Art. 10 (a). Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita' 1. E' eccezionale il veicolo che (( nella propria configurazione di marcia )) superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62. 2. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita': a) il trasporto di una o piu' cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreche' non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62; b) il trasporto di blocchi di pietre naturali o di manufatti indivisibili (( prodotti siderurgici e industriali compresi i coils e i limitati grezzi, )) eseguito con veicoli eccezionali, fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque in numero non superiore a tre unita', purche' almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali e la predetta massa complessiva non sia superiore a 40 t se isolati ed 86 t se complessi; i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile. (( 3. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita' )) (( anche quello effettuato con veicoli: )) (( a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la )) (( sagoma del veicolo di piu' di 3/10 della lunghezza del veicolo )) (( stesso; )) (( b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente )) (( posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il )) (( carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di )) (( ciascuna categoria di veicoli; )) (( c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la )) (( sagoma del veicolo; )) (( d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, )) (( purche' il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, )) (( caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature )) (( risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati )) (( esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti )) (( previsti dall'art. 61; )) (( e) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati )) (( allestiti per il trasporto esclusivo di containers, o casse )) (( mobili di tipo unificato eccedenti le dimensioni stabilite )) (( dall'art. 61 o le masse stabilite nell'art. 62; )) (( f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera n), )) (( quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62; )) )) (( g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano )) (( trasporti di animali vivi. )) )) 4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, puo' recare danni o compromettere la funzionalita' delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto. 5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attivita' del trasporto eccezionale (( ovvero in uso proprio per necessita' inerenti l'attivita' aziendale; )) l'immatricolazione degli stessi veicoli potra' avvenire solo a nome e nella disponibilita' delle predette aziende. 6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria. (( Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli: )) (( a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorche' per )) (( effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non )) (( eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con il limite massimo di )) (( 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per gli )) (( autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati; tale eccedenza puo' )) (( essere anteriore e posteriore oppure soltanto posteriore, per i )) (( veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore )) (( per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il )) (( trasporto verifichi che nel percorso siano comprese )) (( esclusivamente strade o tratti di strada aventi le )) (( caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4; )) (( b) di cui al comma 3, lettera e) e lettera g), quando non )) (( eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre )) (( dimensioni stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite )) (( dall'art. 62, a condizione che chi esegue il trasporto )) (( verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade )) (( o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. )) (( 167, comma 4. )) 7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che: a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61; b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226; c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli; d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34. Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) , b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali. 8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purche' l'asse piu' caricato non superi le 13 t, non puo' eccedere: a) veicoli a motore isolati: 1. due assi: 20 t; 2. tre assi: 33 t; 3. quattro o piu' assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t; b) complessi di veicoli: 1. quattro assi: 44 t; 2. cinque o piu' assi: 56 t; 3. cinque o piu' assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t. 9. L'autorizzazione e' rilasciata o volta per volta o per piu' transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. (( Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalita' e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, puo' autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalita' stabilite nel regolamento. )) 10. L'autorizzazione puo' essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa (( sono indicate le prescrizioni )) nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale e' causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali e' richiesta l'autorizzazione, deve altresi' essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalita' previste dal comma 17. L'autorizzazione e' comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonche' alle opere di rafforzamento necessarie. 11. L'autorizzazione alla circolazione non e' prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento. 12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non e' soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la piu' vicina officina. 13. Non costituisce altresi' trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio e' allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61. 14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorche' presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione allo impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilita' di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone. 15. L'autorizzazione non puo' essere accordata per i motoveicoli ed e' comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93. 16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonche' dei mezzi d'opera. 17. Nel regolamento sono stabilite le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada. 18. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali indicati nel comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. 19. Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza osservare (( le prescrizioni )) stabilite nell'autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. 20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con se' l'autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Il viaggio potra' proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta. 21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni (( e alla sanzione amministrativa accessoria della )) sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che adottera' il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, e' disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera. 22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. 23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche' al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. 24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a sessanta giorni, nonche' la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e 22 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio fino a che non sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui e' stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra e' fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilita' del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e' da uno a tre mesi. (( 26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle )) (( macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici )) (( eccezionali. )) ))
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 360/1993. In precedenza l'art. 14, comma 1, del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, aveva aggiunto, nel comma 3 (ora sostituito), la lettera f-bis) del seguente tenore: " f-bis) che effettuano trasporti di animali vivi". L'art. 59 del D.L. 26 febbraio 1994, n. 134, in corso di conversione in legge, cosi' recita: "Le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 7 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1 luglio 1994. E' comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso art. 10".