Art. 10. 
                      Gestione della sicurezza 
  1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilita' di  un
edificio disciplinato dal  presente  regolamento,  deve  nominare  il
responsabile delle attivita' svolte al  suo  interno  (direttore  del
museo) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza. 
  2. Il responsabile dell'attivita' e', comunque, tenuto a verificare
il rispetto della normativa sulla  sicurezza  dei  locali.  Egli,  in
particolare, deve verificare che: 
   a) non siano superati i parametri per  l'affollamento  di  cui  al
precedente art. 3, comma 3; 
   b) siano agibili e mantenuti sgombri da  ostacoli  i  percorsi  di
deflusso delle persone; 
   c) siano rispettate le condizioni di  esercizio  in  occasione  di
manutenzione, risistemazione e il restauro  dei  locali  e  dei  beni
posti al loro interno. 
  3. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve  intervenire
affinche': 
   a) siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite
con tempestivita' le manutenzioni o sostituzioni  necessarie.  Siano,
altresi', condotte periodicamente verifiche degli  stessi  mezzi  con
cadenza non superiore  a  sei  mesi  ed  annotate  nel  registro  dei
controlli, di cui all'art. 11, comma 6; 
   b) siano mantenuti efficienti  ed  in  buono  stato  gli  impianti
esistenti nell'edificio. 
  In particolare, per gli impianti elettrici,  deve  essere  previsto
che un addetto qualificato provveda, con  la  periodicita'  stabilita
dalle specifiche normative CEI, al  loro  controllo  e  manutenzione.
Ogni loro modifica o integrazione dovra' essere annotata nel registro
dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso i predetti
impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con  cadenza
non superiore a tre anni; 
   c) siano tenuti in buono stato gli impianti  di  ventilazione,  di
condizionamento e di  riscaldamento,  ove  esistenti,  prevedendo  in
particolare una verifica  periodica  degli  stessi  con  cadenza  non
superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere condotte  da
personale  qualificato  in  conformita'  con  quanto  previsto  dalle
vigenti normative; 
   d) sia previsto un servizio organizzato,  composto  da  un  numero
proporzionato di addetti qualificati, in base alle dimensioni e  alle
caratteristiche   dell'attivita',   esperti   nell'uso   dei    mezzi
antincendio installati; 
   e)  siano  eseguite,  per  il  personale  addetto   all'attivita',
periodiche riunioni di addestramento e  di  istruzione  sull'uso  dei
mezzi di soccorso e di allarme, nonche' esercitazioni di  sfollamento
dei locali in cui si svolge l'attivita'. 
  4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza  deve  conservare
in un fascicolo gli schemi aggiornati di tutti gli impianti esistenti
nell'edificio, nonche' delle condotte,  delle  fogne  e  delle  opere
idrauliche collocate entro la distanza di venti metri  dal  perimetro
esterno dell'edificio. 
 
          Note all'articolo 10:
             -  La  normativa  contenuta nel capo III pone in rilievo
          l'impostazione specifica del regolamento, fondato  -  oltre
          che  sulle  sopra  rammentate  disposizioni sulle misure di
          prevezione  antincendio  e  sui  mezzi  di  spegnimento   -
          soprattutto  sul  preventivo addestramento del personale ad
          affrontare le eventuali situazioni di emergenza,  lasciando
          il  minor  margine  possibile  all'improvvisazione  ed alle
          connesse situazioni di panico (articoli 10 e 11).
             -   La   configurazione   dell'articolato   del    nuovo
          regolamento,  orientata sia dall'esigenza di armonizzare la
          prevenzione e la difesa antincendio con l'integrita'  degli
          edifici  ai  sensi della vigente legislazione di tutela sia
          dalla  preminenza  assegnata  alla  efficacia   dell'azione
          preventiva    del    personale   degli   istituti   museali
          opportunamente  addestrato,  non  consente  di   realizzare
          l'integrazione  tra  il nuovo testo e quello del precedente
          regolamento approvato con il R.D. 7 novembre 1942, n. 1564.