Art. 10. Elezione dei consigli circoscrizionali 1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole: "I comuni capoluogo di provincia ed". 2. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente: " 4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unita' del comune ed e' eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie il sistema di elezione, che e' disciplinato con regolamento". 3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, ai sensi dell'articolo 33 della presente legge, si applicano le norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Nota all'art. 10: - L'art. 13 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali), come modificato dalla presente legge, risulta cosi' formulato: "Art. 13. - 1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal comune. 2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. 3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unita' del comune ed e' eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie il sistema di elezione, che e' disciplinato con regolamento. 5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un presidente. 6. E' abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e succes- sive modifiche e integrazioni".