Art. 10. 
                            Fideiussione 
 
  1. L'articolo 1938 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 1938 (Fideiussione per obbligazioni future o condizionali).
La  fideiussione  puo'  essere  prestata  anche  per  un'obbligazione
condizionale o futura con  la  previsione,  in  questo  ultimo  caso,
dell'importo massimo garantito". 
  2. All'articolo 1956 del codice  civile  e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
  "Non e' valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad  avvalersi
della liberazione". 
 
          Nota all'art. 10:
             - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1956  del  codice
          civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
             "Art. 1956 (Liberazione del fideiussore per obbligazione
          futura).    -  Il fideiussore per un'obbligazione futura e'
          liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del
          fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo  che
          le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da
          rendere  notevolmente piu' difficile il soddisfacimento del
          credito.
             Non e' valida la preventiva rinuncia del fideiussore  ad
          avvalersi della liberazione".