Art. 10. 
                       Sostituzione alla guida 
  1. I titolari di licenza  per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi
possono essere sostituiti temporaneamente  alla  guida  del  taxi  da
persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 e  in  possesso  dei
requisiti prescritti: 
    a) per motivi di  salute,  inabilita'  temporanea,  gravidanza  e
puerperio; 
    b) per chiamata alle armi; 
    c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui; 
    d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida; 
    e) nel caso di incarichi  a  tempo  pieno  sindacali  o  pubblici
elettivi. 
  2. Gli eredi minori del titolare di  licenza  per  l'esercizio  del
servizio di taxi possono  farsi  sostituire  alla  guida  da  persone
iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti
prescritti fino al raggiungimento della maggiore eta'. 
  3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla  guida  e'  regolato
con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la  disciplina
della legge 18 aprile 1962, n.  230.  A  tal  fine  l'assunzione  del
sostituto alla guida e' equiparata a quella effettuata per sostituire
lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione
del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma  dell'articolo  1
della citata legge n.  230  del  1962.  Tale  contratto  deve  essere
stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori
dello specifico settore o, in  mancanza,  sulla  base  del  contratto
collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto
con il sostituto alla guida puo' essere regolato anche in base ad  un
contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi. 
  4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e  di
autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio   di   noleggio   con
conducente possono avvalersi, nello svolgimento del  servizio,  della
collaborazione di familiari, sempreche' iscritti  nel  ruolo  di  cui
all'articolo 6, conformemente a quanto  previsto  dall'articolo  230-
bis del codice civile. 
  5. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge il regime delle sostituzioni alla guida  in  atto  deve  essere
uniformato a quello stabilito dalla presente legge. 
 
          Nota all'art. 10: 
            - Il testo dell'art. 1, secondo comma, lettera b),  della
          legge n. 230/1962 (Disciplina del  contratto  di  lavoro  a
          tempo determinato) e' il seguente: 
             "E' consentita l'apposizione di un termine  alla  durata
          del contratto; 
              a) (omissis); 
               b) quando  l'assunzione  abbia  luogo  per  sostituire
          lavoratori assenti e per i quali sussiste il  diritto  alla
          conservazione del posto, sempreche' nel contratto di lavoro
          a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito  e
          la causa della sua sostituzione". 
          Nota all'art. 10: 
            - Il testo dell'art. 230- bis del codice civile, aggiunto
          dall'art. 89 della legge 19 maggio  1975,  n.  151,  e'  il
          seguente: 
             "Art. 230-bis  (Impresa  familiare).  -  Salvo  che  sia
          configurabile un diverso rapporto il familiare  che  presta
          in modo continuativo  la  sua  attivita'  di  lavoro  nella
          famiglia   o   nell'impresa   familiare   ha   diritto   al
          mantenimento  secondo  la  condizione  patrimoniale   della
          famiglia e partecipa agli utili dell'impresa  familiare  ed
          ai  beni  acquisiti  con  essi  nonche'   agli   incrementi
          dell'azienda,   anche   in   ordine   all'avviamento,    in
          proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro  prestato.
          Le decisioni concernenti  l'impiego  degli  utili  e  degli
          incrementi   nonche'   quelle   inerenti   alla    gestione
          straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla  cessazione
          dell'impresa sono adottate, a  maggioranza,  dai  familiari
          che   partecipano   all'impresa   stessa.    I    familiari
          partecipanti alla impresa che non hanno la piena  capacita'
          di agire sono rappresentati nel voto  da  chi  esercita  la
          potesta' su di essi. 
             Il lavoro  della  donna  e'  considerato  equivalente  a
          quello dell'uomo. 
             Ai fini della disposizione di  cui  al  primo  comma  si
          intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo
          grado, gli affini  entro  il  secondo  grado;  per  impresa
          familiare quella cui  collaborano  il  coniuge,  i  parenti
          entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. 
             Il diritto di partecipazione di cui al  primo  comma  e'
          intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore
          di familiari indicati nel comma precedente col consenso  di
          tutti i partecipi. Esso puo'  essere  liquidato  in  danaro
          alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del
          lavoro, ed altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il
          pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in
          difetto di accordo, dal giudice. 
             In caso  di  divisione  ereditaria  o  di  trasferimento
          dell'azienda i  partecipi  di  cui  al  primo  comma  hanno
          diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei  limiti
          in cui e' compatibile, la disposizione dell'art. 732. 
             Le    comunioni    tacite    familiari    nell'esercizio
          dell'agricoltura  sono   regolate   dagli   usi   che   non
          contrastino con le precedenti norme".