Art. 10. Comitato operativo della protezione civile 1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attivita' di emergenza e' istituito il Comitato operativo della protezione civile. 2. Il Comitato: a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14; b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza; c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso; d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza. 3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a cio' delegato. 4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresi' nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facolta' e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. 6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorita' regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.