Art. 10 (a).
   Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita'
  1. E' eccezionale il veicolo che (( nella propria configurazione di
marcia )) superi, per specifiche esigenze  funzionali,  i  limiti  di
sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
  2. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita':
    a)  il trasporto di una o piu' cose indivisibili che, per le loro
dimensioni,  determinano  eccedenza  rispetto  ai  limiti  di  sagoma
stabiliti  dall'art.  61,  ma sempre nel rispetto dei limiti di massa
stabiliti nell'art. 62; insieme  con  le  cose  indivisibili  possono
essere  trasportate  anche  altre cose non eccedenti per dimensioni i
limiti dell'art. 61, sempreche' non  vengano  superati  i  limiti  di
massa stabiliti dall'art. 62;
    b)  il  trasporto  di  blocchi  di pietre naturali o di manufatti
indivisibili (( prodotti siderurgici e industriali compresi i coils e
i limitati grezzi, )) eseguito con  veicoli  eccezionali,  fino  alla
concorrenza  della massa complessiva riportata nelle rispettive carte
di circolazione e comunque in numero  non  superiore  a  tre  unita',
purche'  almeno  un  carico delle cose indicate richieda l'impiego di
veicoli eccezionali e la predetta massa complessiva non sia superiore
a 40 t se isolati ed 86 t se complessi; i richiamati limiti di  massa
possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico
pezzo indivisibile.
(( 3. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita'     ))
(( anche quello effettuato con veicoli:                            ))
(( a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la    ))
(( sagoma del veicolo di piu' di 3/10 della lunghezza del veicolo  ))
(( stesso;                                                         ))
(( b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente             ))
(( posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il       ))
(( carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di    ))
(( ciascuna categoria di veicoli;                                  ))
(( c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la     ))
(( sagoma del veicolo;                                             ))
(( d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati,      ))
(( purche' il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio,   ))
(( caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature   ))
(( risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati    ))
(( esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti    ))
(( previsti dall'art. 61;                                          ))
(( e) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati        ))
(( allestiti per il trasporto esclusivo di containers, o casse     ))
(( mobili di tipo unificato eccedenti le dimensioni stabilite      ))
(( dall'art. 61 o le masse stabilite nell'art. 62;                 ))
(( f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera n),     ))
(( quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62; ))    ))
(( g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano          ))
(( trasporti di animali vivi. ))                                   ))
  4.  Si  intendono  per  cose  indivisibili,  ai fini delle presenti
norme, quelle per le quali la  riduzione  delle  dimensioni  o  delle
masse,  entro  i  limiti  degli articoli 61 o 62, puo' recare danni o
compromettere la funzionalita'  delle  cose  ovvero  pregiudicare  la
sicurezza del trasporto.
  5.  I  veicoli  eccezionali  possono  essere  utilizzati solo dalle
aziende che esercitano ai sensi di legge  l'attivita'  del  trasporto
eccezionale   ((  ovvero  in  uso  proprio  per  necessita'  inerenti
l'attivita' aziendale; ))  l'immatricolazione  degli  stessi  veicoli
potra'  avvenire  solo  a  nome e nella disponibilita' delle predette
aziende.
  6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti  a  specifica
autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o
concessionario  per  le autostrade, strade statali e militari e dalle
regioni per la  rimanente  rete  viaria.  ((  Non  sono  soggetti  ad
autorizzazione i veicoli: ))
(( a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorche' per         ))
(( effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non        ))
(( eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con il limite massimo di ))
(( 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per gli            ))
(( autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati; tale eccedenza puo' ))
(( essere anteriore e posteriore oppure soltanto posteriore, per i ))
(( veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore  ))
(( per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il          ))
(( trasporto verifichi che nel percorso siano comprese             ))
(( esclusivamente strade o tratti di strada aventi le              ))
(( caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4;                ))
(( b) di cui al comma 3, lettera e) e lettera g), quando non       ))
(( eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre           ))
(( dimensioni stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite          ))
(( dall'art. 62, a condizione che chi esegue il trasporto          ))
(( verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade ))
(( o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. ))
(( 167, comma 4.                                                   ))
  7.  I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati
mezzi  d'opera  e  che  eccedono  i   limiti   di   massa   stabiliti
nell'articolo   62,   non   sono   soggetti  ad  autorizzazione  alla
circolazione a condizione che:
    a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque
i limiti dimensionali dell'art. 61;
    b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio
di cui all'art. 226 risultino transitabili  per  detti  mezzi,  fermo
restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
    c)  da  parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo
il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o
per asse segnalate dai prescritti cartelli;
    d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di  usura  di  cui
all'art. 34.
  Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) ,
b)  e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione
prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
  8. La massa massima complessiva a pieno carico dei  mezzi  d'opera,
purche' l'asse piu' caricato non superi le 13 t, non puo' eccedere:
    a) veicoli a motore isolati:
    1. due assi: 20 t;
    2. tre assi: 33 t;
    3. quattro o piu' assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
    b) complessi di veicoli:
    1. quattro assi: 44 t;
    2. cinque o piu' assi: 56 t;
    3.  cinque  o  piu'  assi,  per  il  trasporto di calcestruzzo in
betoniera: 54 t.
  9. L'autorizzazione e' rilasciata o volta  per  volta  o  per  piu'
transiti  o  per  determinati periodi di tempo nei limiti della massa
massima   tecnicamente   ammissibile.   ((   Nel   provvedimento   di
autorizzazione  possono  essere  imposti  percorsi prestabiliti ed un
servizio di scorta della  polizia  stradale  o  tecnica,  secondo  le
modalita'  e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista
la scorta della  polizia  stradale,  questa,  ove  le  condizioni  di
traffico  e  la  sicurezza  stradale  lo consentano, puo' autorizzare
l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le
modalita' stabilite nel regolamento. ))
  10. L'autorizzazione puo' essere data solo quando  sia  compatibile
con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita'
dei  manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa (( sono
indicate le prescrizioni )) nei riguardi della sicurezza stradale. Se
il trasporto eccezionale e' causa di maggiore usura della  strada  in
relazione  al  tipo  di  veicolo, alla distribuzione del carico sugli
assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per  i  quali  e'
richiesta   l'autorizzazione,   deve   altresi'   essere  determinato
l'ammontare  dell'indennizzo,  dovuto  all'ente  proprietario   della
strada,  con  le modalita' previste dal comma 17. L'autorizzazione e'
comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali
accertamenti tecnici preventivi e alla  organizzazione  del  traffico
eventualmente  necessaria  per  l'effettuazione del trasporto nonche'
alle opere di rafforzamento necessarie.
  11. L'autorizzazione alla circolazione  non  e'  prescritta  per  i
veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare
nessuno  dei  limiti  stabiliti  dagli  articoli  61  e  62  e quando
garantiscono il rispetto della iscrizione nella  fascia  di  ingombro
prevista dal regolamento.
  12.  Non  costituisce  trasporto  eccezionale,  e  pertanto  non e'
soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria
non eccedenti i  limiti  dimensionali  e  di  massa  stabiliti  dagli
articoli  61  o  62,  quando  tale  traino sia effettuato con veicoli
rispondenti alle caratteristiche costruttive  e  funzionali  indicate
nel  regolamento  e  sia  limitato  al  solo  itinerario necessario a
raggiungere la piu' vicina officina.
  13. Non costituisce altresi' trasporto eccezionale l'autoarticolato
il cui semirimorchio e' allestito con gruppo frigorifero autorizzato,
sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il  complesso  non
ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.
  14.  I  veicoli  per  il trasporto di persone che per specificate e
giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni  o  le  masse
stabilite  dagli  articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui
al comma 1. I predetti  veicoli,  qualora  utilizzino  i  sistemi  di
propulsione  ad  alimentazione  elettrica,  sono  esenti  dal  titolo
autorizzativo allorche' presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto
all'art. 61 dovuta all'asta di presa  di  corrente  in  posizione  di
riposo.  L'immatricolazione,  ove  ricorra,  e  l'autorizzazione allo
impiego potranno avvenire solo  a  nome  e  nella  disponibilita'  di
imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.
  15. L'autorizzazione non puo' essere accordata per i motoveicoli ed
e'  comunque  vincolata  ai  limiti  di  massa e alle prescrizioni di
esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.
  16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti  al  trasporto
eccezionale, nonche' dei mezzi d'opera.
  17.  Nel  regolamento  sono  stabilite le modalita' per il rilascio
delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali,  ivi
comprese  le  eventuali  tolleranze,  l'ammontare dell'indennizzo nel
caso  di  trasporto  eccezionale  per  massa,  e  i  criteri  per  la
imposizione  della  scorta tecnica o della scorta della polizia della
strada.
  18. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, esegua uno  dei
trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con
uno  dei  veicoli  eccezionali indicati nel comma 1, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  unmilione
a lire quattromilioni.
  19.  Chiunque  esegua  trasporti  eccezionali ovvero circoli con un
veicolo eccezionale, senza osservare (( le prescrizioni ))  stabilite
nell'autorizzazione,  e'  soggetto  alla  sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
  20. Chiunque,  avendola  ottenuta,  circoli  senza  avere  con  se'
l'autorizzazione   e'   soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.  Il
viaggio potra' proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione;
questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
  21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da
quelle  previste  nell'art. 54, comma 1, lettera n), e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
cinquecentomila  a  lire duemilioni (( e alla sanzione amministrativa
accessoria della )) sospensione della carta di circolazione da uno  a
sei  mesi. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi
accerta  la  violazione  e  trasmessa,  senza  ritardo,   all'ufficio
provinciale  della Direzione generale della M.C.T.C. che adottera' il
provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in  un
periodo  di  cinque  anni,  e'  disposta  la  revoca,  sulla carta di
circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.
  22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza  ai  limiti
di  massa  stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non
percorribili ai sensi del presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  cinquecentomila  a
lire duemilioni.
  23.  Le  sanzioni  amministrative pecuniarie previste nei commi 18,
19, 21 e 22 si applicano sia al conducente che  al  proprietario  del
veicolo,  nonche'  al  committente  quando  si  tratta  di  trasporto
eseguito per suo conto esclusivo.
  24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18,
19, 21 e 22 consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione  della  patente di guida del conducente per un periodo da
quindici a sessanta giorni, nonche' la  sospensione  della  carta  di
circolazione  del  veicolo da uno a sei mesi, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
  25.  Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e 22 l'agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio fino  a
che  non sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato
alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione; egli  deve,
quando  la  sosta  nel  luogo in cui e' stata accertata la violazione
costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il  veicolo
sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto
sopra  e'  fatta  menzione  nel  verbale di contestazione. Durante la
sosta la responsabilita' del veicolo e del relativo carico rimane  al
conducente.   Se  le  disposizioni  come  sopra  impartite  non  sono
osservate, la sanzione amministrativa  accessoria  della  sospensione
della patente e' da uno a tre mesi.
(( 26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ))
(( macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici        ))
(( eccezionali. ))                                                 ))
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 7 del D.Lgs. n. 360/1993.  In  precedenza  l'art.
          14, comma 1, del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27 maggio 1993, n. 162, aveva
          aggiunto, nel comma 3 (ora sostituito), la  lettera  f-bis)
          del  seguente  tenore: " f-bis) che effettuano trasporti di
          animali vivi".  L'art. 59 del D.L.  26  febbraio  1994,  n.
          134,  in  corso  di conversione in legge, cosi' recita: "Le
          disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, come modificato  dal  comma  7  del
          D.Lgs.  10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere
          dal 1 luglio 1994. E' comunque consentita l'approvazione  e
          l'omologazione  dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa
          previsti dal comma 8 dello stesso art. 10".