Art. 10 
               Comitato per l'imprenditoria femminile 
 
  1.  Presso   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  e'  istituito  il  Comitato   per   l'imprenditoria
femminile composto  dal  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario  di  Stato,
con  funzioni  di  presidente,  dal  Ministro  del  lavoro  e   della
previdenza sociale, dal Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste,
dal Ministro del tesoro, o da loro delegati;  da  una  rappresentante
degli istituti di credito, da una rappresentante per  ciascuna  delle
organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della
cooperazione,    della    piccola    industria,    del     commercio,
dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi. 
  2. I membri del Comitato sono nominati  con  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  su  designazione
delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. 
Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. 
  3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due  vicepresidenti;
per l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale
e delle strutture messe a disposizione dai Ministri di cui  al  comma
1. 
  4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale
in ordine agli interventi previsti  dalla  presente  legge;  promuove
altresi'    lo    studio,     la     ricerca     e     l'informazione
sull'imprenditorialita' femminile. 
  5. Per le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo  il  Comitato
stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la
piccola industria e l'artigianato di cui all'articolo  39,  comma  1,
lettera a), della legge 5 ottobre  1991,  n.  317,  e  si  avvale  di
consulenti, individuati  tra  persone  aventi  specifiche  competenze
professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile. 
  6. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente  articolo,
e' autorizzata la spesa annua di lire cinquecento  milioni  a  valere
sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 3. 
 
          Nota all'art. 10:
            - Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera a), della legge
          n.  317/1991 gia' citata (si veda in nota all'art. 5) e' il
          seguente:
             "1.  Entro  centoventi  giorni  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge,  con  decreto  del  Presidente
          della   Repubblica,   emanato   su  proposta  del  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato  ai  sensi
          dell'art.  17,  comma  1, lettera d), della legge 23 agosto
          1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione strutturale
          e funzionale  della  Direzione  generale  della  produzione
          industriale, tenuto conto della necessita' di provvedere:
               a)  all'istituzione  di  un  Servizio  centrale per la
          piccola industria  e  l'artigianato,  cui  e'  preposto  un
          dirigente   superiore   con   funzioni  di  vice  direttore
          generale".