Art. 10. Nuova disciplina di taluni oneri deducibili 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b-bis), c), d), e), f), g), m), o), p) ed r), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a) , e' riconosciuta, in luogo della deduzione, una detrazione di imposta nella misura del 27 per cento degli oneri stessi, ridotta al 22 per cento e al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopra indicati, e il limite superiore rispettivamente del secondo e del primo scaglione di reddito. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), e ai fini della determinazione del reddito degli enti non commerciali e delle societa' ed enti non residenti. 3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 10, comma 1, lettera a), come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, le parole: "l'imposta locale sui redditi pagata nel periodo di imposta esclusa quella relativa a redditi tassati separatamente; nonche'" sono soppresse; b) nell'articolo 10, il comma 4 e' soppresso; c) nell'articolo 18, comma 1, le parole: ", al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta," sono soppresse; d) l'articolo 101 e' soppresso. 4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi previste alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a) . I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (b), in sede di effettuazione del conguaglio, previsto dal successivo terzo comma del medesimo articolo 23 (b), devono tener conto anche della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo. 5. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; quelle dei commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal medesimo periodo di imposta. (( 5-bis. All'articolo 78, comma 1, della legge 30 dicembre )) (( 1991, n. 413 (c), le parole: "dieci anni" sono sostituite )) (( dalle seguenti: "cinque anni". )) (( 5-ter. All'articolo 78, comma 4, ultimo periodo, della )) (( legge 30 dicembre 1991, n. 413 (c), le parole da: "i )) (( consulenti del lavoro" fino a: "sostituti d'imposta" sono )) (( sostituite dalle seguenti: "i consulenti del lavoro e i )) (( consulenti tributari possono apporre il visto di conformita' di )) (( cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei )) (( sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti )) (( dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per )) (( quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma". )) (( 5-quater. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, )) (( n. 413 (c), dopo il comma 13 e' inserito il seguente: )) (( "13- bis. Il sostituto d'imposta puo' assolvere gli obblighi di )) (( cui al comma 13 mediante convenzione con un Centro autorizzato )) (( di assistenza fiscale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 )) (( del presente articolo; tale Centro garantisce ai lavoratori )) (( dipendenti di avvalersi delle facolta', alle medesime )) (( condizioni, di cui al presente articolo". )) -------------- (a) Si trascrivono, secondo l'ordine progressivo degli articoli, le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, modificate dal presente articolo ovvero alle quali lo stesso fa rinvio: "Art. 10 (come modificato dall'art. 9, comma 4, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, dall'art. 1, comma 1, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dell'art. 5, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, dall'art. 1, comma 6, del D.L. 1 ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, dall'art. 11, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dall'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, e dal decreto qui pubblicato) (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purche' risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a) l'imposta del cinque per cento sull'ammontare del canone annuale e dell'indennizzo di occupazione dovuto per l'utilizzazione di tutti i beni del demanio pubblico e del patrimonio inalienabile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni delle province e dei comuni. b) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati; b-bis) il 20 per cento delle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari, residenti nel territorio dello Stato o aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per l'acquisto o la vendita di fabbricati, per un importo complessivamente non superiore a lire 3 milioni; c) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; d) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, per importo non superiore a 7 milioni di lire, nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168. Nello stesso limite complessivo ed alle stesse condizioni sono deducibili le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi; e) le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti, nonche' la parte dell'ammontare complessivo delle spese mediche e delle spese di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione che eccede il 3 per cento del reddito complessivo dichiarato fino a 30 milioni e il 10 per cento del reddito complessivo dichiarato che supera i 30 milioni. La deduzione e' ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione dei redditi, indichi il domicilio e la residenza del percipiente e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e non deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo, ovvero per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito; f) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 1 milione di lire per ciascuna di esse; g) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali; h) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultino da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; i) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice civile; l) i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperaza a disposizione di legge; m) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per assicurazioni contro gli infortuni e contributi previdenziali non obbligatori per legge, per importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione dei premi per assicurazioni sulla vita e' ammessa a condizione che dai documenti allegati alla dichiarazione dei redditi risulti che il contratto di assicurazione ha durata non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non consente la concessione di prestiti nel periodo di durata minima; in caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare dei premi che sono stati dedotti costituisce reddito soggetto a tassazione a norma dell'art. 18 e l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo di acconto commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi con l'aliquota stabilita all'art. 11 per il primo scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e 500 mila, anche dei premi di assicurazione versati dal datore di lavoro esclusi dall'imponibile a norma della lettera c) del comma 2 dell'art. 48; n) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178; o) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio. Il mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilita' delle spese. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione al competente ufficio delle imposte delle violazioni che comportano la indeducibilita' e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; p) le erogazioni in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per lorganizzazione di mostre e di esportazioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esportazioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali tabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delel istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delel erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita' alla destinazione, affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; q) i contributi di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1985, n. 73, per importo non superiore a 2 milioni di lire; r) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' del percepiente entro il secondo periodo di imposta successivo concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare; s) le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazone della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; t) a decorrere dall'anno 1989, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana. 2. Gli oneri indicati alle lettere e), g) e m) del comma 1 sono deducibili anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando per gli oneri di cui alla lettera m), il limite complessivo ivi stabilito. 3. Gli oneri di cui alle lettere a), c), d) ed alle lettere da n) a s) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5 si deducono, nella proporzione ivi stabilita, dal reddito complessivo dei singoli soci. Nella stessa proporzione e' deducibile, per quote costanti nel perido di imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, pagata dalle societa' stesse. 4. (Soppresso dal decreto qui pubblicato). 5. Nei casi di sgravio o restituzione delle imposte e di rimborso degli altri oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale il contribuente ha conseguito lo sgravio, la restituzione o il rimborso. la presente disposizione non si applica ai rimborsi di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 1". Giova ricordare, inoltre, le seguenti disposizioni: - Relativamente agli ausili per i portatori di menomazioni funzionali permanenti di cui alla lettera e), il comma 3- bis dell'art. 1 del D.L. 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, stabilisce che "si intendono comprese le automobili acquistate da cittadini con ridotte o impedite capacita' motorie, di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97". - In merito agli assegni corrisposti al coniuge anche per il mantenimento dei figli, di cui alla lettera h), l'art. 3 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, precisa, con effetto dal 1 gennaio 1988, che tali assegni si considerano destinati al mantenimento dei figli per meta' del loro ammontare se dal povvedimento dell'autorita' giudiziaria non risulta una diversa ripartizione. - Con riferimento alla lettera q) si rammenta che l'art. 38, comma 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) ha abrogato la legge n. 73/1985 richiamata nella predetta lettera q). L'art. 30 della citata legge n. 49/1987 ha stabilito, fra l'altro, che i contributi, le denazioni e le obbligazioni da persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo siano deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura massima del 2 per cento di detto reddito. - In relazione all'onere di cui alla lettera r) l'art. 1, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 555 (Disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo) ha stabilito, con effetto dal 1 gennaio 1989, quanto segue: "1. Fino al 31 dicembre 1992, l'aliquota del 2 per cento prevista dall'art. 10, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata al 20 per cento con il limite di 2 miliardi annui per ciascun soggetto d'imposta. 2. Nel caso di societa' imprese tra le quali intercorrono rapporti di collegamento o di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, il beneficio previsto dal comma 1 si applica entro il limite complessivo di lire due miliardi annui". - L'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370, dispone che: "Le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dell'Universita' di Siena nel periodo e per i fini di cui al comma 1 (un triennio a decorrere dal 26 dicembre 1990 - celebrazione del suo 750 anniversario, (n.d.r.) sono deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, se non sono dedotte nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a determinarlo e purche' risultino da idonea documentazione". - L'art. 29 della legge 22 novembre 1988, n. 516, con il comma 2 stabilisce che: "A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione". - L'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 518, prevede che: "Premesso che a norma dell'art. 26 dello statuto delle ADI le chiese associate per il raggiugimento degli scopi dell'Ente stesso si sostengono con offerte volontarie dei fedeli, a decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'ente morale ADI di cui all'art. 13 per il sostentamento dei ministri di culto delle ADI e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica". - Con legge 8 marzo 1989, n. 101, sono state fissate le norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane; all'art. 30, comma 2, si legge che: "In considerazione delle finalita' assistenziali e previdenziali perseguite dalle Comunita', a norma dello statuto, in favore dei propri appartenenti, i predetti contributi annuali versati alle Comunita' stesse (trattasi dei contributi annuali dovuti dagli appartenenti alle comunita' medesime, (n.d.r.), relativi al periodo d'imposta nel quale sono stati versati, sono deducibili dal reddito complessivo imponibile assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino a concorrenza del dieci per cento di tale reddito e comunque per un importo complessivamente non superiore a lire settemilionicinquecentomila". "Art. 18 (come modificato dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal decreto qui pubblicato) (Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente). - 1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 16 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'art. 16, l'imposta e' determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi indicati alla lettera b) del comma 1 dell'art. 16, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 16 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'art. 16, l'imposta e' determinata applicando all'ammontare conseguito o imputatato, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 16 conseguiti in sede di liquidazione il diritto alla percezione si considera sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 si procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l'imposta dovuta da ciascuno di essi e' determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla meta' del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si e' aperta la successione. 3. Se in uno dei due anni anteriori non vi e' stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'art. 11 per il primo scaglione di reddito. 4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi e' ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art. 12 e nei commi 1 e 2 dell'art. 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono. 5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 16 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio". "Art. 48 (come modificato dall'art. 3 della legge 11 dicembre 1990, n. 381, e dall'art. 1 della legge 11 agosto 1991, n. 268) (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali. 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformita' a disposizioni di legge, di contratto collettivo o di accordo o regolamento aziendale; b) le erogazioni fatte dal datore di lavoro, anche in forma assicurativa, in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera e) del comma 1 dell'art. 10, purche' indicate nel certificato rilasciato dal datore di lavoro in qualita' di sostituto di imposta; c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 10, i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza ritenuta a carico del lavoratore, in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali purche' indicati nel certificato del datore di lavoro; d) le somministrazioni in mense aziendali, o le prestazioni sostitutive, e le prestazioni di servizi di trasporto, anche se affidati a terzi; e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 65; f) le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di dipendenti e quelle di modico valore in occasione di festivita', nonche' i sussidi occasionali; g) i compensi riversibili di cui alle lettere b) e f) del comma 1 dell'art. 47. 3. I compensi in natura, compresi i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi, concorrono a formare il reddito in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro. 4. Le indennita' percepite per le trasferte fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 60 mila al giorno, elevate a 100 mila per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio; in caso di rimborso delle spese di alloggio o di alloggio fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Le indennita' e i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 5. Le indennita' di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo nonche' gli assegni di sede e le altre indennita' percepiti per i servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 40 per cento del loro ammontare. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministratori statali la legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella misura del 40 per cento. 6. Le indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 47 percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dai membri della Corte costituzionale costituiscono reddito nella misura dell'82 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali. Le restanti indennita' indi- cate nella medesima lettera g) del comma 1 dell'art. 47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali. 7. Le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'art. 47 si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare percepito nel periodo di imposta. 8. Le mance di cui all'art. 47, comma 1, lettera l), costituiscono reddito imponibile nella misura del 75 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta". "Art. 101 (Oneri fiscali). - 1. Nella determinazione del reddito, ferme restando le altre disposizioni dell'art. 64, e' deducibile l'imposta locale sui redditi relativa al periodo di imposta di competenza. 2. Gli accantonamenti per l'imposta locale sui redditi non ancora definitivamente accertata sono deducibili a norma del comma 3 dell'art. 64". (b) Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi: "Gli enti e le societa' indicati nell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, le societa' e associazioni indi- cate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto articolo o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa. La ritenuta da operare e' determinata: a) sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), sulle pensioni e sulla parte imponibile delle indennita' di cui al terzo comma dell'art. 48 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 15 e 16 del detto decreto rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura; b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato nella precedente lettera a), intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente; d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto indicato nella precedente lettera a) con i criteri di cui all'art. 14 dello stesso decreto. I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli emolumenti di cui alla lettera b) dell'art. 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera a), e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni d'imposta gia' applicate a norma della lettera a) del secondo comma". L'ultimo periodo della lettera a) del secondo comma e' stato cosi' sostituito dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53; le lettere c) e d) sono state introdotte dall'art. 3 della legge 26 settembre 1985, n. 482, in sostituzione dell'originaria lettera c); il terzo comma e' stato cosi' sostituito dall'art. 2 della legge 17 ottobre 1977, n. 749. I richiami contenuti nell'art. 23 di cui sopra si riferiscono a disposizioni abrogate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e pertanto ora occorre aver riguardo ai corrispondenti articoli del menzionato testo unico. (c) Il testo dell'art. 78 (limitatamente ai primi ventisei commi) della legge n. 413/1991 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 78. - 1. Sono istituiti per l'esercizio delle attivita' di assistenza fiscale i 'Centri autorizzati di assistenza fiscale'. I centri possono essere costituiti da una ovvero da piu' associazioni, istituite da almeno cinque anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi: a) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministro delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attivita'. 2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei centri previa delega irrevocabile della propria associazione nazionale. 3. I centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e debbono essere costituiti nella forma di societa' di capitali con capitale minimo di cento milioni di lire. L'oggetto sociale dei centri non puo' prevedere lo svolgimento di attivita' diversa da quella di assistenza prevista nel presente articolo ad imprese, ivi comprese le imprese agricole, as- sociate alle organizzazioni che hanno istituito il centro stesso, con esclusione di quelle soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diverse dalle societa' cooperative e loro consorzi, che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento, ai fini della presente legge, alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. Il bilancio dei centri deve essere certificato con gli effetti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, a cura dei soggetti di cui all'art. 8, secondo comma, n. 2), lettera a), del medesimo decreto, o delle societa' di revisione autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o dei soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti che abbiano esercitato continuativamente per almeno cinque anni la relativa attivita' professionale o l'attivita' di sindaco in societa' di capitali. Il collegio sindacale deve essere composto da membri effettivi e supplenti, nominati tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti. Il presidente del collegio sindacale deve essere anche iscritto nel ruolo dei revisori dei conti. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento del centro deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e deve prevedere il divieto di distribuzione degli utili in misura superiore al 10 per cento del capitale proprio nonche' la devoluzione, in sede di scioglimento della societa', degli utili non distribuiti al finanziamento del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le finalita' della legge- quadro 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale. I rapporti con gli utenti sono disciplinati in base ad apposito contratto-tipo, preventivamente depositato presso il Ministero delle finanze, che statuisca in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedelta' e completezza dei dati forniti al centro. 4. Fermi rimanendo i vigenti poteri di controllo, di verifica e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, ed esclusa ogni limitazione al loro esercizio ed ambito di applicazione, i centri possono, per conto degli utenti: tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo della regolarita' formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti; predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari di reddito di impresa e di redditi dei terreni, i soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti all'attivita' di impresa, i relativi coniugi che optino per la presentazione di dichiarazioni congiunte; apporre il visto di conformita' formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata, anche in ordine alla deducibilita' degli oneri di cui all'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione, conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517. In ogni caso e' garantito il libero esercizio dell'attivita' di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilita' per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre, alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformita' di cui al presente comma nonche' di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalita' previste per i centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono apporre il visto di conformita' di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma. 5. Alla direzione dei centri e' preposto, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato, un direttore tecnico responsabile, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, che abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attivita' professionale; il direttore appone il visto di conformita' di cui al comma 4. Ferma restando l'applicazione della maggiore imposta accertata dall'ufficio tributario nei confronti del contribuente, se le irregolarita' emergenti dalle dichiarazioni dei redditi o da quelle previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto riguardano dati per i quali i soggetti indicati nel comma 4 hanno apposto il visto di conformita', le relative sanzioni amministrative sono irrogate solo al soggetto che ha apposto detto visto. 6. L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi ai fini della determinazione dei coefficienti previsti nell'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e suc- cessive modificazioni. Il Ministro delle finanze, con uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie assicurative per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla istituzione dei centri stessi, nonche' i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria. L'autorizzazione e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita' vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria nonche' quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima Amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentito il rappresentante legale del centro interessato. Con i provvedimenti sono stabilite le modalita' per assicurare nei confronti degli utenti dei centri il regolare svolgimento dell'attivita' concernente gli adempimenti relativi al periodo di imposta in corso. 7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite, per le attivita' esercitate ai sensi del comma 4, nel caso in cui in sede di controllo formale emergano irregolarita' che comportano irrogazione di sanzioni amministrative, congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente, ovvero del contribuente, per gli errori formali imputabili, rispettivamente, al centro o ai dottori commercialisti ed ai ragionieri liberi professionisti. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio della loro funzioni o della loro attivita' nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Al direttore tecnico che abbia commesso irregolarita' nell'apposizione del visto di conformita' di cui al comma 4, si applica la pena pecuniaria da due a dieci milioni di lire. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate, con separato avviso, dall'Amministrazione finanziaria. 8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1992. A decorrere dal 1 gennaio 1993, le prestazioni corrispondenti a quelle dei centri si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorche' rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalita' istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attivita'. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta ne' e' consentita la variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 9. A decorrere dal 1 gennaio 1992 i possessori di soli redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, compresi quelli soggetti a tassazione separata, corrisposti da un unico sostituto d'imposta, e che non abbiano oneri deducibili, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, o del certificato sostitutivo della dichiarazione stessa. Tuttavia detti contribuenti, quando ne ricorrono le condizioni, possono presentare il certificato sostitutivo della dichiarazione, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517. 10. I possessori dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, entro il mese di febbraio, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta sotto la propria responsabilita'. Nella dichiarazione debbono essere indicati oltre agli elementi prescritti da disposizioni di carattere generale, i dati e le notizie relativi agli indicati eventuali altri redditi posseduti, agli oneri deducibili ed a tutti gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile e per la liquidazione dell'imposta. Alla dichiarazione non debbono essere allegati i documenti probatori indicati nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'art. 43 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. I lavoratori dipendenti e pensionati che adempiano agli obblighi di dichiarazione dei redditi secondo quanto disposto dal presente comma, possono operare la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante la sottoscrizione di apposite schede conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da consegnare in busta sigillata al sostituto di imposta. 11. Ai fini della dichiarazione congiunta, possono avvalersi della facolta' di cui al comma 10 i coniugi che possiedono solo redditi fondiari di cui all'art. 22 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che si trovino nella condizione di cui al comma 4 dell'art. 12 dello stesso testo unico. 12. Non possono in ogni caso avvalersi della facolta' di cui al comma 10 i lavoratori dipendenti e pensionati possessori dei redditi di cui agli articoli 49, comma 1, e 51, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' i possessori dei redditi la cui dichiarazione richieda particolari oneri e obblighi formali. 13. Il sostituto d'imposta ha l'obbligo: a) di ricevere le apposite dichiarazioni e le schede indicate nel comma 10; b) di controllarne la regolarita' formale; c) di eseguire la liquidazione delle imposte sui redditi e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale; d) di effettuare i conseguenti conguagli rispetto alle ritenute d'acconto operate e ai versamenti d'acconto effettuati nell'anno d'imposta, cui la dichiarazione si riferisce; e) di provvedere alla conservazione delle dichiarazioni di cui al comma 10. 13-bis. Il sostituto d'imposta puo' assolvere gli obblighi di cui al comma 13 mediante convenzione con un centro autorizzato di assistenza fiscale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo; tale centro garantisce ai lavoratori dipendenti di avvalersi delle facolta', alle medesime condizioni, di cui al presente articolo. 14. Il debito o credito conseguente alla liquidazione dell'imposta, e', rispettivamente, aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione. Il prospetto della liquidazione delle imposte, contenente gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio finale, deve essere consegnato al dichiarante entro il mese di aprile. Alle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso debbono essere aggiunti, alle rispettive scadenze, anche i versamenti d'acconto dovuti. 15. Il sostituto d'imposta, eseguite le operazioni indi- cate nei commi 13 e 14 del presente articolo e adempiuti gli obblighi indicati nell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, deve indicare nella dichiarazione prevista dall'art. 7 dello stesso decreto anche gli altri elementi rilevati dalle apposite dichiarazioni ricevute. I sostituti d'imposta i quali, durante il periodo d'imposta a cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilita', ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unita' debbono presentare la dichiarazione di cui al predetto art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, mediante l'invio di supporti magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria. Il sostituto d'imposta deve inoltre inviare all'Amministrazione finanziaria le schede per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 10. 16. Per le operazioni previste dal comma 10 al comma 15 del presente articolo spetta ai sostituti d'imposta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione, aumentata a lire 40.000 per i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti; qualora questi ultimi inviino la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, su supporto magnetico, hanno diritto ad un ulteriore compenso di lire 5.000 per ciascun lavoratore dipendente. 17. Nel caso in cui in sede di controllo delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti o pensionati da parte dell'Amministrazione finanziaria emergano irregolarita' relative agli adempimenti previsti per il sostituto d'imposta dal comma 10 al comma 16 del presente articolo si applica la pena pecuniaria da una a due volte la minore imposta liquidata. Alla dichiarazione di cui al comma 10 si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 18. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti per l'attuazione di quanto previsto dal comma 10 al comma 24 del presente articolo, secondo i criteri ivi enunciati. Nei regolamenti medesimi sara' previsto che le disposizioni previste dal comma 10 al comma 24 del presente articolo abbiano effetto a decorrere dal 1 gennaio 1993. 19. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, nomina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione presieduta da un sottosegretario di Stato e composta da otto membri di cui due dipendenti dal Ministero del tesoro, due dal Ministero delle finanze e due dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un esperto dell'anagrafe tributaria e un esperto del sistema informativo dell'INPS per definire i tempi e le modalita' organizzative per dare attuazione per i dipendenti pubblici e pensionati alle disposizioni dal comma 10 al comma 24 del presente articolo. 20. Possono essere costituiti i centri di assistenza fiscale anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati rappresentate nel CNEL, ovvero da uno o piu' sostituti d'imposta di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti o dipendenti. I centri hanno natura privata e debbono essere costituiti nella forma di societa' di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire. 21. I centri possono svolgere per conto degli utenti le attivita' sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. A tal fine debbono provvedere: alla raccolta, al controllo ed alla conservazione delle apposite dichiarazioni scritte; alla raccolta delle schede conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517; all'elaborazione e all'invio all'Amministrazione finanziaria su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dall'Amministrazione stessa, delle dichiarazioni dei redditi; all'invio all'Amministrazione finanziaria delle suddette schede; alla consegna di copia della dichiarazione al contribuente; alla comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato finale della dichiarazione stessa, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto. Alla dichiarazione non debbono essere allagati i documenti probatori indicati nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'art. 43 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. 22. Per l'attivita' di cui al comma 21 ed a seguito della comunicazione ivi prevista, ai centri di assistenza di cui al comma 20 spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione; tale compenso viene erogato direttamente dal sostituto d'imposta del lavoratore dipendente e pensionato, a fronte di corrispondenti minori versamenti delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni o pensioni. La misura dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente comma sara' adeguata ogni anno con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le categorie e gli organismi interessati, sulla base del costo medio di gestione rilevato nel primo semestre del secondo anno tenendo conto del numero di dipendenti o assistiti che si avvalgono dei sostituti di dichiarazione. Le variazioni avranno effetto nel biennio successivo. Il primo dei decreti verra' emanato entro il 31 dicembre 1993. 23. Per il caso in cui, in sede di controllo delle dichiarazioni da parte dell'Amministrazione finanziara, emergano irregolarita' relative alle attivita' esercitate ai sensi del comma 21, il centro e l'utente sono responsabili in solido per il maggior tributo dovuto e le connesse sanzioni vengono irrogate nei confronti del centro. L'Amministrazione finanziaria e' tenuta ad escutere in via prioritaria il centro al quale compete il diritto di rivalsa sull'utente nei limiti della maggiore imposta richiesta. Si applicano le sanzioni di cui al comma 17. 24. Con riferimento a quanto previsto dal comma 20 al comma 23, sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 4, ultimo periodo, 5, 6, 7, terzo periodo, e 8. 25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali debbono comunicare all'anagrafe tributaria rispettivamente gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto: a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; b) premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni; c) contributi previdenziali ed assistenziali. 26. Gli elenchi debbono essere predisposti su supporti magnetici con le modalita' ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. In caso di inosservanza degli obblighi relativi a tali elenchi si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. 27-40. (Omissis)".