Art. 10.
Nuova disciplina di taluni oneri deducibili
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli
oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b-bis), c), d), e),
f), g), m), o), p) ed r), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (a) , e' riconosciuta, in luogo della deduzione, una
detrazione di imposta nella misura del 27 per cento degli oneri
stessi, ridotta al 22 per cento e al 10 per cento per la parte in cui
l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito
complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopra indicati, e
il limite superiore rispettivamente del secondo e del primo scaglione
di reddito.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche con riferimento a
quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), e ai fini della
determinazione del reddito degli enti non commerciali e delle
societa' ed enti non residenti.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10, comma 1, lettera a), come modificato
dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, le
parole: "l'imposta locale sui redditi pagata nel periodo di imposta
esclusa quella relativa a redditi tassati separatamente; nonche'"
sono soppresse;
b) nell'articolo 10, il comma 4 e' soppresso;
c) nell'articolo 18, comma 1, le parole: ", al netto dell'imposta
locale sui redditi in quanto dovuta," sono soppresse;
d) l'articolo 101 e' soppresso.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi
previste alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 48 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a) . I soggetti indicati
nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (b), in sede di effettuazione
del conguaglio, previsto dal successivo terzo comma del medesimo
articolo 23 (b), devono tener conto anche della detrazione di cui al
comma 1 del presente articolo.
5. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto; quelle dei commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dal medesimo periodo di imposta.
(( 5-bis. All'articolo 78, comma 1, della legge 30 dicembre ))
(( 1991, n. 413 (c), le parole: "dieci anni" sono sostituite ))
(( dalle seguenti: "cinque anni". ))
(( 5-ter. All'articolo 78, comma 4, ultimo periodo, della ))
(( legge 30 dicembre 1991, n. 413 (c), le parole da: "i ))
(( consulenti del lavoro" fino a: "sostituti d'imposta" sono ))
(( sostituite dalle seguenti: "i consulenti del lavoro e i ))
(( consulenti tributari possono apporre il visto di conformita' di ))
(( cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei ))
(( sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti ))
(( dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per ))
(( quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma". ))
(( 5-quater. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, ))
(( n. 413 (c), dopo il comma 13 e' inserito il seguente: ))
(( "13- bis. Il sostituto d'imposta puo' assolvere gli obblighi di ))
(( cui al comma 13 mediante convenzione con un Centro autorizzato ))
(( di assistenza fiscale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ))
(( del presente articolo; tale Centro garantisce ai lavoratori ))
(( dipendenti di avvalersi delle facolta', alle medesime ))
(( condizioni, di cui al presente articolo". ))
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(a) Si trascrivono, secondo l'ordine progressivo degli
articoli, le disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, modificate dal
presente articolo ovvero alle quali lo stesso fa rinvio:
"Art. 10 (come modificato dall'art. 9, comma 4, della
legge 9 gennaio 1989, n. 13, dall'art. 1, comma 1, del D.L.
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, dell'art. 5, comma 1, della
legge 29 dicembre 1990, n. 405, dall'art. 1, comma 6, del
D.L. 1 ottobre 1991, n. 307, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377,
dall'art. 11, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, dall'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 1992,
n. 263, e dal decreto qui pubblicato) (Oneri deducibili). -
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formarlo e purche' risultino da idonea
documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, i
seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) l'imposta del cinque per cento sull'ammontare del
canone annuale e dell'indennizzo di occupazione dovuto per
l'utilizzazione di tutti i beni del demanio pubblico e del
patrimonio inalienabile dello Stato, delle aziende autonome
statali, delle regioni delle province e dei comuni.
b) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti
sui redditi degli immobili che concorrono a formare il
reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
della pubblica amministrazione, sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati;
b-bis) il 20 per cento delle provvigioni corrisposte
agli intermediari immobiliari, residenti nel territorio
dello Stato o aventi stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, per l'acquisto o la vendita di fabbricati, per
un importo complessivamente non superiore a lire 3 milioni;
c) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o
mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei
terreni dichiarati;
d) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui
garantiti da ipoteca su immobili, per importo non superiore
a 7 milioni di lire, nei casi ed alle condizioni di cui
all'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168. Nello stesso
limite complessivo ed alle stesse condizioni sono
deducibili le somme pagate dagli assegnatari di alloggi
cooperativi e dagli acquirenti di unita' immobiliari di
nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa
costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi,
oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;
e) le spese chirurgiche, per prestazioni
specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in
genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la
locomozione e il sollevamento di portatori di menomazioni
funzionali permanenti, nonche' la parte dell'ammontare
complessivo delle spese mediche e delle spese di assistenza
specifica necessarie nei casi di grave e permanente
invalidita' o menomazione che eccede il 3 per cento del
reddito complessivo dichiarato fino a 30 milioni e il 10
per cento del reddito complessivo dichiarato che supera i
30 milioni. La deduzione e' ammessa a condizione che il
contribuente, nella dichiarazione dei redditi, indichi il
domicilio e la residenza del percipiente e dichiari che le
spese sono rimaste effettivamente a proprio carico. Si
considerano rimaste a carico del contribuente anche le
spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di
assicurazione da lui versati e non deducibili dal suo
reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a
formarlo, ovvero per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito;
f) le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
di affidati o affiliati, per importo non superiore a 1
milione di lire per ciascuna di esse;
g) le spese per frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali;
h) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultino da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
i) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
433 del codice civile;
l) i contributi previdenziali e assistenziali versati
in ottemperaza a disposizione di legge;
m) i premi per assicurazioni sulla vita del
contribuente, i premi per assicurazioni contro gli
infortuni e contributi previdenziali non obbligatori per
legge, per importo complessivamente non superiore a lire 2
milioni e 500 mila. La deduzione dei premi per
assicurazioni sulla vita e' ammessa a condizione che dai
documenti allegati alla dichiarazione dei redditi risulti
che il contratto di assicurazione ha durata non inferiore a
cinque anni dalla sua stipulazione e non consente la
concessione di prestiti nel periodo di durata minima; in
caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del
quinquennio, l'ammontare dei premi che sono stati dedotti
costituisce reddito soggetto a tassazione a norma dell'art.
18 e l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma
corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo di
acconto commisurata all'ammontare complessivo dei premi
riscossi con l'aliquota stabilita all'art. 11 per il primo
scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene
conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e 500 mila,
anche dei premi di assicurazione versati dal datore di
lavoro esclusi dall'imponibile a norma della lettera c) del
comma 2 dell'art. 48;
n) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
o) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico
erariale competente per territorio. Il mutamento di
destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il
mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire
l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni
immobili e mobili vincolati e la tentata esportazione non
autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilita'
delle spese. L'amministrazione per i beni culturali e
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle imposte delle violazioni che comportano la
indeducibilita' e dalla data di ricevimento della
comunicazione inizia a decorrere il termine per la
rettifica della dichiarazione dei redditi;
p) le erogazioni in denaro a favore dello Stato, di
enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di
lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca
e di documentazione di rilevante valore culturale e
artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1
della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e nel decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi
comprese le erogazioni effettuate per lorganizzazione di
mostre e di esportazioni, che siano di rilevante interesse
scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli
studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le
mostre, le esportazioni, gli studi e le ricerche devono
essere autorizzati, previo parere del competente comitato
di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa ed
il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali tabilisce i tempi necessari affinche' le
erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente
riconosciute, delel istituzioni e delle fondazioni siano
utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego
delel erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa
non imputabile al donatario, essere prorogati una sola
volta. le erogazioni liberali non integralmente utilizzate
nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita'
alla destinazione, affluiscono, nella loro totalita',
all'entrata dello Stato;
q) i contributi di cui all'art. 8, secondo comma,
della legge 8 marzo 1985, n. 73, per importo non superiore
a 2 milioni di lire;
r) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro e il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' del percepiente entro il secondo periodo di
imposta successivo concorrono a formare il reddito per il
doppio del loro ammontare;
s) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso
di cessazone della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
t) a decorrere dall'anno 1989, le erogazioni liberali
in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore
dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della
Chiesa cattolica italiana.
2. Gli oneri indicati alle lettere e), g) e m) del comma
1 sono deducibili anche se sono stati sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si
trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando per
gli oneri di cui alla lettera m), il limite complessivo ivi
stabilito.
3. Gli oneri di cui alle lettere a), c), d) ed alle
lettere da n) a s) del comma 1 sostenuti dalle societa'
semplici di cui all'art. 5 si deducono, nella proporzione
ivi stabilita, dal reddito complessivo dei singoli soci.
Nella stessa proporzione e' deducibile, per quote costanti
nel perido di imposta in cui avviene il pagamento e nei
quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643,
pagata dalle societa' stesse.
4. (Soppresso dal decreto qui pubblicato).
5. Nei casi di sgravio o restituzione delle imposte e di
rimborso degli altri oneri dedotti ai sensi del presente
articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il
reddito complessivo del periodo di imposta nel quale il
contribuente ha conseguito lo sgravio, la restituzione o il
rimborso. la presente disposizione non si applica ai
rimborsi di cui all'ultimo periodo della lettera e) del
comma 1".
Giova ricordare, inoltre, le seguenti disposizioni:
- Relativamente agli ausili per i portatori di
menomazioni funzionali permanenti di cui alla lettera e),
il comma 3- bis dell'art. 1 del D.L. 29 maggio 1989, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio
1989, n. 263, stabilisce che "si intendono comprese le
automobili acquistate da cittadini con ridotte o impedite
capacita' motorie, di cui alla legge 9 aprile 1986, n.
97".
- In merito agli assegni corrisposti al coniuge anche
per il mantenimento dei figli, di cui alla lettera h),
l'art. 3 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, precisa, con
effetto dal 1 gennaio 1988, che tali assegni si
considerano destinati al mantenimento dei figli per meta'
del loro ammontare se dal povvedimento dell'autorita'
giudiziaria non risulta una diversa ripartizione.
- Con riferimento alla lettera q) si rammenta che l'art.
38, comma 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo) ha abrogato la legge n. 73/1985 richiamata
nella predetta lettera q). L'art. 30 della citata legge n.
49/1987 ha stabilito, fra l'altro, che i contributi, le
denazioni e le obbligazioni da persone fisiche e giuridiche
in favore delle organizzazioni non governative che operano
nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
siano deducibili dal reddito imponibile netto ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura
massima del 2 per cento di detto reddito.
- In relazione all'onere di cui alla lettera r) l'art.
1, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 555
(Disposizioni in materia di interventi finanziari per i
settori dello spettacolo) ha stabilito, con effetto dal 1
gennaio 1989, quanto segue:
"1. Fino al 31 dicembre 1992, l'aliquota del 2 per cento
prevista dall'art. 10, comma 1, lettera r) del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
elevata al 20 per cento con il limite di 2 miliardi annui
per ciascun soggetto d'imposta.
2. Nel caso di societa' imprese tra le quali
intercorrono rapporti di collegamento o di controllo ai
sensi dell'art. 2359 del codice civile, il beneficio
previsto dal comma 1 si applica entro il limite complessivo
di lire due miliardi annui".
- L'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370,
dispone che: "Le erogazioni liberali in denaro effettuate a
favore dell'Universita' di Siena nel periodo e per i fini
di cui al comma 1 (un triennio a decorrere dal 26 dicembre
1990 - celebrazione del suo 750 anniversario, (n.d.r.)
sono deducibili dal reddito complessivo delle persone
fisiche, se non sono dedotte nella determinazione dei
singoli redditi che concorrono a determinarlo e purche'
risultino da idonea documentazione".
- L'art. 29 della legge 22 novembre 1988, n. 516, con
il comma 2 stabilisce che: "A decorrere dal periodo
d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal
proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in
denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore
dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, destinate al
sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a
specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione".
- L'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n.
518, prevede che: "Premesso che a norma dell'art. 26 dello
statuto delle ADI le chiese associate per il raggiugimento
degli scopi dell'Ente stesso si sostengono con offerte
volontarie dei fedeli, a decorrere dal periodo d'imposta
1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito
complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino
all'importo di lire due milioni, a favore dell'ente morale
ADI di cui all'art. 13 per il sostentamento dei ministri di
culto delle ADI e per esigenze di culto, di cura delle
anime e di amministrazione ecclesiastica".
- Con legge 8 marzo 1989, n. 101, sono state fissate le
norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane; all'art. 30,
comma 2, si legge che: "In considerazione delle finalita'
assistenziali e previdenziali perseguite dalle Comunita', a
norma dello statuto, in favore dei propri appartenenti, i
predetti contributi annuali versati alle Comunita' stesse
(trattasi dei contributi annuali dovuti dagli appartenenti
alle comunita' medesime, (n.d.r.), relativi al periodo
d'imposta nel quale sono stati versati, sono deducibili dal
reddito complessivo imponibile assoggettato all'imposta sul
reddito delle persone fisiche fino a concorrenza del dieci
per cento di tale reddito e comunque per un importo
complessivamente non superiore a lire
settemilionicinquecentomila".
"Art. 18 (come modificato dall'art. 11 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, e dal decreto qui pubblicato)
(Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati
separatamente). - 1. Per gli altri redditi tassati
separatamente, ad esclusione di quelli di cui alla lettera
g) del comma 1 dell'art. 16 e di quelli imputati ai soci in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla
lettera l) del medesimo comma 1 dell'art. 16, l'imposta e'
determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota
corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del
contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto
il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi
indicati alla lettera b) del comma 1 dell'art. 16, all'anno
in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera
g) del comma 1 dell'art. 16 e per quelli imputati ai soci
in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui
alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'art. 16,
l'imposta e' determinata applicando all'ammontare
conseguito o imputatato, al netto dell'imposta locale sui
redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla
meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel
biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati
rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui
alla lettera m) del comma 1 dell'art. 16 conseguiti in sede
di liquidazione il diritto alla percezione si considera
sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 si procede
alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei
legatari; l'imposta dovuta da ciascuno di essi e'
determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito
della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al
credito indicato nella relativa dichiarazione, l'aliquota
corrispondente alla meta' del suo reddito complessivo netto
nel biennio anteriore all'anno in cui si e' aperta la
successione.
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi e' stato
reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente
alla meta' del reddito complessivo netto dell'altro anno;
se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno dei due
anni si applica l'aliquota stabilita all'art. 11 per il
primo scaglione di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b)
del comma 1 dell'art. 16 l'imposta determinata ai sensi dei
precedenti commi e' ridotta di un importo pari a quello
delle detrazioni previste nell'art. 12 e nei commi 1 e 2
dell'art. 13 se e nella misura in cui non siano state
fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si
riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono
dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle
detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si
riferiscono.
5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f)
del comma 1 dell'art. 16 l'imposta si applica anche sulle
eventuali anticipazioni salvo conguaglio".
"Art. 48 (come modificato dall'art. 3 della legge 11
dicembre 1990, n. 381, e dall'art. 1 della legge 11 agosto
1991, n. 268) (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutti i compensi in denaro o in natura
percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di
partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di
lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di
spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni
liberali.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi versati dal datore di lavoro e dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
previdenziale o assistenziale in conformita' a disposizioni
di legge, di contratto collettivo o di accordo o
regolamento aziendale;
b) le erogazioni fatte dal datore di lavoro, anche in
forma assicurativa, in conformita' a contratti collettivi o
ad accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese
sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera
e) del comma 1 dell'art. 10, purche' indicate nel
certificato rilasciato dal datore di lavoro in qualita' di
sostituto di imposta;
c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla
lettera m) del comma 1 dell'art. 10, i premi per
assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal
datore di lavoro, con o senza ritenuta a carico del
lavoratore, in conformita' a contratti collettivi o ad
accordi e regolamenti aziendali purche' indicati nel
certificato del datore di lavoro;
d) le somministrazioni in mense aziendali, o le
prestazioni sostitutive, e le prestazioni di servizi di
trasporto, anche se affidati a terzi;
e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al
comma 1 dell'art. 65;
f) le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti
a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di
dipendenti e quelle di modico valore in occasione di
festivita', nonche' i sussidi occasionali;
g) i compensi riversibili di cui alle lettere b) e f)
del comma 1 dell'art. 47.
3. I compensi in natura, compresi i beni ceduti e i
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a
suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi, concorrono
a formare il reddito in misura pari al costo specifico
sostenuto dal datore di lavoro.
4. Le indennita' percepite per le trasferte fuori del
territorio comunale concorrono a formare il reddito per la
parte eccedente lire 60 mila al giorno, elevate a 100 mila
per le trasferte all'estero, al netto delle spese di
viaggio; in caso di rimborso delle spese di alloggio o di
alloggio fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un
terzo. Le indennita' e i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
5. Le indennita' di navigazione e di volo previste dalla
legge o dal contratto collettivo nonche' gli assegni di
sede e le altre indennita' percepiti per i servizi prestati
all'estero costituiscono reddito nella misura del 40 per
cento del loro ammontare. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministratori statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 40 per
cento.
6. Le indennita' di cui alla lettera g) del comma 1
dell'art. 47 percepite dai membri del Parlamento
nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e
dai membri della Corte costituzionale costituiscono reddito
nella misura dell'82 per cento del loro ammontare al netto
dei contributi previdenziali. Le restanti indennita' indi-
cate nella medesima lettera g) del comma 1 dell'art. 47
costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del
loro ammontare al netto dei contributi previdenziali.
7. Le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i)
del comma 1 dell'art. 47 si presumono percepiti, salvo
prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti
dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per
il 60 per cento dell'ammontare percepito nel periodo di
imposta.
8. Le mance di cui all'art. 47, comma 1, lettera l),
costituiscono reddito imponibile nella misura del 75 per
cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta".
"Art. 101 (Oneri fiscali). - 1. Nella determinazione del
reddito, ferme restando le altre disposizioni dell'art. 64,
e' deducibile l'imposta locale sui redditi relativa al
periodo di imposta di competenza.
2. Gli accantonamenti per l'imposta locale sui redditi
non ancora definitivamente accertata sono deducibili a
norma del comma 3 dell'art. 64".
(b) Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art.
23 del D.P.R. n. 600/1973, recante disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi:
"Gli enti e le societa' indicati nell'art. 2 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 598, le societa' e associazioni indi-
cate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e
le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai
sensi dell'art. 51 di detto articolo o imprese agricole, i
quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art.
46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro
dipendente, devono operare all'atto del pagamento una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuta dai percipienti con obbligo di
rivalsa.
La ritenuta da operare e' determinata:
a) sugli emolumenti comunque denominati, esclusi
quelli indicati alle successive lettere b) e c), sulle
pensioni e sulla parte imponibile delle indennita' di cui
al terzo comma dell'art. 48 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni
annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste
negli articoli 15 e 16 del detto decreto rapportate al
periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il
percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la
misura;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti con i criteri di cui all'art. 13 del decreto
indicato nella precedente lettera a), intendendo per
reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi
di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel
biennio precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e sulle altre
indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del
decreto indicato nella precedente lettera a) con i criteri
di cui all'art. 14 dello stesso decreto.
I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare
entro due mesi dalla fine dell'anno e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di
cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli
emolumenti di cui alla lettera b) dell'art. 47 del decreto
indicato nel secondo comma, lettera a), e l'imposta dovuta
sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo
conto delle sole detrazioni d'imposta gia' applicate a
norma della lettera a) del secondo comma".
L'ultimo periodo della lettera a) del secondo comma e'
stato cosi' sostituito dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre
1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1983, n. 53; le lettere c) e d) sono state
introdotte dall'art. 3 della legge 26 settembre 1985, n.
482, in sostituzione dell'originaria lettera c); il terzo
comma e' stato cosi' sostituito dall'art. 2 della legge 17
ottobre 1977, n. 749.
I richiami contenuti nell'art. 23 di cui sopra si
riferiscono a disposizioni abrogate dal testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, e pertanto ora occorre aver riguardo ai
corrispondenti articoli del menzionato testo unico.
(c) Il testo dell'art. 78 (limitatamente ai primi
ventisei commi) della legge n. 413/1991 (Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle
imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;
delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di
assistenza fiscale e del conto fiscale), come modificato
dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 78. - 1. Sono istituiti per l'esercizio delle
attivita' di assistenza fiscale i 'Centri autorizzati di
assistenza fiscale'. I centri possono essere costituiti da
una ovvero da piu' associazioni, istituite da almeno cinque
anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi:
a) associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL);
b) associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera a)
se, con decreto del Ministro delle finanze, ne e'
riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero
di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro
attivita'.
2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere
autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla
costituzione dei centri previa delega irrevocabile della
propria associazione nazionale.
3. I centri hanno natura privata, non possono avere un
numero di utenti inferiore a trecento e debbono essere
costituiti nella forma di societa' di capitali con capitale
minimo di cento milioni di lire. L'oggetto sociale dei
centri non puo' prevedere lo svolgimento di attivita'
diversa da quella di assistenza prevista nel presente
articolo ad imprese, ivi comprese le imprese agricole, as-
sociate alle organizzazioni che hanno istituito il centro
stesso, con esclusione di quelle soggette all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, diverse dalle societa'
cooperative e loro consorzi, che, unitamente ai propri
soci, fanno riferimento, ai fini della presente legge, alle
associazioni nazionali riconosciute in base al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni. Il bilancio dei
centri deve essere certificato con gli effetti previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.
136, a cura dei soggetti di cui all'art. 8, secondo comma,
n. 2), lettera a), del medesimo decreto, o delle societa'
di revisione autorizzate dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23
novembre 1939, n. 1966, o dei soggetti iscritti negli albi
dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi
professionisti che abbiano esercitato continuativamente per
almeno cinque anni la relativa attivita' professionale o
l'attivita' di sindaco in societa' di capitali. Il collegio
sindacale deve essere composto da membri effettivi e
supplenti, nominati tra gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti. Il
presidente del collegio sindacale deve essere anche
iscritto nel ruolo dei revisori dei conti. Lo statuto
contenente le norme relative al funzionamento del centro
deve essere conforme al modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e deve prevedere il divieto di
distribuzione degli utili in misura superiore al 10 per
cento del capitale proprio nonche' la devoluzione, in sede
di scioglimento della societa', degli utili non distribuiti
al finanziamento del fondo comune di cui all'art. 8 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, per le finalita' della legge-
quadro 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione
professionale. I rapporti con gli utenti sono disciplinati
in base ad apposito contratto-tipo, preventivamente
depositato presso il Ministero delle finanze, che statuisca
in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedelta' e
completezza dei dati forniti al centro.
4. Fermi rimanendo i vigenti poteri di controllo, di
verifica e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria
e della Guardia di finanza, ed esclusa ogni limitazione al
loro esercizio ed ambito di applicazione, i centri possono,
per conto degli utenti: tenere ed eventualmente conservare
le scritture contabili, con controllo della regolarita'
formale della documentazione contabile prodotta dagli
utenti; predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi
allegati a cui sono obbligati i titolari di reddito di
impresa e di redditi dei terreni, i soggetti possessori di
redditi di partecipazione conseguenti all'attivita' di
impresa, i relativi coniugi che optino per la presentazione
di dichiarazioni congiunte; apporre il visto di conformita'
formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle
risultanze delle scritture contabili e alla documentazione
allegata, anche in ordine alla deducibilita' degli oneri di
cui all'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I centri
provvedono ad inoltrare ai competenti uffici
dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi
predisposte e le relative registrazioni su supporti
magnetici, formati sulla base di programmi elettronici
forniti o comunque prestabiliti dalla stessa
Amministrazione, conformi a modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze sottoscritte dal contribuente,
contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della
destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di
carattere umanitario ovvero per scopi di carattere
religioso o caritativo, di cui all'art. 47 della legge 20
maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516
e n. 517. In ogni caso e' garantito il libero esercizio
dell'attivita' di assistenza e di difesa nei rapporti
tributari e contributivi a chiunque sia competente a
svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la
possibilita' per gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di
apporre, alle medesime condizioni, su richiesta dei
contribuenti, il visto di conformita' di cui al presente
comma nonche' di inoltrare ai competenti uffici
dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi
predisposte e le relative registrazioni, con le modalita'
previste per i centri; i consulenti del lavoro e i
consulenti tributari possono apporre il visto di
conformita' di cui al presente comma per quanto riguarda
gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione
e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente
articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti
previsti dal presente comma.
5. Alla direzione dei centri e' preposto, con rapporto
di lavoro autonomo o subordinato, un direttore tecnico
responsabile, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti
o in quello dei ragionieri liberi professionisti, che abbia
esercitato per almeno tre anni la relativa attivita'
professionale; il direttore appone il visto di conformita'
di cui al comma 4. Ferma restando l'applicazione della
maggiore imposta accertata dall'ufficio tributario nei
confronti del contribuente, se le irregolarita' emergenti
dalle dichiarazioni dei redditi o da quelle previste ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto riguardano dati per i
quali i soggetti indicati nel comma 4 hanno apposto il
visto di conformita', le relative sanzioni amministrative
sono irrogate solo al soggetto che ha apposto detto visto.
6. L'Amministrazione finanziaria ha il potere di
richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni
statutarie o regolamentari, dati ed elementi ai fini della
determinazione dei coefficienti previsti nell'art. 11 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e suc-
cessive modificazioni. Il Ministro delle finanze, con uno o
piu' decreti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri, le
condizioni e le garanzie assicurative per il rilascio ai
centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita',
per la loro iscrizione in apposito albo e per il
trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni
caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla
istituzione dei centri stessi, nonche' i poteri di
vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione
finanziaria. L'autorizzazione e' revocata quando nello
svolgimento dell'attivita' vengano commesse gravi e
ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia
tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando
risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti
dall'Amministrazione finanziaria nonche' quando i dati e
gli elementi richiesti dalla medesima Amministrazione
risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione
fornita dall'utente; nei casi di particolare gravita' e'
disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di
sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto
del Ministro delle finanze, sentito il rappresentante
legale del centro interessato. Con i provvedimenti sono
stabilite le modalita' per assicurare nei confronti degli
utenti dei centri il regolare svolgimento dell'attivita'
concernente gli adempimenti relativi al periodo di imposta
in corso.
7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre
stabilite, per le attivita' esercitate ai sensi del comma
4, nel caso in cui in sede di controllo formale emergano
irregolarita' che comportano irrogazione di sanzioni
amministrative, congrue garanzie assicurative per un
efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da
parte dell'utente, ovvero del contribuente, per gli errori
formali imputabili, rispettivamente, al centro o ai dottori
commercialisti ed ai ragionieri liberi professionisti.
Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per
fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o
comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio
della loro funzioni o della loro attivita' nei centri, si
applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire.
Al direttore tecnico che abbia commesso irregolarita'
nell'apposizione del visto di conformita' di cui al comma
4, si applica la pena pecuniaria da due a dieci milioni di
lire. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate,
con separato avviso, dall'Amministrazione finanziaria.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 del presente
articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1992. A decorrere dal
1 gennaio 1993, le prestazioni corrispondenti a quelle dei
centri si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorche' rese
da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra
le finalita' istituzionali delle stesse in quanto richieste
dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge
derivanti dall'esercizio dell'attivita'. Sono fatti salvi i
comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a
rimborsi d'imposta ne' e' consentita la variazione di cui
all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
9. A decorrere dal 1 gennaio 1992 i possessori di soli
redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli
articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, compresi quelli soggetti a
tassazione separata, corrisposti da un unico sostituto
d'imposta, e che non abbiano oneri deducibili, sono
esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
dei redditi di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, o del certificato sostitutivo della
dichiarazione stessa. Tuttavia detti contribuenti, quando
ne ricorrono le condizioni, possono presentare il
certificato sostitutivo della dichiarazione, ai soli fini
della scelta della destinazione dell'8 per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per
scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'art.
47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22
novembre 1988, n. 516 e n. 517.
10. I possessori dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere
a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono
adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando
ai soggetti eroganti i redditi stessi, entro il mese di
febbraio, apposita dichiarazione redatta su stampato
conforme al modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze, sottoscritta sotto la propria
responsabilita'. Nella dichiarazione debbono essere
indicati oltre agli elementi prescritti da disposizioni di
carattere generale, i dati e le notizie relativi agli
indicati eventuali altri redditi posseduti, agli oneri
deducibili ed a tutti gli altri elementi necessari per la
determinazione del reddito imponibile e per la liquidazione
dell'imposta. Alla dichiarazione non debbono essere
allegati i documenti probatori indicati nell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni; detti documenti
dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti
uffici finanziari e dovranno essere conservati presso il
domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista
dall'art. 43 dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973. I lavoratori dipendenti e
pensionati che adempiano agli obblighi di dichiarazione dei
redditi secondo quanto disposto dal presente comma, possono
operare la scelta ai fini della destinazione dell'8 per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
mediante la sottoscrizione di apposite schede conformi a
modello approvato con decreto del Ministro delle finanze,
da consegnare in busta sigillata al sostituto di imposta.
11. Ai fini della dichiarazione congiunta, possono
avvalersi della facolta' di cui al comma 10 i coniugi che
possiedono solo redditi fondiari di cui all'art. 22 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e che si trovino nella condizione di cui al comma 4
dell'art. 12 dello stesso testo unico.
12. Non possono in ogni caso avvalersi della facolta' di
cui al comma 10 i lavoratori dipendenti e pensionati
possessori dei redditi di cui agli articoli 49, comma 1, e
51, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonche' i possessori dei redditi la cui
dichiarazione richieda particolari oneri e obblighi
formali.
13. Il sostituto d'imposta ha l'obbligo:
a) di ricevere le apposite dichiarazioni e le schede
indicate nel comma 10;
b) di controllarne la regolarita' formale;
c) di eseguire la liquidazione delle imposte sui
redditi e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario
nazionale;
d) di effettuare i conseguenti conguagli rispetto alle
ritenute d'acconto operate e ai versamenti d'acconto
effettuati nell'anno d'imposta, cui la dichiarazione si
riferisce;
e) di provvedere alla conservazione delle
dichiarazioni di cui al comma 10.
13-bis. Il sostituto d'imposta puo' assolvere gli
obblighi di cui al comma 13 mediante convenzione con un
centro autorizzato di assistenza fiscale di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo; tale
centro garantisce ai lavoratori dipendenti di avvalersi
delle facolta', alle medesime condizioni, di cui al
presente articolo.
14. Il debito o credito conseguente alla liquidazione
dell'imposta, e', rispettivamente, aggiunto o detratto a
carico delle ritenute d'acconto relative al periodo
d'imposta in corso al momento della presentazione della
dichiarazione. Il prospetto della liquidazione delle
imposte, contenente gli elementi di calcolo ed il risultato
del conguaglio finale, deve essere consegnato al
dichiarante entro il mese di aprile. Alle ritenute
d'acconto relative al periodo d'imposta in corso debbono
essere aggiunti, alle rispettive scadenze, anche i
versamenti d'acconto dovuti.
15. Il sostituto d'imposta, eseguite le operazioni indi-
cate nei commi 13 e 14 del presente articolo e adempiuti
gli obblighi indicati nell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, deve indicare nella dichiarazione
prevista dall'art. 7 dello stesso decreto anche gli altri
elementi rilevati dalle apposite dichiarazioni ricevute. I
sostituti d'imposta i quali, durante il periodo d'imposta a
cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto
compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o
inferiori a dodici mensilita', ad un numero di lavoratori
dipendenti non inferiore alle venti unita' debbono
presentare la dichiarazione di cui al predetto art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e
successive modificazioni, mediante l'invio di supporti
magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici
forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria. Il
sostituto d'imposta deve inoltre inviare
all'Amministrazione finanziaria le schede per la scelta
della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche di cui al comma 10.
16. Per le operazioni previste dal comma 10 al comma 15
del presente articolo spetta ai sostituti d'imposta un
compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura
unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione,
aumentata a lire 40.000 per i sostituti con meno di venti
lavoratori dipendenti; qualora questi ultimi inviino la
dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, su supporto magnetico, hanno diritto ad un
ulteriore compenso di lire 5.000 per ciascun lavoratore
dipendente.
17. Nel caso in cui in sede di controllo delle
dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti o
pensionati da parte dell'Amministrazione finanziaria
emergano irregolarita' relative agli adempimenti previsti
per il sostituto d'imposta dal comma 10 al comma 16 del
presente articolo si applica la pena pecuniaria da una a
due volte la minore imposta liquidata. Alla dichiarazione
di cui al comma 10 si applicano, in quanto compatibili, le
sanzioni previste dal titolo V del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
18. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, saranno emanati e pubblicati, ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i
regolamenti per l'attuazione di quanto previsto dal comma
10 al comma 24 del presente articolo, secondo i criteri ivi
enunciati. Nei regolamenti medesimi sara' previsto che le
disposizioni previste dal comma 10 al comma 24 del presente
articolo abbiano effetto a decorrere dal 1 gennaio 1993.
19. Il Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, nomina, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, una commissione
presieduta da un sottosegretario di Stato e composta da
otto membri di cui due dipendenti dal Ministero del tesoro,
due dal Ministero delle finanze e due dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, un esperto dell'anagrafe
tributaria e un esperto del sistema informativo dell'INPS
per definire i tempi e le modalita' organizzative per dare
attuazione per i dipendenti pubblici e pensionati alle
disposizioni dal comma 10 al comma 24 del presente
articolo.
20. Possono essere costituiti i centri di assistenza
fiscale anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti e dei pensionati rappresentate nel CNEL, ovvero
da uno o piu' sostituti d'imposta di cui all'art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973
n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente
almeno cinquantamila aderenti o dipendenti. I centri hanno
natura privata e debbono essere costituiti nella forma di
societa' di capitali con capitale minimo di 100 milioni di
lire.
21. I centri possono svolgere per conto degli utenti le
attivita' sostitutive dell'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi. A tal fine debbono provvedere:
alla raccolta, al controllo ed alla conservazione delle
apposite dichiarazioni scritte; alla raccolta delle schede
conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze, sottoscritte dal contribuente, contenenti le
scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione
dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere
umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o
caritativo, di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517;
all'elaborazione e all'invio all'Amministrazione
finanziaria su supporti magnetici, formati sulla base di
programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti
dall'Amministrazione stessa, delle dichiarazioni dei
redditi; all'invio all'Amministrazione finanziaria delle
suddette schede; alla consegna di copia della dichiarazione
al contribuente; alla comunicazione ai sostituti d'imposta
del risultato finale della dichiarazione stessa, ai fini
del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta
d'acconto. Alla dichiarazione non debbono essere allagati i
documenti probatori indicati nell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni; detti documenti dovranno essere
esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari
e dovranno essere conservati presso il domicilio fiscale
del contribuente per la durata prevista dall'art. 43 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973.
22. Per l'attivita' di cui al comma 21 ed a seguito
della comunicazione ivi prevista, ai centri di assistenza
di cui al comma 20 spetta un compenso a carico del bilancio
dello Stato nella misura unitaria di lire 20.000 per
ciascuna dichiarazione; tale compenso viene erogato
direttamente dal sostituto d'imposta del lavoratore
dipendente e pensionato, a fronte di corrispondenti minori
versamenti delle ritenute fiscali operate sulle
retribuzioni o pensioni. La misura dei compensi previsti
nel comma 16 e nel presente comma sara' adeguata ogni anno
con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro, sentite le categorie e gli organismi
interessati, sulla base del costo medio di gestione
rilevato nel primo semestre del secondo anno tenendo conto
del numero di dipendenti o assistiti che si avvalgono dei
sostituti di dichiarazione. Le variazioni avranno effetto
nel biennio successivo. Il primo dei decreti verra'
emanato entro il 31 dicembre 1993.
23. Per il caso in cui, in sede di controllo delle
dichiarazioni da parte dell'Amministrazione finanziara,
emergano irregolarita' relative alle attivita' esercitate
ai sensi del comma 21, il centro e l'utente sono
responsabili in solido per il maggior tributo dovuto e le
connesse sanzioni vengono irrogate nei confronti del
centro. L'Amministrazione finanziaria e' tenuta ad
escutere in via prioritaria il centro al quale compete il
diritto di rivalsa sull'utente nei limiti della maggiore
imposta richiesta. Si applicano le sanzioni di cui al comma
17.
24. Con riferimento a quanto previsto dal comma 20 al
comma 23, sono applicabili le disposizioni di cui ai commi
4, ultimo periodo, 5, 6, 7, terzo periodo, e 8.
25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili
previsti dall'art. 10 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, i soggetti che erogano mutui agrari e
fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali
debbono comunicare all'anagrafe tributaria rispettivamente
gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto:
a) quote di interessi passivi e relativi oneri
accessori per mutui in corso;
b) premi di assicurazione sulla vita e contro gli
infortuni;
c) contributi previdenziali ed assistenziali.
26. Gli elenchi debbono essere predisposti su supporti
magnetici con le modalita' ed i termini stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze. In caso di inosservanza
degli obblighi relativi a tali elenchi si applicano le
sanzioni previste dall'art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni.
27-40. (Omissis)".