoratori     ))
(( dipendenti di avvalersi delle facolta', alle medesime           ))
(( condizioni, di cui al presente articolo".                       ))
          --------------
             (a)  Si  trascrivono, secondo l'ordine progressivo degli
          articoli, le disposizioni del testo unico delle imposte sui
          redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986,  modificate  dal
          presente articolo ovvero alle quali lo stesso fa rinvio:
             "Art.  10  (come  modificato dall'art. 9, comma 4, della
          legge 9 gennaio 1989, n. 13, dall'art. 1, comma 1, del D.L.
          27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 giugno 1990, n.  165, dell'art. 5, comma 1,  della
          legge  29  dicembre 1990, n. 405, dall'art. 1, comma 6, del
          D.L.   1›   ottobre   1991,   n.   307,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  1991,  n.  377,
          dall'art.  11, comma 1, della legge 30  dicembre  1991,  n.
          413,  dall'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 1992,
          n. 263, e dal decreto qui pubblicato) (Oneri deducibili). -
          1.  Dal  reddito  complessivo  si  deducono,  se  non  sono
          deducibili  nella  determinazione  dei  singoli redditi che
          concorrono  a  formarlo  e  purche'  risultino  da   idonea
          documentazione  allegata  alla dichiarazione dei redditi, i
          seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
             a) l'imposta del cinque  per  cento  sull'ammontare  del
          canone  annuale e dell'indennizzo di occupazione dovuto per
          l'utilizzazione di tutti i beni del demanio pubblico e  del
          patrimonio inalienabile dello Stato, delle aziende autonome
          statali, delle regioni delle province e dei comuni.
               b)  i  canoni,  livelli, censi ed altri oneri gravanti
          sui redditi degli immobili  che  concorrono  a  formare  il
          reddito  complessivo,  compresi  i  contributi  ai consorzi
          obbligatori per legge  o  in  dipendenza  di  provvedimenti
          della pubblica amministrazione, sono in ogni caso esclusi i
          contributi agricoli unificati;
             b-bis)  il  20  per  cento delle provvigioni corrisposte
          agli intermediari  immobiliari,  residenti  nel  territorio
          dello  Stato o aventi stabile organizzazione nel territorio
          dello Stato, per l'acquisto o la vendita di fabbricati, per
          un importo complessivamente non superiore a lire 3 milioni;
               c)  gli  interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel  territorio
          dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello
          Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o
          mutui  agrari  di  ogni  specie, nei limiti dei redditi dei
          terreni dichiarati;
             d) gli interessi passivi  e  relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione,  pagati a soggetti residenti nel territorio
          dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello
          Stato di soggetti non  residenti  in  dipendenza  di  mutui
          garantiti da ipoteca su immobili, per importo non superiore
          a  7  milioni  di  lire, nei casi ed alle condizioni di cui
          all'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168. Nello stesso
          limite  complessivo  ed   alle   stesse   condizioni   sono
          deducibili  le  somme  pagate  dagli assegnatari di alloggi
          cooperativi e dagli acquirenti  di  unita'  immobiliari  di
          nuova    costruzione   alla   cooperativa   o   all'impresa
          costruttrice a titolo di rimborso degli interessi  passivi,
          oneri  accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
          ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;
               e)   le    spese    chirurgiche,    per    prestazioni
          specialistiche  e  per  protesi  dentarie  e  sanitarie  in
          genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la
          locomozione e il sollevamento di portatori  di  menomazioni
          funzionali  permanenti,  nonche'  la  parte  dell'ammontare
          complessivo delle spese mediche e delle spese di assistenza
          specifica  necessarie  nei  casi  di  grave  e   permanente
          invalidita'  o  menomazione  che  eccede il 3 per cento del
          reddito complessivo dichiarato fino a 30 milioni  e  il  10
          per  cento  del reddito complessivo dichiarato che supera i
          30 milioni. La deduzione e' ammessa  a  condizione  che  il
          contribuente,  nella  dichiarazione dei redditi, indichi il
          domicilio e la residenza del percipiente e dichiari che  le
          spese  sono  rimaste  effettivamente  a  proprio carico. Si
          considerano rimaste a  carico  del  contribuente  anche  le
          spese  rimborsate  per  effetto di contributi o di premi di
          assicurazione da lui  versati  e  non  deducibili  dal  suo
          reddito  complessivo  ne'  dai  redditi  che  concorrono  a
          formarlo, ovvero per effetto di contributi o premi che, pur
          essendo versati da  altri,  concorrono  a  formare  il  suo
          reddito;
               f)  le  spese  funebri  sostenute  in dipendenza della
          morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
          di affidati o affiliati, per  importo  non  superiore  a  1
          milione di lire per ciascuna di esse;
               g)  le  spese  per  frequenza  di  corsi di istruzione
          secondaria e  universitaria,  in  misura  non  superiore  a
          quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
          statali;
               h)  gli  assegni  periodici corrisposti al coniuge, ad
          esclusione di quelli destinati al mantenimento  dei  figli,
          in  conseguenza  di  separazione  legale  ed  effettiva, di
          scioglimento o annullamento del matrimonio o di  cessazione
          dei  suoi  effetti civili, nella misura in cui risultino da
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
               i) gli  assegni  periodici  corrisposti  in  forza  di
          testamento  o  di  donazione  modale e, nella misura in cui
          risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,  gli
          assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
          433 del codice civile;
               l)  i contributi previdenziali e assistenziali versati
          in ottemperaza a disposizione di legge;
               m)  i  premi  per   assicurazioni   sulla   vita   del
          contribuente,   i   premi   per  assicurazioni  contro  gli
          infortuni e contributi previdenziali  non  obbligatori  per
          legge,  per importo complessivamente non superiore a lire 2
          milioni  e  500  mila.   La   deduzione   dei   premi   per
          assicurazioni  sulla  vita  e' ammessa a condizione che dai
          documenti allegati alla dichiarazione dei  redditi  risulti
          che il contratto di assicurazione ha durata non inferiore a
          cinque  anni  dalla  sua  stipulazione  e  non  consente la
          concessione di prestiti nel periodo di  durata  minima;  in
          caso   di   riscatto   dell'assicurazione   nel  corso  del
          quinquennio, l'ammontare dei premi che sono  stati  dedotti
          costituisce reddito soggetto a tassazione a norma dell'art.
          18  e  l'impresa  assicuratrice  deve  operare, sulla somma
          corrisposta al  contribuente,  una  ritenuta  a  titolo  di
          acconto  commisurata  all'ammontare  complessivo  dei premi
          riscossi con l'aliquota stabilita all'art. 11 per il  primo
          scaglione  di reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene
          conto, ai fini del limite di lire 2  milioni  e  500  mila,
          anche  dei  premi  di  assicurazione  versati dal datore di
          lavoro esclusi dall'imponibile a norma della lettera c) del
          comma 2 dell'art. 48;
               n) le somme corrisposte  ai  dipendenti,  chiamati  ad
          adempiere   funzioni   presso  gli  uffici  elettorali,  in
          ottemperanza alle disposizioni dell'art.  119  del  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
          dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
               o) le spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi  della  legge  1› giugno 1939, n. 1089, e del decreto
          del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle spese, quando non siano obbligatorie per legge,  deve
          risultare   da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla
          competente soprintendenza, previo accertamento  della  loro
          congruita'   effettuato   d'intesa  con  l'ufficio  tecnico
          erariale  competente  per  territorio.  Il   mutamento   di
          destinazione  dei  beni  senza la preventiva autorizzazione
          dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali,  il
          mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire
          l'esercizio  del diritto di prelazione dello Stato sui beni
          immobili e mobili vincolati e la tentata  esportazione  non
          autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilita'
          delle  spese.    L'amministrazione  per  i beni culturali e
          ambientali  da'  immediata  comunicazione   al   competente
          ufficio  delle  imposte  delle violazioni che comportano la
          indeducibilita'  e  dalla   data   di   ricevimento   della
          comunicazione   inizia   a  decorrere  il  termine  per  la
          rettifica della dichiarazione dei redditi;
               p) le erogazioni in denaro a favore  dello  Stato,  di
          enti   o   istituzioni   pubbliche,   di  fondazioni  e  di
          associazioni legalmente riconosciute  che  senza  scopo  di
          lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca
          e   di  documentazione  di  rilevante  valore  culturale  e
          artistico, effettuate per l'acquisto, la  manutenzione,  la
          protezione  o  il  restauro delle cose indicate nell'art. 1
          della legge 1› giugno 1939,  n.  1089  e  nel  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi
          comprese  le  erogazioni  effettuate per lorganizzazione di
          mostre e di esportazioni, che siano di rilevante  interesse
          scientifico  o  culturale,  delle cose anzidette, e per gli
          studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari.  Le
          mostre,  le  esportazioni,  gli  studi e le ricerche devono
          essere autorizzati, previo parere del  competente  comitato
          di  settore  del Consiglio nazionale per i beni culturali e
          ambientali,  dal  Ministero  per   i   beni   culturali   e
          ambientali,  che dovra' approvare la previsione di spesa ed
          il conto consuntivo. Il Ministero per i  beni  culturali  e
          ambientali   tabilisce   i  tempi  necessari  affinche'  le
          erogazioni fatte a  favore  delle  associazioni  legalmente
          riconosciute,  delel  istituzioni  e delle fondazioni siano
          utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego
          delel erogazioni stesse. Detti termini possono,  per  causa
          non  imputabile  al  donatario,  essere  prorogati una sola
          volta. le erogazioni liberali non integralmente  utilizzate
          nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita'
          alla   destinazione,  affluiscono,  nella  loro  totalita',
          all'entrata dello Stato;
               q) i contributi di  cui  all'art.  8,  secondo  comma,
          della  legge 8 marzo 1985, n. 73, per importo non superiore
          a 2 milioni di lire;
               r) le erogazioni liberali in denaro, per  importo  non
          superiore   al   2   per   cento  del  reddito  complessivo
          dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello
          spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture,   per  il  restauro  e  il  potenziamento  delle
          strutture esistenti, nonche' per  la  produzione  nei  vari
          settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
          tali finalita' del percepiente entro il secondo periodo  di
          imposta  successivo  concorrono a formare il reddito per il
          doppio del loro ammontare;
               s)   le   indennita'   per   perdita   dell'avviamento
          corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso
          di  cessazone della locazione di immobili urbani adibiti ad
          usi diversi da quello di abitazione;
               t)  a decorrere dall'anno 1989, le erogazioni liberali
          in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a  favore
          dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della
          Chiesa cattolica italiana.
             2. Gli oneri indicati alle lettere e), g) e m) del comma
          1   sono   deducibili   anche   se   sono  stati  sostenuti
          nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12  che  si
          trovino  nelle  condizioni ivi previste, fermo restando per
          gli oneri di cui alla lettera m), il limite complessivo ivi
          stabilito.
             3. Gli oneri di cui alle lettere  a),  c),  d)  ed  alle
          lettere  da  n)  a  s) del comma 1 sostenuti dalle societa'
          semplici di cui all'art. 5 si deducono,  nella  proporzione
          ivi  stabilita,  dal  reddito complessivo dei singoli soci.
          Nella stessa proporzione e' deducibile, per quote  costanti
          nel  perido  di  imposta  in cui avviene il pagamento e nei
          quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  643,
          pagata dalle societa' stesse.
             4. (Soppresso dal decreto qui pubblicato).
             5. Nei casi di sgravio o restituzione delle imposte e di
          rimborso  degli  altri  oneri dedotti ai sensi del presente
          articolo, le somme corrispondenti concorrono a  formare  il
          reddito  complessivo  del  periodo  di imposta nel quale il
          contribuente ha conseguito lo sgravio, la restituzione o il
          rimborso.  la  presente  disposizione  non  si  applica  ai
          rimborsi  di  cui  all'ultimo  periodo della lettera e) del
          comma 1".
             Giova ricordare, inoltre, le seguenti disposizioni:
              -  Relativamente  agli  ausili  per  i   portatori   di
          menomazioni  funzionali  permanenti di cui alla lettera e),
          il comma 3- bis dell'art. 1 del D.L.  29  maggio  1989,  n.
          202,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 luglio
          1989, n. 263, stabilisce  che  "si  intendono  comprese  le
          automobili  acquistate  da cittadini con ridotte o impedite
          capacita' motorie, di cui alla  legge  9  aprile  1986,  n.
          97".
              -  In  merito agli assegni corrisposti al coniuge anche
          per il mantenimento dei figli,  di  cui  alla  lettera  h),
          l'art.  3  del  D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, precisa, con
          effetto  dal  1›  gennaio  1988,  che   tali   assegni   si
          considerano  destinati  al mantenimento dei figli per meta'
          del  loro  ammontare  se  dal  povvedimento  dell'autorita'
          giudiziaria non risulta una diversa ripartizione.
             - Con riferimento alla lettera q) si rammenta che l'art.
          38,  comma  5,  della  legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova
          disciplina della cooperazione dell'Italia con  i  Paesi  in
          via di sviluppo) ha abrogato la legge n. 73/1985 richiamata
          nella  predetta lettera q). L'art. 30 della citata legge n.
          49/1987 ha stabilito, fra l'altro,  che  i  contributi,  le
          denazioni e le obbligazioni da persone fisiche e giuridiche
          in  favore delle organizzazioni non governative che operano
          nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
          siano  deducibili  dal  reddito  imponibile  netto  ai fini
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura
          massima del 2 per cento di detto reddito.
              - In relazione all'onere di cui alla lettera r)  l'art.
          1,  commi  1  e  2,  della  legge  29 dicembre 1988, n. 555
          (Disposizioni in materia di  interventi  finanziari  per  i
          settori  dello spettacolo) ha stabilito, con effetto dal 1›
          gennaio 1989, quanto segue:
             "1. Fino al 31 dicembre 1992, l'aliquota del 2 per cento
          prevista dall'art. 10, comma 1, lettera r) del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e'
          elevata al 20 per cento con il limite di 2  miliardi  annui
          per ciascun soggetto d'imposta.
             2.   Nel   caso   di   societa'  imprese  tra  le  quali
          intercorrono rapporti di collegamento  o  di  controllo  ai
          sensi  dell'art.  2359  del  codice  civile,  il  beneficio
          previsto dal comma 1 si applica entro il limite complessivo
          di lire due miliardi annui".
              - L'art. 3  della  legge  29  novembre  1990,  n.  370,
          dispone che: "Le erogazioni liberali in denaro effettuate a
          favore  dell'Universita'  di Siena nel periodo e per i fini
          di cui al comma 1 (un triennio a decorrere dal 26  dicembre
          1990  -  celebrazione  del  suo 750› anniversario, (n.d.r.)
          sono  deducibili  dal  reddito  complessivo  delle  persone
          fisiche,  se  non  sono  dedotte  nella  determinazione dei
          singoli redditi che concorrono  a  determinarlo  e  purche'
          risultino da idonea documentazione".
              -  L'art.  29 della legge 22 novembre 1988, n. 516, con
          il  comma  2  stabilisce  che:  "A  decorrere  dal  periodo
          d'imposta  1989  le  persone  fisiche  possono  dedurre dal
          proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta  sul
          reddito  delle  persone  fisiche, le erogazioni liberali in
          denaro, fino all'importo di  lire  due  milioni,  a  favore
          dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, destinate al
          sostentamento  dei  ministri di culto e dei missionari ed a
          specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione".
              - L'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988,  n.
          518,  prevede che: "Premesso che a norma dell'art. 26 dello
          statuto delle ADI le chiese associate per il  raggiugimento
          degli  scopi  dell'Ente  stesso  si  sostengono con offerte
          volontarie dei fedeli, a decorrere  dal  periodo  d'imposta
          1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito
          complessivo,  agli  effetti  dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, le erogazioni  liberali  in  denaro,  fino
          all'importo  di lire due milioni, a favore dell'ente morale
          ADI di cui all'art. 13 per il sostentamento dei ministri di
          culto delle ADI e per esigenze  di  culto,  di  cura  delle
          anime e di amministrazione ecclesiastica".
              - Con legge 8 marzo 1989, n. 101, sono state fissate le
          norme  per  la  regolazione  dei  rapporti  tra  lo Stato e
          l'Unione delle Comunita' ebraiche  italiane;  all'art.  30,
          comma  2,  si legge che: "In considerazione delle finalita'
          assistenziali e previdenziali perseguite dalle Comunita', a
          norma dello statuto, in favore dei propri  appartenenti,  i
          predetti  contributi  annuali versati alle Comunita' stesse
          (trattasi dei contributi annuali dovuti dagli  appartenenti
          alle  comunita'  medesime,  (n.d.r.),  relativi  al periodo
          d'imposta nel quale sono stati versati, sono deducibili dal
          reddito complessivo imponibile assoggettato all'imposta sul
          reddito delle persone fisiche fino a concorrenza del  dieci
          per  cento  di  tale  reddito  e  comunque  per  un importo
          complessivamente      non      superiore       a       lire
          settemilionicinquecentomila".
             "Art.  18  (come  modificato dall'art. 11 della legge 30
          dicembre 1991,  n.  413,  e  dal  decreto  qui  pubblicato)
          (Determinazione  dell'imposta per gli altri redditi tassati
          separatamente).  -  1.    Per  gli  altri  redditi  tassati
          separatamente,  ad esclusione di quelli di cui alla lettera
          g) del comma 1 dell'art. 16 e di quelli imputati ai soci in
          dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui  alla
          lettera  l) del medesimo comma 1 dell'art. 16, l'imposta e'
          determinata applicando all'ammontare  percepito  l'aliquota
          corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del
          contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto
          il  diritto  alla  loro  percezione  ovvero,  per i redditi
          indicati alla lettera b) del comma 1 dell'art. 16, all'anno
          in cui sono percepiti.  Per i redditi di cui  alla  lettera
          g)  del  comma 1 dell'art. 16 e per quelli imputati ai soci
          in dipendenza di liquidazione, anche  concorsuale,  di  cui
          alla  lettera  l)  del  medesimo  comma  1  dell'art.   16,
          l'imposta   e'   determinata    applicando    all'ammontare
          conseguito  o  imputatato, al netto dell'imposta locale sui
          redditi in quanto dovuta,  l'aliquota  corrispondente  alla
          meta'  del  reddito  complessivo netto del contribuente nel
          biennio anteriore all'anno in  cui  i  redditi  sono  stati
          rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui
          alla lettera m) del comma 1 dell'art. 16 conseguiti in sede
          di  liquidazione  il  diritto  alla percezione si considera
          sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione.
             2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 si procede
          alla tassazione separata nei confronti degli  eredi  e  dei
          legatari;   l'imposta   dovuta   da  ciascuno  di  essi  e'
          determinata applicando all'ammontare  percepito,  diminuito
          della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al
          credito  indicato  nella relativa dichiarazione, l'aliquota
          corrispondente alla meta' del suo reddito complessivo netto
          nel biennio anteriore all'anno  in  cui  si  e'  aperta  la
          successione.
             3.  Se  in  uno  dei  due anni anteriori non vi e' stato
          reddito imponibile  si  applica  l'aliquota  corrispondente
          alla  meta'  del reddito complessivo netto dell'altro anno;
          se non vi e' stato reddito imponibile  in  alcuno  dei  due
          anni  si  applica  l'aliquota  stabilita all'art. 11 per il
          primo scaglione di reddito.
             4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla  lettera  b)
          del comma 1 dell'art. 16 l'imposta determinata ai sensi dei
          precedenti  commi  e'  ridotta  di un importo pari a quello
          delle detrazioni previste nell'art. 12 e nei commi  1  e  2
          dell'art.  13  se  e  nella  misura  in cui non siano state
          fruite  per  ciascuno  degli  anni  cui  gli  arretrati  si
          riferiscono.  Gli  aventi  diritto  agli  arretrati  devono
          dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle
          detrazioni  fruite  per  ciascuno   degli   anni   cui   si
          riferiscono.
             5.  Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f)
          del comma 1 dell'art. 16 l'imposta si applica  anche  sulle
          eventuali anticipazioni salvo conguaglio".
             "Art.  48  (come  modificato  dall'art. 3 della legge 11
          dicembre 1990, n. 381, e dall'art. 1 della legge 11  agosto
          1991,   n.  268)  (Determinazione  del  reddito  di  lavoro
          dipendente). -  1.  Il  reddito  di  lavoro  dipendente  e'
          costituito  da  tutti  i  compensi  in  denaro  o in natura
          percepiti nel periodo  di  imposta  anche  sotto  forma  di
          partecipazione  agli  utili  in  dipendenza del rapporto di
          lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di
          spese inerenti alla produzione del reddito e le  erogazioni
          liberali.
             2. Non concorrono a formare il reddito:
               a)  i  contributi  versati  dal datore di lavoro e dal
          lavoratore ad  enti  o  casse  aventi  esclusivamente  fine
          previdenziale o assistenziale in conformita' a disposizioni
          di   legge,   di   contratto  collettivo  o  di  accordo  o
          regolamento aziendale;
               b) le erogazioni fatte dal datore di lavoro, anche  in
          forma assicurativa, in conformita' a contratti collettivi o
          ad  accordi  e  regolamenti  aziendali  a  fronte  di spese
          sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera
          e)  del  comma  1  dell'art.  10,  purche'   indicate   nel
          certificato  rilasciato dal datore di lavoro in qualita' di
          sostituto di imposta;
               c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla
          lettera  m)  del  comma  1  dell'art.  10,  i   premi   per
          assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal
          datore  di  lavoro,  con  o  senza  ritenuta  a  carico del
          lavoratore, in conformita'  a  contratti  collettivi  o  ad
          accordi   e  regolamenti  aziendali  purche'  indicati  nel
          certificato del datore di lavoro;
               d)  le  somministrazioni  in  mense  aziendali,  o  le
          prestazioni  sostitutive,  e  le  prestazioni di servizi di
          trasporto, anche se affidati a terzi;
               e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al
          comma 1 dell'art. 65;
               f) le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti
          a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di
          dipendenti e  quelle  di  modico  valore  in  occasione  di
          festivita', nonche' i sussidi occasionali;
               g)  i compensi riversibili di cui alle lettere b) e f)
          del comma 1 dell'art. 47.
             3. I compensi in natura, compresi  i  beni  ceduti  e  i
          servizi  prestati al coniuge del dipendente o a familiari a
          suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi,  concorrono
          a  formare  il  reddito  in  misura pari al costo specifico
          sostenuto dal datore di lavoro.
             4.  Le  indennita'  percepite per le trasferte fuori del
          territorio comunale concorrono a formare il reddito per  la
          parte  eccedente lire 60 mila al giorno, elevate a 100 mila
          per le  trasferte  all'estero,  al  netto  delle  spese  di
          viaggio;  in  caso di rimborso delle spese di alloggio o di
          alloggio fornito gratuitamente il limite e' ridotto  di  un
          terzo. Le indennita' e i rimborsi di spese per le trasferte
          nell'ambito  del  territorio comunale, tranne i rimborsi di
          spese di trasporto comprovate da documenti provenienti  dal
          vettore, concorrono a formare il reddito.
             5. Le indennita' di navigazione e di volo previste dalla
          legge  o  dal  contratto  collettivo nonche' gli assegni di
          sede e le altre indennita' percepiti per i servizi prestati
          all'estero costituiscono reddito nella misura  del  40  per
          cento  del  loro  ammontare.  Se  per  i  servizi  prestati
          all'estero dai dipendenti delle amministratori  statali  la
          legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
          maggiorazioni  ad  essa  collegate  concorre  a  formare il
          reddito la sola indennita' base nella  misura  del  40  per
          cento.
             6.  Le  indennita'  di  cui  alla lettera g) del comma 1
          dell'art.    47  percepite  dai   membri   del   Parlamento
          nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e
          dai membri della Corte costituzionale costituiscono reddito
          nella  misura dell'82 per cento del loro ammontare al netto
          dei contributi previdenziali. Le restanti indennita'  indi-
          cate  nella  medesima  lettera  g) del comma 1 dell'art. 47
          costituiscono reddito nella misura del  70  per  cento  del
          loro ammontare al netto dei contributi previdenziali.
            7. Le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i)
          del  comma  1  dell'art.  47  si presumono percepiti, salvo
          prova contraria, nella misura e  alle  scadenze  risultanti
          dai  relativi  titoli. Le rendite costituiscono reddito per
          il 60 per cento dell'ammontare  percepito  nel  periodo  di
          imposta.
             8.  Le  mance  di  cui all'art. 47, comma 1, lettera l),
          costituiscono reddito imponibile nella misura  del  75  per
          cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta".
            "Art.  101 (Oneri fiscali). - 1. Nella determinazione del
          reddito, ferme restando le altre disposizioni dell'art. 64,
          e' deducibile l'imposta  locale  sui  redditi  relativa  al
          periodo di imposta di competenza.
             2.  Gli  accantonamenti per l'imposta locale sui redditi
          non ancora  definitivamente  accertata  sono  deducibili  a
          norma del comma 3 dell'art. 64".
             (b)  Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art.
          23 del D.P.R. n. 600/1973, recante disposizioni  comuni  in
          materia di accertamento delle imposte sui redditi:
             "Gli  enti e le societa' indicati nell'art. 2 del D.P.R.
          29 settembre 1973, n. 598, le societa' e associazioni indi-
          cate nell'art.  5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  597,  e
          le  persone  fisiche  che esercitano imprese commerciali ai
          sensi  dell'art. 51 di detto articolo o imprese agricole, i
          quali corrispondono compensi e altre somme di cui  all'art.
          46   dello   stesso   decreto  per  prestazioni  di  lavoro
          dipendente,  devono  operare  all'atto  del  pagamento  una
          ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone  fisiche  dovuta  dai  percipienti  con  obbligo di
          rivalsa.
             La ritenuta da operare e' determinata:
               a)  sugli  emolumenti  comunque  denominati,   esclusi
          quelli  indicati  alle  successive  lettere  b) e c), sulle
          pensioni e sulla parte imponibile delle indennita'  di  cui
          al  terzo  comma  dell'art.  48  del  predetto  decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597,
          corrisposti  in  ciascun  periodo  di paga, con le aliquote
          dell'imposta   sul   reddito   delle    persone    fisiche,
          ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni
          annui  di  reddito  ed  effettuando  le detrazioni previste
          negli articoli 15 e 16  del  detto  decreto  rapportate  al
          periodo  stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,   n.   597,  sono  effettuate  a  condizione  che  il
          percipiente dichiari di avervi  diritto  e  ne  indichi  la
          misura;
               b)  sulle  mensilita'  aggiuntive e sui compensi della
          stessa natura, con le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito
          delle    persone    fisiche,   ragguagliando   a   mese   i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito;
               c)  sugli  emolumenti  arretrati  relativi   ad   anni
          precedenti  con  i  criteri  di cui all'art. 13 del decreto
          indicato  nella  precedente  lettera  a),  intendendo   per
          reddito  complessivo  netto l'ammontare globale dei redditi
          di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel
          biennio precedente;
               d) sulla parte  imponibile  del  trattamento  di  fine
          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e sulle altre
          indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12  del
          decreto  indicato nella precedente lettera a) con i criteri
          di cui all'art. 14 dello stesso decreto.
             I soggetti indicati nel primo  comma  devono  effettuare
          entro   due  mesi  dalla  fine  dell'anno  e,  in  caso  di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il conguaglio tra le ritenute operate sugli  emolumenti  di
          cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli
          emolumenti  di cui alla lettera b) dell'art. 47 del decreto
          indicato nel secondo comma, lettera a), e l'imposta  dovuta
          sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo
          conto  delle  sole  detrazioni  d'imposta  gia' applicate a
          norma della lettera a) del secondo comma".
            L'ultimo periodo della lettera a) del  secondo  comma  e'
          stato  cosi'  sostituito  dall'art.  3 del D.L. 30 dicembre
          1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 1983, n.  53;  le  lettere  c)  e  d)  sono  state
          introdotte  dall'art.  3  della legge 26 settembre 1985, n.
          482,  in  sostituzione dell'originaria lettera c); il terzo
          comma e' stato cosi' sostituito dall'art. 2 della legge  17
          ottobre 1977, n.  749.
             I  richiami  contenuti  nell'art.  23  di  cui  sopra si
          riferiscono a disposizioni abrogate dal testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
          n.   917,   e   pertanto   ora  occorre  aver  riguardo  ai
          corrispondenti articoli del menzionato testo unico.
             (c)  Il  testo  dell'art.  78  (limitatamente  ai  primi
          ventisei  commi)  della legge n. 413/1991 (Disposizioni per
          ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
          e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni  per
          la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni  immobili  delle
          imprese, nonche' per riformare  il  contenzioso  e  per  la
          definizione  agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti;
          delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
          amnistia per reati tributari;  istituzioni  dei  centri  di
          assistenza  fiscale  e  del conto fiscale), come modificato
          dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 78. - 1.  Sono  istituiti  per  l'esercizio  delle
          attivita'  di  assistenza  fiscale i 'Centri autorizzati di
          assistenza fiscale'. I centri possono essere costituiti  da
          una ovvero da piu' associazioni, istituite da almeno cinque
          anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi:
               a)    associazioni    sindacali   di   categoria   tra
          imprenditori,    presenti    nel    Consiglio     nazionale
          dell'economia e del lavoro (CNEL);
               b)    associazioni    sindacali   di   categoria   tra
          imprenditori, diverse da quelle indicate nella  lettera  a)
          se,   con   decreto  del  Ministro  delle  finanze,  ne  e'
          riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al  numero
          di  iscritti  ed  al  territorio  in  cui  svolgono la loro
          attivita'.
             2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni  di  cui
          alle   lettere   a)   e  b)  del  comma  1  possono  essere
          autorizzate, con decreto del Ministro delle  finanze,  alla
          costituzione  dei  centri  previa delega irrevocabile della
          propria associazione nazionale.
             3. I centri hanno natura privata, non possono  avere  un
          numero  di  utenti  inferiore  a  trecento e debbono essere
          costituiti nella forma di societa' di capitali con capitale
          minimo di cento milioni di lire.    L'oggetto  sociale  dei
          centri  non  puo'  prevedere  lo  svolgimento  di attivita'
          diversa da  quella  di  assistenza  prevista  nel  presente
          articolo  ad imprese, ivi comprese le imprese agricole, as-
          sociate alle organizzazioni che hanno istituito  il  centro
          stesso,  con  esclusione di quelle soggette all'imposta sul
          reddito delle persone giuridiche,  diverse  dalle  societa'
          cooperative  e  loro  consorzi,  che,  unitamente ai propri
          soci, fanno riferimento, ai fini della presente legge, alle
          associazioni nazionali  riconosciute  in  base  al  decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre
          1947, n. 1577, e successive modificazioni. Il bilancio  dei
          centri deve essere certificato con gli effetti previsti dal
          decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.
          136, a cura dei soggetti di cui all'art.  8, secondo comma,
          n. 2), lettera a), del medesimo decreto, o  delle  societa'
          di  revisione autorizzate dal Ministero dell'industria, del
          commercio e  dell'artigianato,  ai  sensi  della  legge  23
          novembre  1939, n. 1966, o dei soggetti iscritti negli albi
          dei  dottori  commercialisti  o   dei   ragionieri   liberi
          professionisti che abbiano esercitato continuativamente per
          almeno  cinque  anni  la relativa attivita' professionale o
          l'attivita' di sindaco in societa' di capitali. Il collegio
          sindacale  deve  essere  composto  da  membri  effettivi  e
          supplenti, nominati tra gli iscritti negli albi dei dottori
          commercialisti  o  dei ragionieri liberi professionisti. Il
          presidente  del  collegio  sindacale  deve   essere   anche
          iscritto  nel  ruolo  dei  revisori  dei  conti. Lo statuto
          contenente le norme relative al  funzionamento  del  centro
          deve  essere  conforme al modello approvato con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  da  pubblicare  nella   Gazzetta
          Ufficiale  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, e deve prevedere il divieto di
          distribuzione degli utili in misura  superiore  al  10  per
          cento  del capitale proprio nonche' la devoluzione, in sede
          di scioglimento della societa', degli utili non distribuiti
          al finanziamento del fondo comune di cui all'art.  8  della
          legge 16 maggio 1970, n. 281, per le finalita' della legge-
          quadro  21  dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione
          professionale. I rapporti con gli utenti sono  disciplinati
          in   base   ad   apposito  contratto-tipo,  preventivamente
          depositato presso il Ministero delle finanze, che statuisca
          in  ogni  caso  l'impegno  dell'utente  alla   fedelta'   e
          completezza dei dati forniti al centro.
             4.  Fermi  rimanendo  i  vigenti poteri di controllo, di
          verifica e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria
          e della Guardia di finanza, ed esclusa ogni limitazione  al
          loro esercizio ed ambito di applicazione, i centri possono,
          per  conto degli utenti: tenere ed eventualmente conservare
          le scritture contabili,  con  controllo  della  regolarita'
          formale   della  documentazione  contabile  prodotta  dagli
          utenti; predisporre le dichiarazioni annuali e  i  relativi
          allegati  a  cui  sono  obbligati  i titolari di reddito di
          impresa e di redditi dei terreni, i soggetti possessori  di
          redditi  di  partecipazione  conseguenti  all'attivita'  di
          impresa, i relativi coniugi che optino per la presentazione
          di dichiarazioni congiunte; apporre il visto di conformita'
          formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime  alle
          risultanze  delle scritture contabili e alla documentazione
          allegata, anche in ordine alla deducibilita' degli oneri di
          cui all'art. 10 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I centri
          provvedono    ad    inoltrare    ai    competenti    uffici
          dell'Amministrazione  finanziaria  le dichiarazioni da essi
          predisposte  e  le  relative  registrazioni   su   supporti
          magnetici,  formati  sulla  base  di  programmi elettronici
          forniti    o    comunque    prestabiliti    dalla    stessa
          Amministrazione, conformi a modello approvato  con  decreto
          del  Ministro  delle finanze sottoscritte dal contribuente,
          contenenti le scelte operate dagli  utenti  ai  fini  della
          destinazione  dell'8  per  mille  dell'imposta  sul reddito
          delle persone fisiche per scopi di interesse sociale  o  di
          carattere   umanitario   ovvero   per  scopi  di  carattere
          religioso o caritativo, di cui all'art. 47 della  legge  20
          maggio  1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516
          e n. 517.  In ogni caso e' garantito  il  libero  esercizio
          dell'attivita'  di  assistenza  e  di  difesa  nei rapporti
          tributari  e  contributivi  a  chiunque  sia  competente  a
          svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la
          possibilita'  per  gli  iscritti  negli  albi  dei  dottori
          commercialisti o dei ragionieri  liberi  professionisti  di
          apporre,   alle   medesime  condizioni,  su  richiesta  dei
          contribuenti, il visto di conformita' di  cui  al  presente
          comma   nonche'   di   inoltrare   ai   competenti   uffici
          dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni  da  essi
          predisposte  e  le relative registrazioni, con le modalita'
          previste  per  i  centri;  i  consulenti  del  lavoro  e  i
          consulenti   tributari   possono   apporre   il   visto  di
          conformita' di cui al presente comma  per  quanto  riguarda
          gli  adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione
          e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente
          articolo,  anche  per  quanto  riguarda   gli   adempimenti
          previsti dal presente comma.
             5.  Alla  direzione dei centri e' preposto, con rapporto
          di lavoro autonomo  o  subordinato,  un  direttore  tecnico
          responsabile, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti
          o in quello dei ragionieri liberi professionisti, che abbia
          esercitato  per  almeno  tre  anni  la  relativa  attivita'
          professionale; il direttore appone il visto di  conformita'
          di  cui  al  comma  4.  Ferma restando l'applicazione della
          maggiore  imposta  accertata  dall'ufficio  tributario  nei
          confronti  del  contribuente, se le irregolarita' emergenti
          dalle dichiarazioni dei redditi o  da  quelle  previste  ai
          fini dell'imposta sul valore aggiunto riguardano dati per i
          quali  i  soggetti  indicati  nel  comma 4 hanno apposto il
          visto di conformita', le relative  sanzioni  amministrative
          sono irrogate solo al soggetto che ha apposto detto visto.
             6.   L'Amministrazione   finanziaria  ha  il  potere  di
          richiedere,  anche  in  deroga  a  contrarie   disposizioni
          statutarie  o regolamentari, dati ed elementi ai fini della
          determinazione dei coefficienti previsti nell'art.  11  del
          decreto-legge   2   marzo  1989,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,  e  suc-
          cessive modificazioni. Il Ministro delle finanze, con uno o
          piu' decreti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400, stabilisce i criteri, le
          condizioni e le garanzie assicurative per  il  rilascio  ai
          centri  dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita',
          per  la  loro  iscrizione  in  apposito  albo  e   per   il
          trasferimento  delle quote o delle azioni, che deve in ogni
          caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla
          istituzione   dei   centri  stessi,  nonche'  i  poteri  di
          vigilanza,    anche     ispettiva,     dell'Amministrazione
          finanziaria.  L'autorizzazione  e'  revocata  quando  nello
          svolgimento  dell'attivita'  vengano   commesse   gravi   e
          ripetute  violazioni  alle  disposizioni  recate in materia
          tributaria da  leggi  generali  o  speciali  ovvero  quando
          risultino  inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti
          dall'Amministrazione finanziaria nonche' quando  i  dati  e
          gli   elementi  richiesti  dalla  medesima  Amministrazione
          risultino falsi o incompleti rispetto  alla  documentazione
          fornita  dall'utente;  nei  casi di particolare gravita' e'
          disposta  la  sospensione  cautelare.  I  provvedimenti  di
          sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto
          del  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  rappresentante
          legale del centro interessato.  Con  i  provvedimenti  sono
          stabilite  le  modalita' per assicurare nei confronti degli
          utenti dei centri il  regolare  svolgimento  dell'attivita'
          concernente  gli adempimenti relativi al periodo di imposta
          in corso.
             7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre
          stabilite, per le attivita' esercitate ai sensi  del  comma
          4,  nel  caso  in cui in sede di controllo formale emergano
          irregolarita'  che  comportano  irrogazione   di   sanzioni
          amministrative,   congrue   garanzie  assicurative  per  un
          efficace e tempestivo esercizio del diritto di  rivalsa  da
          parte  dell'utente, ovvero del contribuente, per gli errori
          formali imputabili, rispettivamente, al centro o ai dottori
          commercialisti  ed  ai  ragionieri  liberi  professionisti.
          Salvo  che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per
          fini  diversi  da   quelli   istituzionali   utilizzano   o
          comunicano  a  terzi  notizie  avute a causa dell'esercizio
          della loro funzioni o della loro attivita' nei  centri,  si
          applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire.
          Al  direttore  tecnico  che  abbia  commesso  irregolarita'
          nell'apposizione del visto di conformita' di cui  al  comma
          4,  si applica la pena pecuniaria da due a dieci milioni di
          lire. Le sanzioni di cui al presente comma  sono  irrogate,
          con separato avviso, dall'Amministrazione finanziaria.
             8.  Le  disposizioni  dei  commi  da  1 a 7 del presente
          articolo hanno effetto dal 1› gennaio 1992. A decorrere dal
          1› gennaio 1993, le prestazioni corrispondenti a quelle dei
          centri si considerano rilevanti ai fini delle  imposte  sui
          redditi  e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorche' rese
          da associazioni sindacali e di categoria e  rientranti  tra
          le finalita' istituzionali delle stesse in quanto richieste
          dall'associato   per   ottemperare  ad  obblighi  di  legge
          derivanti dall'esercizio dell'attivita'. Sono fatti salvi i
          comportamenti adottati in precedenza e non si  fa  luogo  a
          rimborsi  d'imposta  ne' e' consentita la variazione di cui
          all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633.
             9.  A decorrere dal 1› gennaio 1992 i possessori di soli
          redditi di lavoro dipendente e  assimilati,  indicati  agli
          articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive   modificazioni,   compresi  quelli  soggetti  a
          tassazione separata,  corrisposti  da  un  unico  sostituto
          d'imposta,   e  che  non  abbiano  oneri  deducibili,  sono
          esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
          dei redditi di cui all'art. 1 del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, e successive
          modificazioni,  o   del   certificato   sostitutivo   della
          dichiarazione  stessa.  Tuttavia detti contribuenti, quando
          ne  ricorrono  le   condizioni,   possono   presentare   il
          certificato  sostitutivo  della dichiarazione, ai soli fini
          della  scelta   della   destinazione   dell'8   per   mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di
          interesse  sociale  o  di  carattere  umanitario ovvero per
          scopi di carattere religioso o caritativo, di cui  all'art.
          47  della  legge  20  maggio  1985, n. 222, e alle leggi 22
          novembre 1988, n. 516 e n. 517.
             10. I possessori dei  redditi  di  lavoro  dipendente  e
          assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere
          a)  e  d),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, possono
          adempiere agli obblighi di dichiarazione anche  presentando
          ai  soggetti  eroganti  i  redditi stessi, entro il mese di
          febbraio,  apposita  dichiarazione  redatta   su   stampato
          conforme  al  modello  approvato  con  decreto del Ministro
          delle    finanze,    sottoscritta    sotto    la    propria
          responsabilita'.   Nella   dichiarazione   debbono   essere
          indicati oltre agli elementi prescritti da disposizioni  di
          carattere  generale,  i  dati  e  le  notizie relativi agli
          indicati eventuali  altri  redditi  posseduti,  agli  oneri
          deducibili  ed  a tutti gli altri elementi necessari per la
          determinazione del reddito imponibile e per la liquidazione
          dell'imposta.  Alla  dichiarazione   non   debbono   essere
          allegati  i  documenti  probatori  indicati nell'art. 3 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.   600,   e  successive  modificazioni;  detti  documenti
          dovranno essere esibiti solo su  richiesta  dei  competenti
          uffici  finanziari  e  dovranno essere conservati presso il
          domicilio fiscale del contribuente per la  durata  prevista
          dall'art.  43  dello  stesso  decreto  del Presidente della
          Repubblica n. 600  del  1973.  I  lavoratori  dipendenti  e
          pensionati che adempiano agli obblighi di dichiarazione dei
          redditi secondo quanto disposto dal presente comma, possono
          operare  la  scelta  ai  fini della destinazione dell'8 per
          mille  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone   fisiche
          mediante  la  sottoscrizione  di apposite schede conformi a
          modello approvato con decreto del Ministro  delle  finanze,
          da consegnare in busta sigillata al sostituto di imposta.
             11.  Ai  fini  della  dichiarazione  congiunta,  possono
          avvalersi della facolta' di cui al comma 10 i  coniugi  che
          possiedono  solo  redditi  fondiari  di cui all'art. 22 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, e che si trovino nella condizione di cui al comma 4
          dell'art. 12 dello stesso testo unico.
             12. Non possono in ogni caso avvalersi della facolta' di
          cui al  comma  10  i  lavoratori  dipendenti  e  pensionati
          possessori  dei redditi di cui agli articoli 49, comma 1, e
          51, del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917, nonche'  i  possessori  dei  redditi  la  cui
          dichiarazione   richieda   particolari   oneri  e  obblighi
          formali.
             13. Il sostituto d'imposta ha l'obbligo:
               a) di ricevere le apposite dichiarazioni e  le  schede
          indicate nel comma 10;
               b) di controllarne la regolarita' formale;
               c)  di  eseguire  la  liquidazione  delle  imposte sui
          redditi e dell'eventuale contributo al  Servizio  sanitario
          nazionale;
               d) di effettuare i conseguenti conguagli rispetto alle
          ritenute   d'acconto  operate  e  ai  versamenti  d'acconto
          effettuati nell'anno d'imposta,  cui  la  dichiarazione  si
          riferisce;
               e)    di    provvedere    alla   conservazione   delle
          dichiarazioni di cui al comma 10.
             13-bis.  Il  sostituto  d'imposta  puo'  assolvere   gli
          obblighi  di  cui  al  comma 13 mediante convenzione con un
          centro  autorizzato  di  assistenza  fiscale  di  cui  alle
          lettere  a)  e  b)  del comma 1 del presente articolo; tale
          centro garantisce ai  lavoratori  dipendenti  di  avvalersi
          delle   facolta',  alle  medesime  condizioni,  di  cui  al
          presente articolo.
             14. Il debito o credito  conseguente  alla  liquidazione
          dell'imposta,  e',  rispettivamente,  aggiunto o detratto a
          carico  delle  ritenute  d'acconto  relative   al   periodo
          d'imposta  in  corso  al  momento della presentazione della
          dichiarazione.  Il  prospetto  della   liquidazione   delle
          imposte, contenente gli elementi di calcolo ed il risultato
          del   conguaglio   finale,   deve   essere   consegnato  al
          dichiarante  entro  il  mese  di  aprile.   Alle   ritenute
          d'acconto  relative  al  periodo d'imposta in corso debbono
          essere  aggiunti,  alle  rispettive   scadenze,   anche   i
          versamenti d'acconto dovuti.
             15. Il sostituto d'imposta, eseguite le operazioni indi-
          cate  nei  commi  13 e 14 del presente articolo e adempiuti
          gli  obblighi  indicati  nell'art.  21  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni, deve indicare nella dichiarazione
          prevista dall'art. 7 dello stesso decreto anche  gli  altri
          elementi  rilevati dalle apposite dichiarazioni ricevute. I
          sostituti d'imposta i quali, durante il periodo d'imposta a
          cui la  dichiarazione  si  riferisce,  abbiano  corrisposto
          compensi  o  emolumenti,  anche  per  periodi discontinui o
          inferiori a dodici mensilita', ad un numero  di  lavoratori
          dipendenti   non   inferiore   alle  venti  unita'  debbono
          presentare la dichiarazione di cui al predetto art.  7  del
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e
          successive  modificazioni,  mediante  l'invio  di  supporti
          magnetici,  predisposti sulla base di programmi elettronici
          forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria. Il
          sostituto     d'imposta      deve      inoltre      inviare
          all'Amministrazione  finanziaria  le  schede  per la scelta
          della  destinazione  dell'8  per  mille  dell'imposta   sul
          reddito delle persone fisiche di cui al comma 10.
             16.  Per le operazioni previste dal comma 10 al comma 15
          del presente articolo  spetta  ai  sostituti  d'imposta  un
          compenso  a  carico  del  bilancio dello Stato nella misura
          unitaria  di  lire  20.000  per   ciascuna   dichiarazione,
          aumentata  a  lire 40.000 per i sostituti con meno di venti
          lavoratori dipendenti; qualora  questi  ultimi  inviino  la
          dichiarazione  di cui all'art. 7 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive
          modificazioni,  su  supporto magnetico, hanno diritto ad un
          ulteriore compenso di lire  5.000  per  ciascun  lavoratore
          dipendente.
             17.   Nel  caso  in  cui  in  sede  di  controllo  delle
          dichiarazioni  dei  redditi  dei  lavoratori  dipendenti  o
          pensionati   da   parte   dell'Amministrazione  finanziaria
          emergano irregolarita' relative agli  adempimenti  previsti
          per  il  sostituto  d'imposta  dal comma 10 al comma 16 del
          presente articolo si applica la pena pecuniaria  da  una  a
          due  volte  la minore imposta liquidata. Alla dichiarazione
          di cui al comma 10 si applicano, in quanto compatibili,  le
          sanzioni  previste  dal titolo V del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive
          modificazioni.
             18. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  saranno  emanati  e  pubblicati, ai sensi
          dell'art.  17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  i
          regolamenti  per  l'attuazione di quanto previsto dal comma
          10 al comma 24 del presente articolo, secondo i criteri ivi
          enunciati. Nei regolamenti medesimi sara' previsto  che  le
          disposizioni previste dal comma 10 al comma 24 del presente
          articolo abbiano effetto a decorrere dal 1› gennaio 1993.
             19.  Il  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con il
          Ministro del tesoro, nomina, entro sei mesi dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, una commissione
          presieduta da un sottosegretario di  Stato  e  composta  da
          otto membri di cui due dipendenti dal Ministero del tesoro,
          due  dal  Ministero  delle  finanze e due dal Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale, un esperto dell'anagrafe
          tributaria e un esperto del sistema  informativo  dell'INPS
          per  definire i tempi e le modalita' organizzative per dare
          attuazione per i  dipendenti  pubblici  e  pensionati  alle
          disposizioni   dal  comma  10  al  comma  24  del  presente
          articolo.
             20.  Possono  essere  costituiti  i centri di assistenza
          fiscale anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
          dipendenti e dei pensionati rappresentate nel CNEL,  ovvero
          da  uno  o  piu' sostituti d'imposta di cui all'art. 23 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973
          n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente
          almeno  cinquantamila aderenti o dipendenti. I centri hanno
          natura privata e debbono essere costituiti nella  forma  di
          societa'  di capitali con capitale minimo di 100 milioni di
          lire.
             21. I centri possono svolgere per conto degli utenti  le
          attivita'  sostitutive  dell'obbligo di presentazione della
          dichiarazione dei redditi. A tal fine  debbono  provvedere:
          alla  raccolta,  al  controllo  ed alla conservazione delle
          apposite dichiarazioni scritte; alla raccolta delle  schede
          conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle
          finanze,   sottoscritte  dal  contribuente,  contenenti  le
          scelte operate dagli  utenti  ai  fini  della  destinazione
          dell'8  per  mille  dell'imposta  sul reddito delle persone
          fisiche per scopi  di  interesse  sociale  o  di  carattere
          umanitario  ovvero  per  scopi  di  carattere  religioso  o
          caritativo, di cui all'art. 47 della legge 20 maggio  1985,
          n.  222,  e  alle  leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517;
          all'elaborazione    e     all'invio     all'Amministrazione
          finanziaria  su  supporti  magnetici, formati sulla base di
          programmi  elettronici  forniti  o  comunque   prestabiliti
          dall'Amministrazione   stessa,   delle   dichiarazioni  dei
          redditi; all'invio  all'Amministrazione  finanziaria  delle
          suddette schede; alla consegna di copia della dichiarazione
          al  contribuente; alla comunicazione ai sostituti d'imposta
          del risultato finale della dichiarazione  stessa,  ai  fini
          del  conguaglio  a  credito  o a debito in sede di ritenuta
          d'acconto. Alla dichiarazione non debbono essere allagati i
          documenti probatori indicati nell'art. 3  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, e
          successive modificazioni; detti documenti  dovranno  essere
          esibiti  solo su richiesta dei competenti uffici finanziari
          e dovranno essere conservati presso  il  domicilio  fiscale
          del  contribuente per la durata prevista dall'art. 43 dello
          stesso decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del
          1973.
             22.  Per  l'attivita'  di  cui  al comma 21 ed a seguito
          della comunicazione ivi prevista, ai centri  di  assistenza
          di cui al comma 20 spetta un compenso a carico del bilancio
          dello  Stato  nella  misura  unitaria  di  lire  20.000 per
          ciascuna  dichiarazione;  tale   compenso   viene   erogato
          direttamente   dal   sostituto   d'imposta  del  lavoratore
          dipendente e pensionato, a fronte di corrispondenti  minori
          versamenti    delle    ritenute   fiscali   operate   sulle
          retribuzioni o pensioni. La misura  dei  compensi  previsti
          nel  comma 16 e nel presente comma sara' adeguata ogni anno
          con decreto del Ministro delle finanze di concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro, sentite le categorie e gli organismi
          interessati,  sulla  base  del  costo  medio  di   gestione
          rilevato  nel primo semestre del secondo anno tenendo conto
          del numero di dipendenti o assistiti che si  avvalgono  dei
          sostituti  di  dichiarazione. Le variazioni avranno effetto
          nel biennio  successivo.    Il  primo  dei  decreti  verra'
          emanato entro il 31 dicembre 1993.
             23.  Per  il  caso  in  cui,  in sede di controllo delle
          dichiarazioni  da  parte  dell'Amministrazione  finanziara,
          emergano  irregolarita'  relative alle attivita' esercitate
          ai  sensi  del  comma  21,  il  centro  e   l'utente   sono
          responsabili  in  solido per il maggior tributo dovuto e le
          connesse  sanzioni  vengono  irrogate  nei  confronti   del
          centro.      L'Amministrazione  finanziaria  e'  tenuta  ad
          escutere in via prioritaria il centro al quale  compete  il
          diritto  di  rivalsa  sull'utente nei limiti della maggiore
          imposta richiesta. Si applicano le sanzioni di cui al comma
          17.
             24. Con riferimento a quanto previsto dal  comma  20  al
          comma  23, sono applicabili le disposizioni di cui ai commi
          4, ultimo periodo, 5, 6, 7, terzo periodo, e 8.
             25.  Ai  fini  dei  controlli  sugli  oneri   deducibili
          previsti  dall'art.  10  del  testo unico delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica   22   dicembre   1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni,  i  soggetti  che  erogano  mutui  agrari  e
          fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali
          debbono  comunicare all'anagrafe tributaria rispettivamente
          gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto:
               a)  quote  di  interessi  passivi  e  relativi   oneri
          accessori per mutui in corso;
               b)  premi  di  assicurazione  sulla  vita e contro gli
          infortuni;
               c) contributi previdenziali ed assistenziali.
             26. Gli elenchi debbono essere predisposti  su  supporti
          magnetici  con  le  modalita'  ed  i  termini stabiliti con
          decreto del Ministro delle finanze. In caso di inosservanza
          degli obblighi relativi a  tali  elenchi  si  applicano  le
          sanzioni  previste  dall'art. 13 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,  e  successive
          modificazioni.
             27-40. (Omissis)".